CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31991/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 07476 /20 2 3 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentatoe difeso da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procuraa margine del ricorso ; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] PLC, Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso;con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- per la cassazione della sentenzan. 9 0/2023 della CORTE d’APPELLO di BRESCIA, pubblicata il 16 gennaio 2023; udìta la relazione svolta nella Camera di consiglio del 4 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] plc dinanzi al Tribunale di Mantova, chiedendo l’accertamento della falsità di quattro sottoscrizioni a lui apparentemente riferibili contenute nella polizza assicurativa n.89620982 stipulata a copertura dei danni cagionati da terzi alla propria autovettura, nonché la condanna della compagnia assicurativa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto dell’ illecita condotta diretta a falsificare la polizza e a farne uso; costituitasi la società convenuta,la quale eccepì la formazione del giudicato esterno sull’autenticità delle sottoscrizioni , il Tribunale, con ordinanza del 7 gennaio 2020,rigettò la domanda; rilevò il primo giudice che in un precedente giudizio tra le stesse parti l’attore aveva chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’indennizzo assicurativo per i danni cagionati alla sua autovettura da attivandalici posti in essere da ignoti, in quanto coperti dalla citata polizza assicurativan.89620982, detratto l’acconto di e uro 1.500,00 già ricevuto, e che questa domanda era stata rigettata con sentenza passata in giudicato , sul presupposto che le condizioni generali di polizza, richiamate espressamentenel contratto sottoscritto dall’assicurato, limitavano il pregiudizio indennizzabile all’importo di euro 1.500,00, escludendo l’indennizzabilitàdel danno ulteriore; sulla base di tali rilieviil Tribunale accolse l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] plc, avuto riguardo al precedente definitivo accertamento dell’esistenza del contratto di assicurazione, del suo contenuto e della sua efficacia nei rapporti tra il contraentee la società assicuratrice; 2.contro questa decisione [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato appello dinanzi alla Corte territoriale di Brescia, p rop onendo altresì formalmente querela di fa l so av v erso le quattro firm e apposte sul contratto di assicurazione , già prodotto tra i documenti depositati in primo grado; con sentenza 16 gennaio 2023, n. 90, la Corte d’ appello ha rigettato l’impugnazione, confermando integralmente la decisione impugnata,sulla base delle seguenti considerazioni: I- nel precedente giudizio, avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzoper i danni da a tti vandalici , assicurati dalla polizza n. 89620982, la domanda era stata rigettata – con ordinanza del 3 maggio 2017 del [OSCURATO:PERSONA] passata in giudicato – sul rilievo che «non vi [fosse]dubbio che la polizza [contenesse] espresso rinvio alle condizioni d’assicurazione delle quali il Gaglioti [aveva]sottoscritto per ricezione di copiae che tali condizioni [fossero] quelle di cui al doc. II-pertanto, la sentenza aveva accertato con efficacia di giudicato la «riferibilità delle sottoscrizioni a Gaglioti»; III-poiché la querela di falso proposta in grado d’ appello andava «interpretatacome impugnazione del documento rappresentativo del contratto perché falsificato con l’apposizione di firme apocrife, non comedisconoscimento delle sottoscrizioni», e poiché la legittimazione ad esperire la querela di falso compete a « chi intende conseguire la certezza della falsità di un documento nei confronti di chi ha inteso avvalersidi esso», ne derivava, nella fattispecie, il difetto di interesse ad agiredel ricorrente, atteso che l’autenticità della polizza , « in tutte le sue parti, compresequelle approvate con le quattro sottoscrizioni impugnate»,era già stata accertata con provvedimento giurisdizionale passato in giudicatoe tale accertamento aveva effetto preclusivo sia sulla domandadichiarativa della falsità , sia su quella conseguenziale di condanna al risarcimentodel danno; 4. per la cassazione del la sentenza della Corte bresciana ricor re GiuseppeGaglioti sulla base di un unico motivo; rispondecon controricorso la [OSCURATO:PERSONA] plc; la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.; il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte; il ricorrente hadepositato memoria. Considerato che: 1.in via preliminare, va osservato che non incide sulla validità del giudizio, avente per oggetto la querela di falso civile, la circostanza che il Procuratore Generale non abbia presentato le sue conclusioni, risultando comunque la comunicazione al suo ufficio dell’avviso dell’odierna adunanza camerale; va infatti ribadito, al riguardo, il principio secondo cui, nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, il disposto della legge è osservato, a norma dell’art 71 cod. proc. civ., con la comunicazione all’ufficio competente del P.M., per consentirgli di intervenire in giudizio con un proprio rappresentante (Cass. 04/06/1996, n. 5119; Cass. 16/12/2021 n. 40377; Cass. 8/07/2025, n. 18603); 2. con l’unico motivo viene denunciata « violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c.»; il ricorrente, dopo avere rip ortato un ampio stralcio della motivazione della sentenzad’appello (di cui sono stati sopra evidenziati i tratti salienti), sostiene che essa sarebbe «errata per contrarietà alle norme del codice civile»(pag.9 del ricorso); osserva che nella presente causa, a differenza della p rec e de n te, non si « doveva giudicare in relazione all’applicabilitào meno della polizza assicurativa» (pag.11 del ricorso); evidenzia che «mai in nessun momento si [sarebbe]ritenuto o dichiarato che la polizza o le condizioni di assicurazione fossero false o non applicabili», essendosi invece sostenuto « come il s ig. Gaglioti non le avesse mai ricevute» e che le firme apposte per «conoscenza/ricevuta» fossero apocrife ( pag.12); sottolinea che l’«utilizzo di atto falso tra privati», già costituente reato, poi depenalizzato, integra senz’altro g li estremi dell’ illecito civ ile , implicando il diritto al risarcimento del danno in capo a colui che ne viene pregiudicato; ribadisce che « gli elementi civili dell’ azioni sono completamente differenti nelle due cause, né tanto meno è possibile pensare che un giudicato civile possa coprire con il suo giudicato un reatopenale ancorché depenalizzato» (pagg. 13-14 del ricorso); 3.il motivo è inammissibile per due or d ini di ragioni; in primo luogo , esso, pur prospettando uno o più errores iuris in iudicando asseritamente contenuti nella sentenza impugnata , omette di indicare le norme sostanziali nellacui violazione sarebbe incorsa la Corte di merito; l’omissione, già contenuta nella rubrica del motivo (ove si fa mero riferimento all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., senza indicare lenorme di diritto oggettodi violazione) non è sanata dalla successiva illustrazione del motivo medesimo, ove,anzi, in mod o del tutto generico si giudica errata la statuizioneimpugnata « p e r contrarietà alle norme del codice civile», omettendonon solo di indicare formalmente l e regole violat e o falsamente applicate ma anche di ricostruirne in via sostanziale il contenutoprecettivo in relazione alle affermazioni i n diritto cont enute nella sentenzagravata; consimile omissione non può che portare alla declaratoria di inammissibilità del ricorso , i n conformi tà al principio affermato da questaCorte nel suo massimo consesso, secondo il quale, i n tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc., civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. Un.,28/10/2020, n.23745; Cass. 6/07/2021, n. 18998); questo principio va ribadito a maggior ragione dopo la recente integrazione normativa del n.4 dell’art. 366 cod. proc. civ., apportata con il d.lgs. n. 149/2022, che ha rafforzato l’onere di specificità dei motivi previsto da tale diposizione, esplicitando la prescrizione che la relativaesposizione risponda ai criteri di chiarezza e sinteticità; in secondo luogo,il motivo di ricorso in esame (e con esso l’intero atto) è inammissibile per difetto di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata; la Corte territoriale, infatti, non ha messo in dubbioche gli elementi costitutivi dell’azione erano diversi nei due distintigiudizi promossi da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al T ribunale di Mantova , nel primo domandandosi l’indennizzo per i danni coperti dalla polizza assicurativa, n el secondo chiedendosi il risarcimento previo accertamento della falsità delle firme per ricevuta apposte sul documento rappresentativo della predetta polizza; né il giudice d’appelloha preso posizione negativa sul rilievo che un comportamento già costituentereato, come la falsificazione di una scrittura privata o il suo uso,integri comunque (in seguito alla depenalizzazione del reato ) un illecito civile; piuttosto la Corte di merito ha ritenuto che l’accertamento operato nel primo giudizio, circa lasussistenza, validità ed efficacia di condizioni generali di contratto specificamente richiamate e debitamente sottoscritte nel documento rappresentativo della polizza assicurativa (in base alle quali l’ indennizzo per i danni all’autovettura derivanti d alla condotta di terzi doveva reputarsi contenuto nel limite dell’importo di e uro 1.500,00 ) , si estendesse anche all’autenticitàdelle sottoscrizioni apposte alle predette clausole contrattuali, precludendo la possibilità di proporre , nel giudiz io successivo, sia la domandadi accertamento della falsità delle stesse , sia la conseguenziale domandarisarcitoria; la doglianzaformulata d al ricorrente è dunque inammissibile anche per mancata specificacensura della ratio della decisione impugnata , la quale prescindedal rilievo del la diversità delle domande proposte nei due giudizie da quello dellarilevanza aquiliana del reato depenalizzato ; in definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile; 4. l e spese del giudizio di legittimità seguono la so ccombenza e sono liquidate come da dispositivo; [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibileil ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla società controricorrente le spese del giudizio di legittimità , che liquida in e uro 2.410,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; anorma dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma de