CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 1977
Cassazione n. 40834/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/05/1977 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa Tribunale di Palermo in data 30 maggio 2018 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, rideterminava la pena, confermando nel resto il provvedimento. 2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in censure non consentite in sede di legittimità perché afferenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. 1.1. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410). 1.2. Nel caso in esame deve osservarsi che i giudici di merito hanno adempiuto all'obbligo di motivazione. Da una lettura complessiva del provvedimento impugnato, infatti, emerge che i giudici hanno preso in considerazione le concrete dinamiche di commissione del reato, il comportamento processuale ed extraprocessuale dell'imputato, i suoi precedenti penali e l'assenza di elementi a lui favorevoli e positivamente valutabili, per dedurne, con motivazione piana e congrua, l'impossibilità di accogliere l'istanza volta a ottenere un trattamento sanzionatorio più mite. Il provvedimento impugnato risulta dunque connotato da coerenza e linearità logica. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17