CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12894/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LA SPEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.d.P. di Sarzana del 27 aprile 2022, con la quale è stata condannata alla pena dell'ammenda di euro 5.000,00, sostituita ai sensi dell'art. 62-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 alla pena dell'espulsione con divieto di rientrare nel territorio dello Stato per la durata di anni cinque, in ordine al reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 10 bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, commesso il 21 marzo 2018 in [OSCURATO:PERSONA]. 2. La ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 10 bis T.U. imm., perché il giudice di merito non avrebbe considerato che l'imputata aveva contratto matrimonio con cittadino italiano pochi mesi dopo aver fatto ingresso sul territorio italiano. Al momento dell'ingresso in Italia, inoltre, la stessa era munita di valido passaporto rilasciato dal Paese d'origine. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giova evidenziare che la sentenza di condanna emessa del giudice di pace in relazione al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato con applicazione della misura dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della pena pecuniaria è appellabile e non ricorribile per cassazione (Sez. 1, n. 49871 del 28/10/2015, Safi, Rv. 265417). [OSCURATO:PERSONA], che riafferma il citato principio di diritto, richiama le argomentazioni di carattere logico-sistematico svolte nelle plurime intervenute sentenze sul punto, rimarcando che il sottosistema delle impugnazioni regolato dal capo 6 del d.lgs. n. 274 del 2000, in attuazione dei criteri fissati dalla legge delega n. 468 del 1999, è caratterizzato da una limitata previsione di inappellabilità delle sentenze del Giudice di pace, così da sottrarre alla garanzia del secondo grado di merito esclusivamente le pronunce di condanna alla sola pena pecuniaria o di proscioglimento da reati puniti con la sola pena pecuniaria. Consegue, a tale rilievo - che trova conforto anche negli interventi della Corte Cost. (sent. n. 426 del 2008; ord. n. 32 del 2010) - che, nel caso siano emesse ulteriori statuizioni (quale la condanna al risarcimento dei danni), ovvero siano applicate sanzioni sostitutive di carattere afflittivo e gravemente incidenti sulla libertà personale del soggetto (quale è la misura dell'espulsione, che può costituire per lo straniero non già un beneficio ma una sanzione alternativa dal contenuto maggiormente afflittivo di quello proprio di una pena detentiva), deve darsi ingresso alla generale previsione di appellabilità delle sentenze del Giudice di pace, ove naturalmente non si sia fatto ricorso da parte dell'impugnante al mezzo di impugnazione previsto dall'art. 569, comma 1, cod. proc. pen., circostanza non avvenuta nel caso di specie, in quanto non invocata dall'imputata. 2. Alla diversa qualificazione del ricorso segue la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice competente per l'appello. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di La