CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 28064/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Perugia che - dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo C) per intervenuta prescrizione e ridotto, in conseguenza, la pena - ha confermato la pronuncia di Sszz:A.E., condanna del Tribunale di palernoìper due furti pluriaggravati (Giano dell'Umbria 2-3 marzo 2009). Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti in sede di legittimità perché prospettanti deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagg. 7 e 8, con riguardo alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen., e al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]