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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 12279/2022

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te SENTENZA sul ricorso 21566-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e 2022 difendono; 802 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 166/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/01/2018 R.G.N. 1834/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto 1 art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 19 gennaio 2018, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma ed in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dell'Opera di Roma, dichiarava la nullità del contratto di lavoro a termine stipulato tra le parti in data 11.4.2007 e la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la suddetta decorrenza ed ancora in atto, determinando in dodici rnensilità della retribuzione globale di fatto il risarcimento del danno dovuto al Buda, con condanna della Fondazione al relativo pagamento.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto illegittima, in quanto priva di specificità, la causale giustificativa richiamata nel primo contratto stipulato tra le parti e, alla luce dell'orientamento espresso da questa Corte e della pronunzia della Corte costituzionale n. 260/2015, inoperante il divieto di conversione di cui all'ad 3, comma 6, d.l. n. 64/2010 conv. in I. n. 100/2010 con riguardo all'ipotesi, cui va ricondotta la fattispecie, di un vizio genetico del contratto a termine.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Fondazione con tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Buda.

Il Procuratore Generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.

Nelle more della fissazione dell'udienza di discussione la Fondazione ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso a spese compensate e l'accettazione di controparte con richiesta di estinzione del giudizio cui il Collegio, all'odierna udienza, dato atto, accede.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso 21566-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e 2022 difendono; 802 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 166/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/01/2018 R.G.N. 1834/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto 1 art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 19 gennaio 2018, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma ed in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dell'Opera di Roma, dichiarava la nullità del contratto di lavoro a termine stipulato tra le parti in data 11.4.2007 e la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la suddetta decorrenza ed ancora in atto, determinando in dodici rnensilità della retribuzione globale di fatto il risarcimento del danno dovuto al Buda, con condanna della Fondazione al relativo pagamento. La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto illegittima, in quanto priva di specificità, la causale giustificativa richiamata nel primo contratto stipulato tra le parti e, alla luce dell'orientamento espresso da questa Corte e della pronunzia della Corte costituzionale n. 260/2015, inoperante il divieto di conversione di cui all'ad 3, comma 6, d.l. n. 64/2010 conv. in I. n. 100/2010 con riguardo all'ipotesi, cui va ricondotta la fattispecie, di un vizio genetico del contratto a termine. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Fondazione con tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Buda. Il Procuratore Generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso. Nelle more della fissazione dell'udienza di discussione la Fondazione ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso a spese compensate e l'accettazione di controparte con richiesta di estinzione del giudizio cui il Collegio, all'odierna udienza, dato atto, accede. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma nella camera di con
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