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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21900/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e letti i ricorsi dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ricorsi trattati col rito de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Daniele e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del medesimo difensore di fiducia, ricorrono con due distinti atti per cassazione avverso la sentenza, ex art. 444 cod. proc. pen., del Gup del Tribunale di Taranto in data 19/03/2025, che ha applicato agli imputati la pena concordata tra le parti in ordine ai reati rispettivamente ascritti.

2. La difesa deduce, in entrambi i ricorsi, il vizio di motivazione riguardo alla qualificazione giuridica in ricettazione dei fatti di cui ai capi 9) e 10).

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che i ricorsi sono inammissibili in quanto i motivi non sono consentiti in sede di legittimità.

Sebbene, in tema di patteggiamento, con il ricorso per cassazione possa denunciarsi, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nondimeno, l'errore sul nomen iuris deve essere manifesto.

Infatti, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, espresso a Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/ 2013, dep. 2014, Citarella, in motivazione) e ribadito anche a seguito della novella di cui alla legge n. 131 del 2017, tale vizio è deducibile nei soli casi in cui sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. Sez. 6, ord. n. 3108 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Antoci, Rv. 272252 - 01, anche sulla legittimità del ricorso alla procedura de plano nei casi di genericità del motivo).

Nel caso di specie, la deducibilità dell'invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

F Cn 0 P.Q.M. fluii c)00 -0 129 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese cz • > > -1 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e letti i ricorsi dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ricorsi trattati col rito de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Daniele e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del medesimo difensore di fiducia, ricorrono con due distinti atti per cassazione avverso la sentenza, ex art. 444 cod. proc. pen., del Gup del Tribunale di Taranto in data 19/03/2025, che ha applicato agli imputati la pena concordata tra le parti in ordine ai reati rispettivamente ascritti. 2. La difesa deduce, in entrambi i ricorsi, il vizio di motivazione riguardo alla qualificazione giuridica in ricettazione dei fatti di cui ai capi 9) e 10). 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che i ricorsi sono inammissibili in quanto i motivi non sono consentiti in sede di legittimità. Sebbene, in tema di patteggiamento, con il ricorso per cassazione possa denunciarsi, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nondimeno, l'errore sul nomen iuris deve essere manifesto. Infatti, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, espresso a Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/ 2013, dep. 2014, Citarella, in motivazione) e ribadito anche a seguito della novella di cui alla legge n. 131 del 2017, tale vizio è deducibile nei soli casi in cui sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. Sez. 6, ord. n. 3108 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Antoci, Rv. 272252 - 01, anche sulla legittimità del ricorso alla procedura de plano nei casi di genericità del motivo). Nel caso di specie, la deducibilità dell'invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. F Cn 0 P.Q.M. fluii c)00 -0 129 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese cz • > > -1 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso