CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 febbraio 2026
Cassazione n. 30340/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] B. Bertolini, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 8.2.2026, il G.i.p. del Tribunale di Lecce, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha provveduto su un'istanza di applicazionedella disciplina della continuazione ai reati giudicati con le seguenti sentenzeirrevocabili a carico di [OSCURATO:PERSONA]:a) sentenza del Tribunale di Lecce in data 2.5.2022, irrevocabile il17.7.2022, di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del1990, commesso a Supersano (LE) il 22.9.2021;b) sentenza del Tribunale di Lecce in data 12.1.2023, irrevocabile il12.2.2023, di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del1990, commesso a Casarano (LE) il 6.2.2016;c) sentenza del Tribunale di Lecce in data 14.6.2023, irrevocabile il12.11.2023, di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309del 1990, commesso a Casarano (LE) il 10.8.2022;d) sentenza della Corte di appello di Lecce in data 9.2.2024, irrevocabile il12.5.2024, di condanna per i reati di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del1990, commessi a Casarano (LE) il 25.11.2022 e il 14.2.2023;e) sentenza del G.u.p. del Tribunale di Lecce in data 26.1.2024, irrevocabileil 25.3.2025, di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309del 1990, commesso a Casarano (LE) il 28.8.2023.Il giudice dell’esecuzione ha escluso la configurabilità del vincolo dellacontinuazione, osservando che, sebbene i reati per cui XXXXXXXX è statocondannato siano omogenei, lo stato di tossicodipendenza dedotto dall’istantequale elemento unificante delle condotte risulta soltanto allegato e nonadeguatamente documentato. Né tale condizione può essere desunta dalprovvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza, in data 8.10.2024, harevocato la misura alternativa concessa ai sensi dell’art. 47 ord. pen., a seguitodel rinvenimento, nella disponibilità del condannato, di sostanza stupefacente deltipo cocaina destinata ad uso personale.Il G.i.p. del Tribunale di Lecce ha, infatti, precisato che tale episodio isolatodi consumo non risulta di per sé idoneo a comprovare la sussistenza di uno statopatologico di dipendenza.Inoltre, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto ostativa all’accoglimentodell’istanza anche la significativa distanza cronologica intercorrente tra le diversecondotte di detenzione ai fini di spaccio, poste in essere nell’arco di un triennio,dal 2021 al 2023, con intervalli temporali di diversi mesi tra un episodio e l’altro.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXXXXXX, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dellalegge penale e difetto di motivazione con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671cod. proc. pen.Il ricorso lamenta che il giudice dell’esecuzione abbia valorizzatoesclusivamente il dato del distacco temporale tra le condotte, senza attribuireadeguato rilievo ai plurimi indici sintomatici prospettati dalla difesa. Inparticolare, nell’istanza introduttiva era stato evidenziato che si trattasse di reatiomogenei, commessi nel medesimo contesto territoriale, con analoghe modalitàesecutive e in costanza di un perdurante stato di tossicodipendenza.Inoltre, il giudice dell’esecuzione, nel valutare il dato cronologico, nonavrebbe, comunque, considerato la concreta scansione temporale degli episodidelittuosi, i quali, pur collocandosi nell’arco complessivo di tre anni, risultavanotra loro distanziati soltanto di pochi mesi.Il ricorso deduce, altresì, che il giudice dell’esecuzione abbia omesso divalutare un’ulteriore circostanza allegata nell’istanza, ovvero una condannariportata da XXXXXXXX per le medesime violazioni di cui all’art. 76, comma 3,d.lgs. n. 159 del 2011, commesse nel comune di Casarano nel periodo compresotra il 24.5.2021 e il 3.12.2021.Infine, si censura l’omessa valutazione della possibilità di riconoscerequantomeno una continuazione parziale tra i reati di cui alle sentenze sub a) e b)e quelli di cui alle sentenze sub c) e d).3. Con requisitoria scritta trasmessa il 24.4.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che l’ordinanza impugnataha, in primo luogo, escluso rilevanza alla prospettata situazione ditossicodipendenza in quanto priva di adeguata prova e ha, in secondo luogo,motivatamente escluso anche la sussistenza di altri dati sintomatici dellaricorrenza del medesimo disegno criminoso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, in quanto non arriva a confutare decisivamentealcuna delle ragioni su cui si basa la decisione di rigetto del giudicedell’esecuzione.2. In primo luogo, le doglianze difensive non sono suscettibili di superare ildato, evidenziato nell’ordinanza impugnata, che lo stato di tossicodipendenza delcondannato non possa essere desunto dalla documentazione allegata alla istanzainiziale, nella quale si attesta tutt’al più un singolo episodio di consumo dicocaina, peraltro verificatosi almeno un anno dopo l’ultimo dei reati commessi.Il ricorso seguita a definire XXXXXXXX come “un cronico assuntore disostanze stupefacenti”, ma in modo auto assertivo e senza che la circostanzarisulti documentata.3. In secondo luogo, il ricorso nemmeno può efficacemente contraddire ilrilievo oggettivo del giudice dell’esecuzione quando evidenzia che i reati sono“stati commessi in un arco di tempo decisamente ampio”, dal 7 maggio 2021 al28 agosto 2023, per farne discendere in modo del tutto ragionevole laconclusione secondo cui le cessioni varie di sostanze stupefacenti siano“manifestazione di una scelta di vita implicante la reiterazione di determinatecondotte criminose”.Tanto è vero ciò, che il ricorso introduce in questa sede la censura di omessavalutazione da parte del giudice dell’esecuzione della applicabilità della disciplinadella continuazione anche solo a singoli reati più ravvicinati temporalmente traloro, così tuttavia trascurando che la possibilità di riconoscere la continuazioneper singoli gruppi di reati richiede che l’interessato, con la domanda, abbiacomunque dedotto, mediante allegazioni sufficienti a far emergere l'interesse allarelativa verifica nell'ambito del più ampio thema decidendum, l'evenienza delmedesimo disegno criminoso per gruppi di reato, enucleandoli e adducendo gliindici rivelatori della corrispondente continuazione parziale (Sez. 1, n. 7381 del12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387 – 01, in motivazione).4. In terzo luogo, il ricorso ripropone essenzialmente, a sostegno dellarichiesta di annullamento, l’indice sintomatico della omogeneità tipologica deireati, che, tuttavia, il giudice dell’esecuzione non ha affatto ignorato,considerandolo in ogni caso recessivo e di per sé inidoneo, in difetto di elementiconcretamente significativi dell’originario legame finalistico tra gli illeciti.In questo modo, l’ordinanza ha fatto buon governo del principio secondo cuiil riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica nonsolo della sussistenza di concreti indicatori, ma anche del fatto che, al momentodella commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almenonelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare lapresenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunquefrutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017,Gargiulo, Rv. 270074 – 01).5. In definitiva, pertanto, il ricorso si risolve nella sollecitazione di unarilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata, mediantel’autonoma adozione di parametri diversi valutazione dei fatti, indicati comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto aquelli adottati dal giudice del merito.Viceversa, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione è provvista di unamotivazione congrua, che bene si conforma ai criteri ermeneutici in materia diapplicazione della disciplina del reato continuato e che rende appropriatamenteragione dell’apprezzamento svolto circa la riconducibilità dei reati a una generalepropensione alla devianza del condannato e ad uno stile di vita fondato suldelitto.Ne consegue, dunque, che il ricorso deve essere rigettato, con la condannadel ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.Si deve disporre, infine, che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anorma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.