CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 35178/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Cosenza;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 7 aprile 2026 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Cosenza, pronunciando quale giudice dell’esecuzione sull’istanzaformulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato, poiché tardivamenteproposta, la richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione al decretopenale di condanna n. 824/2022, emesso dal medesimo ufficio in data 8 novembre2022, poi divenuto irrevocabile il 20 gennaio 2023.1.1. Più in particolare, e per quanto di interesse, [OSCURATO:PERSONA] avevaoriginariamente promosso un incidente di esecuzione, prospettando un’ipotesi diviolazione del divieto di bis in idem.L’interessata aveva infatti appreso di un decreto penale di condanna per falsedichiarazioni finalizzate al patrocinio a spese dello Stato, emesso nel procedimenton. 3175/2022 r.g.n.r., e dell’esistenza di un ulteriore procedimento, n. 3177/2022r.g.n.r., apparentemente relativo al medesimo fatto e definito con sentenza di nondoversi procedere per intervenuta prescrizione.Acquisiti gli atti rilevanti, all’udienza del 2 aprile 2026 il difensore chiedeva, aisensi dell’art. 175 cod. proc. pen., la restituzione nel termine per proporreopposizione, nel procedimento n. 3175/2022 r.g.n.r.La richiesta veniva fondata sull’assunto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse avutotempestiva ed effettiva conoscenza del decreto penale.[OSCURATO:PERSONA] riteneva l’istanza tardiva, poiché avanzata, come detto, soltantoall’udienza del 2 aprile 2026: la [OSCURATO:PERSONA] aveva certamente avuto conoscenza deldecreto penale non oltre il 12 gennaio 2026, data di deposito dell’istanza proposta aisensi dell’art. 649 cod. proc. pen. o, a tutto concedere, con la memoria difensivadepositata il 14 gennaio 2026.Con tale memoria, infatti, la difesa espressamente deduceva che lanotificazione non era stata eseguita direttamente nei confronti dell’interessata, mamediante consegna dell’atto a persona non convivente.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del difensore, formulando il seguente motivo (enunciato nei limitistrettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con l’unico motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità,censurando il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per proporreopposizione al decreto penale di condanna.La ricorrente premette che l’incidente di esecuzione era stato inizialmentepromosso per verificare una possibile violazione del divieto di bis in idem, e che solodalla consultazione degli atti, avvenuta il 31 marzo 2026, sarebbe sorta l’esigenza diabbandonare la prospettazione fondata sull’art. 649 cod. proc. pen. e di chiedere larestituzione nel termine, poi domandata all’udienza del 2 aprile 2026.Secondo la difesa, la ricorrente non avrebbe infatti mai avuto effettivaconoscenza del decreto penale di condanna, la cui notificazione non sarebbe stataeseguita personalmente, ma mediante consegna a una persona non convivente, cosìimpedendole di proporre opposizione.La ricorrente contesta, inoltre, la decorrenza del termine come individuata nelprovvedimento impugnato.Il motivo censura altresì l’affermazione del provvedimento impugnato secondocui la difesa avrebbe già rilevato, nella memoria del 14 gennaio 2026, la mancatanotificazione personale dell’atto. Tale deduzione dimostrerebbe, al contrario, che ilvizio era stato rilevato e rappresentato già in quella sede, e che la sua formalededuzione mediante la domanda di restituzione nel termine era stata differitaesclusivamente per la necessità di acquisire e consultare il fascicolo richiesto, cosìda verificare preliminarmente la sussistenza del denunciato bis in idem.3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, poiché manifestamente infondato.1.1. Risulta dagli atti, al cui esame questa Corte può accedere per risolvere larelativa questione (secondo il pacifico orientamento risalente a Sez. U, n. 42792 del31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), ed è incontestato dalle parti, che con lamemoria ex art. 121 cod. proc. pen., depositata il 14 gennaio 2026, la ricorrente harappresentato la circostanza per cui il decreto non opposto fu notificato a personacon lei non convivente, solo successivamente posta a fondamento della domanda.Da tale deduzione è stata fatta correttamente discendere l’effettivaconoscenza del decreto penale non opposto: conclusione, questa, che neppure laricorrente contesta.Ciò che invece si lamenta in ricorso è che quella memoria dimostrerebbe che«il vizio era stato rilevato tempestivamente» (p. 5 ricorso), e che, in ogni caso,prima dell’esame degli atti acquisiti, avvenuto il 31 marzo 2026, non era possibileproporre la domanda, pendendo quella relativa alla violazione del divieto di bis inidem.1.2. Ciò posto, osserva il Collegio che, secondo quanto prevede l'art. 175,comma 2, cod. proc. pen., il destinatario del decreto penale di condanna che nonabbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento è restituito a sua richiesta neltermine per proporre opposizione.Oltre al rispetto del termine previsto dal comma 2-bis dell’art. 175 cit., eall’individuazione del giudice competente in quello che avrebbe dovuto deciderel’opposizione (comma 4), il codice di rito non prevede ulteriori requisiti formali.Questa Corte ha già affermato che ai fini dell'ammissibilità dell'istanza direstituzione nel termine non sono richiesti particolari requisiti formali, essendosufficiente che l'istanza non sia generica e che ne risulti certa la provenienzadall'imputato – anche ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen. - che assume di non averavuto effettiva conoscenza del provvedimento (Sez. 1, n. 45388 del 14/07/2015,Balteanu, Rv. 265258 – 01, in un caso in cui la richiesta, erroneamente dichiaratainammissibile, non conteneva l’indicazione del numero del procedimento).Secondo l’insegnamento di questa Corte, grava inoltre sull'istante un onere diallegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza delprovvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 175, comma2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, legge 28 aprile 2014, n. 67, averificare che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo larestituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza (Sez.1, n. 12842 del 01/04/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287788 – 01; Sez. 4, n. 22509 del04/05/2018, Varsalona, Rv. 273400 – 01; Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017, dep.2018, Murgia, Rv. 271944 - 01; Sez. 5, n. 139 del 14/10/2015, dep. 2016, Rv.265678 – 01; nel senso, invece, che l’istante non è tenuto ad indicare le specificheragioni per le quali non ha avuto effettiva conoscenza del decreto penale, Sez. 6, n.13892 del 04/03/2026, Micalizzi, Rv. 289889 – 01).1.3. Appare quindi evidente che, pur in assenza di particolari requisiti diforma, il subprocedimento in esame presuppone necessariamente una «richiesta»(termine non a caso più volte ripetuto nella disposizione), ovvero un’inequivocamanifestazione di volontà circa la restituzione nel termine per impugnare, che nonpuò essere confusa con la (né può esaurirsi nella) indicazione dell’elemento di fattoche la giustifica.Tale richiesta, nella specie, è stata avanzata soltanto il 2 aprile 2026 e, quindi,ben oltre il termine previsto a pena di decadenza.Inoltre, non è chiaro il motivo per il quale, una volta venuta a conoscenza deldecreto penale non opposto, notificato a persona che si assume non convivente(circostanza utile a valutare l’applicabilità o meno dell’art. 669, comma 8, cod. proc.pen.), la ricorrente avrebbe dovuto attendere di ultimare le verifiche circa la dedottaviolazione del divieto di bis in idem.I due rimedi, infatti, sono diversi nei presupposti, nell’individuazionedell’autorità giudiziaria competente, e nel tipo di tutela che apprestano: si ammette,anzi, che la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione sialogicamente subordinata o alternativa all'accertamento della validità del titoloesecutivo, con quel che ne consegue in punto di competenza a provvedere in capoal giudice dell'esecuzione (da ultimo, Sez. 1, n. 4520 del 15/01/2026, Mastroianni,Rv. 289359 - 01).2. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processualiconsegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, equamente determinata ineuro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, 29 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]