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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 38455/2023

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to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Torino del 14 dicembre 2022, che, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui agl(artt. 81 cpv.,110 cod. pen.,10 bis del Decr.

Leg.vo n. 74 del 2000 perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha, conseguentemente, ridotto la pena per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in concorso e per il delitto di bancarotta impropria in concorso - in riferimento all'art. 2621 cod. civ. - con l'aggravante di cui all'art. 219 cpv. n. 1 r.d. n. 267/42, commessi, in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., dichiarata fallita il 3 dicembre 2010, nelle rispettive qualità di amministratore delegato dal 6 febbraio 2003 ([OSCURATO:PERSONA]), di consigliere dal 6 febbraio 2003 al 27 febbraio 2006, di Presidente del Consiglio di amministrazione dal 27 febbraio 2006 al 17 dicembre 2008 ed infine di amministratore delegato da tale data al fallimento ([OSCURATO:PERSONA]), di consigliere di amministrazione fino al 31 dicembre 2008, poi di amministratore di fatto fino al fallimento, nonché amministratore delegato della società controllante [OSCURATO:SOCIETA]. (Forenza). 1.Sono stati promossi due distinti ricorsi - l'uno, nell'interesse dei Maione, l'altro nell'interesse del Forenza - che hanno articolato diversi motivi d'impugnazione, qui riassunti nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

1.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto undici motivi.

1.2.1. Il primo motivo lamenta nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. peri. - e di tutti gli atti precedenti - a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio del processo di primo grado - in quanto la difesa degli imputati, una volta ricevuta la notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., aveva richiesto di sottoporre ad interrogatorio i propri/ assistiti e la segreteria del Pubblico Ministero di Torino aveva omesso di notificare rituale avviso della data e dell'ora dell'interrogatorio al loro difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.2.11 secondo motivo deduce vizio motivazionale del provvedimento reiettivo dell'eccezione, pronunciato dalla Corte di merito, avendo quest'ultima fatto riferimento all'"ufficialità" di un documento trasmesso al tribunale di Torino dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli in data 31 marzo 2015 in assenza degli elementi idonei a conferirla. 1.2.3.11 terzo motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza, avendo quest'ultima escluso la funzionalità dell'indirizzo PEC del difensore di fiducia [OSCURATO:EMAIL] sull'erroneo assunto dell'inesistenza di PEC istituzionali recapitate a tale indirizzo nel periodo di riferimento.

1.2.4. Il quarto motivo lamenta mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen., per non avere, la Corte, accolto l'istanza di audizione nel I giudizio di appello del teste [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe potuto riferire sulla destinazione dell'autovettura intestata a [OSCURATO:PERSONA].

1.2.5. Un quinto motivo richiama i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento probatorio, in relazione alla distrazione di euro 79.305,67, non dimostrata, nemmeno quanto all'esistenza dei necessari indici di fraudolenza.

1.2.6. Il sesto motivo richiama i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento probatorio, in relazione alla distrazione di euro 7.160,28, non dimostrata, dedotta illogicamente a causa del mero, mancato rinvenimento del contratto di locazione del box utilizzato da [OSCURATO:PERSONA].

1.2.7. Il settimo motivo si sofferma nuovamente sui vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento probatorio, in relazione alla distrazione di euro 78.000 in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., attribuibile ai componenti della famiglia Peyrano e dedotta illogicamente dalla partecipazione dei Maione alla predisposizione del bilancio al 30 giugno 2006, condotta posteriore alla consumazione dell'atto depauperativo.

1.2.8. Un ottavo motivo sottolinea la sussistenza dei vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione a riguardo degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto il curatore e il consulente tecnico del pubblico ministero avrebbero agevolmente ricostruito le operazioni contestate - finanziamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e vicenda della "caparra confirmatoria" - in base alla documentazione consegnata dagli amministratori, né vi sarebbe prova appagante del dolo specifico che integra la fattispecie contestata.

1.2.9. Il nono motivo si poggia sui consueti vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione, anche per travisamento della prova, a riguardo dell'affermazione di reità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto la società [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe cessato l'attività nell'aprile del 2003, desumendosi in via documentale, dalla visura camerale dell'impresa, che l'attività sarebbe proseguita fino al 22 luglio 2009, data del fallimento del Pastificio.

Pertanto, le operazioni commerciali che si assumono fittizie, riferibili al 2004, sarebbero, per tale ragione, reali.

1.2.10. Un decimo motivo deduce violazione di legge e della motivazione, anche per travisamento della prova, perché la Corte d'appello avrebbe affermato la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale a riguardo dell'appostazione dal 2007 "nel conto cassa assegni di titoli non incassati alla loro scadenza dalla fallita", in quanto l'annotazione in contabilità avrebbe comunque segnalato il "salvo buon fine" dei titoli di credito, che, oltre a rappresentare prova documentale dell'esistenza del credito della società, nel 2010 sono stati regolarmente restituiti ai soci.

1.2.11. Un undicesimo motivo deduce violazione di legge e della motivazione, anche per travisamento della prova, perché la Corte d'appello avrebbe affermato la sussistenza del reato di bancarotta impropria da falso in bilancio a riguardo della configurazione dell'ingiustizia del profitto perseguito con l'iscrizione della voce "cassa assegni" nel bilancio di esercizio.

Da un lato, tale rilievo riguarderebbe formalmente soltanto la bancarotta documentale e non la bancarotta impropria e, dall'altro lato, la sentenza non ne chiarirebbe i contorni con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], che non era socia, nemmeno indirettamente, della fallita.

2. Il ricorso del Forenza ha articolato tre motivi.

2.1. Il primo motivo denunzia un vizio di inosservanza della legge penale, avendo la Corte di merito affermato la responsabilità dell'imputato nella veste di amministratore di fatto dopo la cessazione dalla carica di amministratore formale della fallita, senza tener conto che il suo interessamento alla cura contabile dell'impresa promanasse dal suo ruolo di amministratore della società controllante, SOFIN.IND. e dalle relative competenze in materia di ragioneria.

2.1.1. Il secondo motivo investe l'affermazione di reità dell'imputato - sotto il profilo dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. - per il delitto di bancarotta documentale fraudolenta a riguardo dell'assunta falsificazione delle scritture attraverso - testualmente - l'appostamento dell'operazione relativa agli assegni bancari emessi dai soci nel 2007 per ricapitalizzare la società".

2.1.2. Il terzo ed ultimo motivo si aggancia ai medesimi vizi di violazione della legge penale sostanziale e della motivazione con particolare riferimento "al bilancio del 2006", avendo la Corte territoriale ritenuto la sussistenza del reato di bancarotta impropria "per la omessa svalutazione delle poste senza tener conto dell'attività di ricapitalizzazione" deliberata nell'assemblea dei soci del 2007 e comunque concretizzata, come sostenuto dal consulente tecnico della difesa, attraverso la immissione di risorse prima della dichiarazione di fallimento.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullarsi la sentenza con rinvio in relazione al primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA]; in subordine, annullarsi la sentenza con rinvio in relazione al nono motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; annullarsi la sentenza con rinvio in relazione al primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

In data 12 luglio 2023 il difensore dei Maione ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.

Considerato in diritto I ricorsi sono inammissibili.1.1 primi tre motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che assumono priorità di trattazione per gli effetti potenzialmente invalidanti che sarebbero, in parte qua, destinati a produrre - possono essere esaminati congiuntamente e sono manifestamente infondati.

L'art. 16 comma 4 del D.L. n. 179 del 2012, convertito in legge, con modificazioni, nella L. n. 221 del 2012, all'epoca vigente, stabiliva che "nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148 comma 2 bis, 149, 150 e 151 comma 2 del codice di procedura penale".

Pertanto, l'adempimento richiesto al personale di segreteria, nell'espletamento della formalità dell'avviso al difensore della data e dell'ora dell'interrogatorio richiesto ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen., riguarda la consultazione degli indirizzi PEC risultanti dei "pubblici elenchi", ma (non tout court, bensì) in quanto strettamente disciplinati "dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici".

Ebbene, la normativa "regolamentare" pertinente all'esecuzione dell'avviso de quo, richiamata dal citato art. 16 comma 4, è quella di cui al D.M. 21 febbraio 2011 n.44, intitolato "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Decreto legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24".

L'art. 7 del D.M. n. 44 del 2011 ha istituito il c.d.

REGINDE - Registro generale degli indirizzi elettronici - gestito dal Ministero della Giustizia, che contiene i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati; il comma 2 prevede che "per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, il registro generale degli indirizzi elettronici è costituito mediante i dati contenuti negli elenchi riservati di cui all'art. 16, comma 7 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009 n. 2, inviati al Ministero della Giustizia secondo le specifiche tecniche di cui all'art. 34".

L'art. 16 comma 7 del decreto legge n. 185 del 2008, nel testo della legge di conversione, prevede che "i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ...entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consulta bile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata".

Del tutto correttamente, in definitiva, la segreteria della Procura della Repubblica di Torino, nel dicembre del 2013, compulsò il Registro generale degli indirizzi di posta elettronica (REGINDE) istituzionalmente deputato alla conservazione degli indirizzi PEC degli avvocati destinatari delle comunicazioni e notificazioni previste dall'ordinamento processuale penale, che la disciplina regolamentare ha inteso salvaguardare, garantendone la riservatezza indispensabile all'interlocuzione con gli organi giudiziari preposti; ed altrettanto esattamente, in assenza della prevista inclusione, nel registro, di un indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia avv.Polidoro, non pubblicato, essa ha provveduto a perfezionare la comunicazione dell'avviso mediante deposito in cancelleria, a norma dell'art. 16 comma 6 del Decreto legge n. 179 del 2012, convertito con Legge n. 221 del 2012, che invero recita "le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario".

L'art. 16 ter del decreto legge n. 179 del 2012, citato nel ricorso, conferma semplicemente che il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia, sia da includere nei "pubblici elenchi" previsti dalla normativa primaria e secondaria ai fini delle comunicazioni e notificazioni degli atti giudiziari, senza in nulla innovare quanto alla specifica e selettiva sua funzione nell'ambito della disciplina del processo penale ai fini dell'attuazione delle modalità di comunicazione telematica ai difensori.

Condivisibili ed ineccepibili, in tale contesto, sono dunque le decisioni adottate dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino, dal Tribunale collegiale di Torino e dalla Corte d'appello di Torino (che ha, in aggiunta, rimarcato la significativa assenza di indirizzi istituzionali nella schermata della posta elettronica, allegata dalla difesa, dotata di valenza di riscontro documentale), che hanno sottolineato l'esistenza di un onere informativo e di diligente attivazione a carico del difensore degli imputati, che avrebbe dovuto adoperarsi al fine di accertare che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati avesse alimentato - come previsto dalle specifiche tecniche di cui all'art. 34 del D.M. n. 44 del 2011, all'epoca incorporate dal Provvedimento del DGSIA del Ministero della Giustizia 18 luglio 2011, art. 7 - il REGINDE, notiziandolo ai fini della pubblicazione del suo indirizzo PEC.

L'art. 7 punto 4, lett. b) delle specifiche tecniche, invero, espressamente stabiliva che "le categorie di soggetti il cui profilo anagrafico alimenta il REGINDE sono: (..) b) professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge (ad esempio, consiglio dell'ordine degli avvocati o consiglio nazionale del Notariato)".

Può infine soggiungersi che - anche a voler riconoscere, in astratto, che la richiesta di rinvio a giudizio sia compromessa da un profilo di nullità per le ragioni addotte - si verserebbe in un caso di vizio indeducibile ai sensi del comma 1 dell'art. 182 cod. proc. pen., perché la parte avrebbe quantomeno concorso a darvi causa, omettendo di attivarsi tempestivamente e scrupolosamente, con le modalità citate, per consentire all'ufficio di procedere senza ostacoli alla comunicazione dell'avviso dell'interrogatorio.

Le considerazioni svolte assorbono ogni residua valutazione in relazione alle censure mosse sulla rilevanza del documento trasmesso al tribunale di Torino dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli in data 31 marzo 2015, bastando in questa sede rilevare che la "ufficialità" del medesimo è agevolmente traibile dall'"allegato 6" al ricorso per cassazione, che ne ha richiamato il pregresso invio e che conferma, in definitiva, che - a prescindere dalla comunicazione dell'indirizzo PEC in data 11 dicembre 2009 da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - la "registrazione" sul "sistema gestionale" dell'Ente (evidentemente necessaria e prodromica ai fini della successiva alimentazione del REGINDE, precedentemente non perfezionata) è avvenuta soltanto in data 4 aprile 2014. 2.Quanto alle residue ragioni di doglianza, è necessario innanzitutto rammentare che la sentenza impugnata si inserisce in uno scenario processuale di c.d. doppia conforme sulla responsabilità penale, sicché "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, esse costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (ex nnultis, Cass. pen., sez.

II, 12.06.2019 - dep. 6.09.2019, n. 37295, rv. 27218).

3. Il quarto motivo del ricorso dei Maione è perplesso, aspecifico e comunque manifestamente infondato.

E' giurisprudenza granitica di questa Corte che "la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti" (sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820).

Mentre i ricorrenti non hanno indicato, con carattere di esaustività, il connotato potenzialmente decisivo della deposizione dell'ex dipendente Orsini nella prospettiva di disarticolazione del ragionamento probatorio che i giudici di merito hanno riservato all'affermazione di responsabilità per i fatti distrattivi riguardanti la destinazione di risorse societarie al pagamento della pigione dell'affitto del box destinato all'utilizzo personale (del veicolo di proprietà di) di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza gravata ne ha esaurientemente e razionalmente esplicitato la superfluità (pagg. 7-8 sent. appello, che ha pure richiamato la sent. di primo grado, pagg. 16 e 17), con una motivazione comunque esente da censure di illogicità.4.Per quanto riguarda il quinto, il sesto e il settimo motivo del ricorso dei Maione, è opportuno premettere che, secondo costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12; sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem,Rv. 259456 e, più recentemente, con riferimento alla decisività di tale patologìa e alla sua estensione anche al giudizio d'appello, sez.

U n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268882).

Le doglianze che investono la ritenuta sussistenza ed attribuibilità agli imputati del delitto di bancarotta per distrazione non possono sfuggire alla critica che ne deriva, dal momento che il drenaggio delle risorse societarie, in fase di conclamato dissesto, è stato oggetto delle più ampie, piane, dettagliate e soddisfacenti argomentazioni delle pronunce di merito che - a riguardo dell'indebita ed effettiva destinazione delle disponibilità finanziarie della società alle spese personali degli amministratori (euro 79.305,67) al pagamento dei canoni di locazione del box adiacente l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (euro 7.160,28) e all'ingiustificato finanziamento, senza contropartita, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., facente parte del "gruppo Maione" - hanno per un verso richiamato gli accertamenti convergenti del curatore fallimentare e del consulente tecnico del pubblico ministero e le ammissioni dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 14,15,16,17,18 e 19 sentenza primo grado, pagg.8, 9 e 10 sent. appello) e, per altro verso, correttamente affrontato e disatteso le obiezioni difensive, facendo rilevare che il dirottamento del denaro è avvenuto, che - anche se non si disponesse della prova della transazione - l'assunzione dell'obbligazione in carico all'impresa fallita avrebbe di per sé valenza distrattiva e che la partecipazione dei due imputati all'operazione depauperativa a vantaggio della società di vernici è dimostrata dall'assunzione del ruolo di amministratori sin dal 2003, epoca ben antecedente al suo perfezionamento, oltre che dall'interesse concreto alla sua realizzazione, proprio per la sua riconducibilità ai rapporti tra società della "holding" della famiglia Maione.

Sul punto, i motivi di ricorso assumono carattere puramente assertivo, non si misurano con la "ratio decidendi" della sentenza impugnata e risultano vieppiù manifestamente infondati. 5.L'ottavo, il nono ed il decimo motivo di ricorso dei Maione, che si concentrano sulla bancarotta fraudolenta documentale, sono, del pari, in parte del tutto generici e comunque manifestamente infondati.

Costituisce orientamento consolidato di questa Corte di legittimità che "nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza" (ex multis, sez. 5 n. 1925 del 26/09/2018, Cortinovis, Rv. 274455).

E' dunque di tutta evidenza ininfluente che siano state fornite spiegazioni labiali e postume, in disparte ogni considerazione sulla loro credibilità, o che siano stati redatti i bilanci (che comunque non rientrano nella nozione di scritture contabili: Cass. sez. 5 n. 42568 del 19/06/2018,E.,Rv. 273925), peraltro nel caso in esame tutti artefatti, come contestato nell'imputazione e riconosciuto dalle sentenze di merito; ed è parimenti irrilevante che il curatore fallimentare o il consulente tecnico del pubblico ministero abbiano tratto sparuti "spunti" da annotazioni parziali, raffazzonate ed inattendibili per elaborare un tentativo di ricostruzione dei più significativi accadimenti aziendali, tanto più che le pronunce dei gradi di giudizio hanno inappuntabilmente ed ampiamente dato conto, attraverso in particolare gli apporti professionali e testimoniali del curatore fallimentare e del consulente del pubblico ministero, dell'impossibilità di ricostruzione del patrimonio e dell'andamento degli affari(pagg. 23 e segg., pag. 31 sentenza di primo grado, pagg. 10-12 sent. appello).

E poiché entrambe le sentenze si soffermano tanto sulla "frammentarietà" della documentazione contabile ostesa, quanto sulla sua assoluta inidoneità a consentire la comprensione e la rielaborazione delle singole vicende aziendali, è opportuno ricordare che - quanto all'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale - la giurisprudenza di questa Corte, in adesione al contenuto della disposizione normativa, ha chiarito come il dolo da omessa tenuta, sottrazione, falsificazione od occultamento delle scritture contabili, prevista dall'art. 216, comma primo, n. 2, prima parte, legge fallimentare, sia un dolo specifico; mentre, nell'ipotesi prevista dalla seconda parte della medesima disposizione, per le condotte di infedele tenuta delle scritture contabili, in guisa da rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio sociale, sia sufficiente il dolo generico (tra le altre: Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).

La ricostruzione dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, nella sua duplice declinazione, si fonda sull'ovvia constatazione secondo cui, alla luce degli artt.2214 e segg. cod. civ., la conservazione e la fedele redazione delle scritture di impresa è preciso ed indefettibile onere dell'imprenditore.

La norma incriminatrice di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, come da tempo affermato da questa Corte, tende, tra l'altro, anche a tutelare l'agevole svolgimento delle operazioni della curatela; sicché, nel caso in cui le scritture siano state tenute in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, la disposizione circoscrive nel perimetro della rilevanza penale ogni manipolazione documentale che impedisca o intralci una facile ricostruzione del patrimonio del fallito o del movimento dei suoi affari.

Da tempo è stato chiarito come tale ultimo addebito si riferisca ad una condotta a forma libera che, in realtà, comprende ogni ipotesi di falsità, sia materiale che ideologica, posto che proprio l'agevole svolgimento delle operazioni della curatela non può che essere ostacolata non solo da falsità materiali dei documenti, ma anche - e soprattutto — da quelle ideologiche, che forniscono un'infedele rappresentazione del dato contabile (Sez. 5, n. 3115 del 17/12/2010, dep. 28/01/2011, Clementoni, Rv. 249267; Sez. 5, n. 3951 del 18/02/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 189812).

In linea con tale linea interpretativa, va ulteriormente chiarito che la parziale omissione del dovere annotativo, che riguardi uno o più libri contabili, integra comunque la fattispecie di bancarotta documentale a dolo generico; ciò in quanto la singola, omessa annotazione, o anche l'annotazione parziale, presuppongono, in ogni caso, l'esistenza della scrittura contabile di riferimento, elemento imprescindibile per la configurazione della bancarotta a dolo generico; inoltre, tali condotte di falsificazione ideologica, che rendono lacunosa e/o incompleta la rappresentazione contenuta nella scrittura, concretano, in sostanza, altrettante falsificazioni per omissione, valutabili ai fini di una impossibilità o difficoltà nella ricostruzione delle vicende contabili e patrimoniali dell'impresa (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677; Sez. 5, n. 3114 del 17/12/2010, dep. 28/01/2011, Zaccaria, Rv. 249266).

L'assunto del nono motivo - che si duole del travisamento della prova rappresentata dalla interpretazione della visura camerale del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in quanto tale società non avrebbe cessato l'attività nell'aprile 2003 - è inconcludente, in quanto, anche a voler ammettere che così sia stato (più esattamente: il [OSCURATO:PERSONA] si è una prima volta estinto nell'aprile 2003 perché incorporato, per fusione, nel Pastificio di Noia-Russo di Cicciano e quest'ultimo, nell'ottobre 2003, ha mutato la denominazione, acquisendo nuovamente quella di [OSCURATO:PERSONA]), la circostanza non sarebbe decisiva: la sentenza di primo grado, richiamata da quella della Corte territoriale, ha illustrato (pag. 25 e segg.), anche con la trascrizione della deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], i plurimi indicatori della artificiosità ed inverosimiglianza delle operazioni commerciali intercorse tra le società, a loro volta riconducibili al "gruppo Maione", a fronte dei quali l'istruttoria dibattimentale e le ragioni del ricorso non hanno opposto e restituito alcun concreto ed efficace elemento di contrasto, in grado di comprovarne la veridicità.

Anomala - ancora - si è rivelata, così da veicolare il decimo motivo nel giudizio di manifesta infondatezza - la registrazione in "cassa assegni" dei titoli di credito per il considerevole importo di euro 210.961,17, utilizzata a sostegno della fittizia operazione di ricostituzione del capitale sociale, abbondantemente "azzerato" a tale data, eseguita nel febbraio del 2007; e a nulla rileva che in occasione della delibera assembleare di presunta copertura della perdita sia stato fatto cenno al "salvo buon fine", dal momento che - come precisato dal consulente tecnico del p.m. e riportato a pag. 29 della sentenza di primo grado - l'assegno bancario avrebbe dovuto essere negoziato in tempi assai ristretti e le evidenze dei bilanci d'esercizio a decorrere da quello del 2007 hanno fatto risultare una compiuta rivitalizzazione del capitale sociale - evidentemente avvenuta con una regolare e tempestiva messa all'incasso dei titoli - in realtà insussistente.Non è dunque opportuno indulgere in inutili ripetizioni, bastando qui rimarcare che il mancato reperimento della documentazione relativa al finanziamento in capo a [OSCURATO:PERSONA] e all'appostazione contabile "caparra confirmatoria compromesso", l'inesistenza di elementi dimostrativi dell'effettività delle prestazioni di "consulenza" oggetto delle improprie, "reciproche" fatturazioni intercorse con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e l'inaffidabilità delle registrazioni riguardanti l'implementazione della "cassa assegni", vagliati dalle sentenze conformi, risultano pacificamente riconducibili al paradigma della citata norma incriminatrice, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, in base ad argomentazioni in toto condivisibili ed esenti da qualsiasi vizio di illogicità.

6. L'undicesimo e ultimo motivo del ricorso dei Maione è manifestamente infondato.

L'iscrizione a bilancio degli assegni come "giacenza di cassa" è stata rilevata dalla consulenza tecnica del pubblico ministero (pag. 29 sent. primo grado, pag.14 sent. appello) e del tutto corretto è il ragionamento probatorio inferenziale, rassegnato dalle sentenze di merito, nel conferirvi un rilevante profilo del dolo specifico del delitto di bancarotta impropria da falso in bilancio, dal momento che la fittizietà della reintegrazione del capitale sociale - scientemente consolidatasi fino a poco prima del fallimento - ha consentito agli amministratori della società, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], di agevolare l'intenzionale inadempimento dei soci, anche in considerazione del fatto che gli atti d'impugnazione hanno insistito nell'affermare che la provvista destinata alla copertura dei titolari cartolari fosse da sempre disponibile (v. ad esempio ricorso Forenza, pag.9: "...la Sofin.Ind non era affatto impossibilitata nel pagare le somme indicate negli assegni rilasciati... 'g. 7.Passando, ora, ai motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], osserva il collegio come i medesimi non possano sottrarsi alla valutazione d'inammissibilità, vuoi per l'incapacità del confronto con le argomentazioni enunciate nelle pronunce dei due gradi di giudizio, vuoi perché il ricorrente chiede al Collegio, surrettiziamente, una rivalutazione del quadro probatorio ricostruito con coerenza e logicità espositiva dalle sentenze medesime.

Ed invece, il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo", restando preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n.39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).

8. Il primo motivo si profonde e si dilunga in una critica, anche sotto il profilo motivazionale, dell'attribuzione al ricorrente del ruolo di "amministratore di fatto" e, in proposito, è doveroso precisare che la sentenza di primo grado - pag. 31 e segg., a cui si è conformata la pronunzia impugnata - ha, nel dettaglio, richiamato i contributi informativi dei componenti del collegio sindacale della società, testimoni senza dubbio qualificati, Cattaneo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convergenti nell'assegnare al Forenza una veste di primo piano (anche successiva al dicembre 2008) a riguardo della cura gestionale della parte amministrativa e contabile dell'impresa, in linea con il principio di diritto, richiamato dalla sentenza impugnata (ex multis, sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019,Bonelli, Rv.277540), che ritiene soddisfatti i requisiti richiesti dall'art. 2639 cod. civ. anche nei casi di preposizione, non episodica ma significativa, alla gestione, o co-gestione, (anche solo) di una "branca" dell'attività caratteristica di una società; si tratta di questione riservata al giudice di merito, che ha il compito, insindacabile in sede di legittimità se compiutamente assolto con argomentazioni non illogiche, di esplicitare gli indicatori che ne concretizzino la pregnanza (sez.2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850).

E' dunque emerso che - anche dopo la fuoriuscita del ricorrente dal consiglio di amministrazione - egli abbia continuato a confrontarsi, costantemente, con i membri del collegio sindacale "a livello meno pratico, ma più direzionale" con riferimento ai "dettagli" dell'organizzazione amministrativa e contabile della società, anche per quanto riguarda la riscossione degli assegni destinati alla sua ricapitalizzazione (pag. 32 sent. primo grado, che riporta il dato testuale della deposizione del dr.Cattaneo: "Ne abbiamo parlato sia con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che con la dottoressa Maione che con il dr.Forenza...Ci dicevano "Non ci sono problemi, verranno messi all'incasso, non è un problema di liquidità...3; e con riferimento, ancora, all'illustrazione dei dati di bilancio, nella cui discussione il Forenza, ben lungi dall'esercitare le mere prerogative di un (rappresentante del) socio titolare di un diritto all'informazione, interveniva "effettuando un confronto tecnico - ma un confronto di alto livello - con il [OSCURATO:PERSONA]".

Altri indici sintomatici di un'attività di gestione, convergenti con quelli testè ricordati e dotati di soddisfacente valenza di riscontro, sono stati condivisibilnnente individuati nell' essersi, Forenza, interfacciato per conto della società con il collegio sindacale nella fase immediatamente precedente al fallimento, prospettando il versamento nelle casse sociali del corrispettivo eventualmente riscosso in caso di vendita della partecipazione della SOFIN.IND (pag. 32 e 33 sent. primo grado), nella deposizione del curatore fallimentare a cagione delle specifiche interlocuzioni, con il medesimo, peraltro esperto di ragioneria, sulla gestione della 1 ! società (pagg. 31 e 32) e nelle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che lo ha indicato come soggetto dotato, in società, di cognizioni privilegiate e preminenti (pag.33).

In tale contesto, appaiono logiche e coerenti anche le osservazioni della sentenza di secondo grado, che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente - che invita la Corte ad una integrale e non consentita rivisitazione del materiale probatorio - non ne hanno arbitrariamente distorto il ruolo di amministratore della socia di maggioranza, ma hanno razionalmente ritenuto che l'autorevolezza della relativa posizione strategica sia valsa a rafforzare la prova del suo decisivo contributo fattuale nella conduzione della società partecipata.

Non è poi possibile apprezzare la concludenza dei generici richiami alla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe riferito - pag. 8 ricorso per cassazione - che fosse il dr.Cattaneo "ad occuparsi delle scritture contabili della Peyrano" e alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe a sua volta dichiarato che fosse Cattaneo ad "aggiungere i dati contabili, le rettifiche" e che costui "faceva il bilancio in base ai dati ricevuti", per la semplice ragione che il rag.

Cattaneo era stato, nella fase della carica amministrativa dei Peyrano, uno dei professionisti di fiducia della società (arg. da pag. 13 sent. primo grado) e che, in ogni caso, il collegio sindacale nominato nel marzo 2006, di cui il rag.

Cattaneo era stato chiamato a far parte, era stato investito anche del controllo contabile della società, di competenza del collegio dei revisori che, come noto, non è un organismo interno all'ente (art. 2409 bis e segg. cod. civ. all'epoca vigente: cfr. pag. 9 sent. primo grado).

9. Quanto al secondo motivo di ricorso, affetto da aspecificità e comunque manifestamente infondato, si è già data contezza (v. sopra, punto 5, a riguardo dell'esame dei motivi di ricorso dei coimputati) delle ragioni per le quali le appostazioni contabili, sin dal 2007, relative alla "cassa assegni", funzionali a dissimulare l'apparente ripristino della solidità del capitale sociale, integrino appieno uno degli elementi essenziali del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, a prescindere dalla retro-dazione dei moduli cartolari e dal versamento di risorse, eseguiti nel 2010, perché la contabilità aziendale deve dare progressiva e veritiera evidenza dei singoli accadimenti.

10. Il terzo motivo di ricorso - che focalizza l'attenzione sull'affermazione di reità per il delitto di bancarotta impropria di cui all'art. 223 comma 2 n. 1 r.d. n. 267/42 - è manifestamente infondato, sotto plurimi profili.

Per un verso, non è rilevante che il collegio sindacale non abbia mosso rilievi alla redazione del bilancio dell'annualità 2006, le cui variegate falsità ideologiche, riproposte nei successivi bilanci d'esercizio, sono state ampiamente illustrate dalle sentenze di merito, che hanno richiamato la decisività degli elaborati del curatore fallimentare e del consulente tecnico del pubblico ministero, senza trascurare che gli amministratori della società erano pienamente e sin dall'inizio ben coscienti della gravità delle perdite accumulate e della obbligatorietà ex lege - poi non tradotta nella doverosa attivazione - di riequilibrare il capitale sociale, ormai vanificato (pagg. 9 e 10 sent. primo grado).

Per altro verso, come puntualmente osservato dalla motivazione della sentenza impugnata (pag.21), l'iniezione di risorse, operata nel 2010 a ridosso della procedura di fallimento (e ragionevolmente solo strumentale alla presentazione dell'infruttuosa istanza di ammissione al concordato preventivo), si è rivelata comunque del tutto insufficiente ed inidonea al contenimento del dissesto, dal momento che l'entità reale della perdita patrimoniale, tra il 2006 e il 30 giugno 2010, come ricostruita e quantificata dagli apporti professionali del curatore fallimentare e della consulenza tecnica del pubblico ministero, si è palesata ingravescente e di molto superiore a quella evidenziata dai bilanci.

Per altro verso ancora, nessuna contraddittorietà è ravvisabile nell'affermato obbiettivo, in capo a Forenza, di "non vedere polverizzato il valore della partecipazione" della SOFIN.IND nella società fallita rispetto alla ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta impropria - inteso nella sua tensione al dissesto aziendale e come rappresentazione della probabile diminuzione delle garanzie per i creditori (Cass. sez. 5, n. 50489 del 16/05/2018, Nicosia, Rv. 274449) - perché gli artifici di bilancio, come ampiamente esplicitato nelle motivazioni delle sentenze conformi, sono univocamente indicativi della volontà di occultare lo stato di decozione, notorio e risalente nel tempo, e di ostentare una solo apparente condizione di vitalità e funzionalità dell'impresa, strumentale all'accrescimento del valore della quota di partecipazione.

E - a riguardo della sussistenza del dolo specifico, consistente nella finalità di trarre un ingiusto profitto dagli espedienti adottati nella redazione dei bilanci depositati - può farsi integrale rinvio a quanto sottolineato nell'affrontare l'analoga lagnanza dell'undicesimo motivo del ricorso dei coimputati, con particolare riferimento al conseguimento della finalità, perseguita dai soci, di non privarsi di risorse finanziarie, pur concretamente disponibili. 11.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Torino del 14 dicembre 2022, che, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui agl(artt. 81 cpv.,110 cod. pen.,10 bis del Decr. Leg.vo n. 74 del 2000 perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha, conseguentemente, ridotto la pena per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in concorso e per il delitto di bancarotta impropria in concorso - in riferimento all'art. 2621 cod. civ. - con l'aggravante di cui all'art. 219 cpv. n. 1 r.d. n. 267/42, commessi, in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., dichiarata fallita il 3 dicembre 2010, nelle rispettive qualità di amministratore delegato dal 6 febbraio 2003 ([OSCURATO:PERSONA]), di consigliere dal 6 febbraio 2003 al 27 febbraio 2006, di Presidente del Consiglio di amministrazione dal 27 febbraio 2006 al 17 dicembre 2008 ed infine di amministratore delegato da tale data al fallimento ([OSCURATO:PERSONA]), di consigliere di amministrazione fino al 31 dicembre 2008, poi di amministratore di fatto fino al fallimento, nonché amministratore delegato della società controllante [OSCURATO:SOCIETA]. (Forenza). 1.Sono stati promossi due distinti ricorsi - l'uno, nell'interesse dei Maione, l'altro nell'interesse del Forenza - che hanno articolato diversi motivi d'impugnazione, qui riassunti nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto undici motivi. 1.2.1. Il primo motivo lamenta nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. peri. - e di tutti gli atti precedenti - a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio del processo di primo grado - in quanto la difesa degli imputati, una volta ricevuta la notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., aveva richiesto di sottoporre ad interrogatorio i propri/ assistiti e la segreteria del Pubblico Ministero di Torino aveva omesso di notificare rituale avviso della data e dell'ora dell'interrogatorio al loro difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.2.11 secondo motivo deduce vizio motivazionale del provvedimento reiettivo dell'eccezione, pronunciato dalla Corte di merito, avendo quest'ultima fatto riferimento all'"ufficialità" di un documento trasmesso al tribunale di Torino dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli in data 31 marzo 2015 in assenza degli elementi idonei a conferirla. 1.2.3.11 terzo motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza, avendo quest'ultima escluso la funzionalità dell'indirizzo PEC del difensore di fiducia [OSCURATO:EMAIL] sull'erroneo assunto dell'inesistenza di PEC istituzionali recapitate a tale indirizzo nel periodo di riferimento. 1.2.4. Il quarto motivo lamenta mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen., per non avere, la Corte, accolto l'istanza di audizione nel I giudizio di appello del teste [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe potuto riferire sulla destinazione dell'autovettura intestata a [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.5. Un quinto motivo richiama i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento probatorio, in relazione alla distrazione di euro 79.305,67, non dimostrata, nemmeno quanto all'esistenza dei necessari indici di fraudolenza. 1.2.6. Il sesto motivo richiama i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento probatorio, in relazione alla distrazione di euro 7.160,28, non dimostrata, dedotta illogicamente a causa del mero, mancato rinvenimento del contratto di locazione del box utilizzato da [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.7. Il settimo motivo si sofferma nuovamente sui vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento probatorio, in relazione alla distrazione di euro 78.000 in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., attribuibile ai componenti della famiglia Peyrano e dedotta illogicamente dalla partecipazione dei Maione alla predisposizione del bilancio al 30 giugno 2006, condotta posteriore alla consumazione dell'atto depauperativo. 1.2.8. Un ottavo motivo sottolinea la sussistenza dei vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione a riguardo degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto il curatore e il consulente tecnico del pubblico ministero avrebbero agevolmente ricostruito le operazioni contestate - finanziamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e vicenda della "caparra confirmatoria" - in base alla documentazione consegnata dagli amministratori, né vi sarebbe prova appagante del dolo specifico che integra la fattispecie contestata. 1.2.9. Il nono motivo si poggia sui consueti vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione, anche per travisamento della prova, a riguardo dell'affermazione di reità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto la società [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe cessato l'attività nell'aprile del 2003, desumendosi in via documentale, dalla visura camerale dell'impresa, che l'attività sarebbe proseguita fino al 22 luglio 2009, data del fallimento del Pastificio. Pertanto, le operazioni commerciali che si assumono fittizie, riferibili al 2004, sarebbero, per tale ragione, reali. 1.2.10. Un decimo motivo deduce violazione di legge e della motivazione, anche per travisamento della prova, perché la Corte d'appello avrebbe affermato la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale a riguardo dell'appostazione dal 2007 "nel conto cassa assegni di titoli non incassati alla loro scadenza dalla fallita", in quanto l'annotazione in contabilità avrebbe comunque segnalato il "salvo buon fine" dei titoli di credito, che, oltre a rappresentare prova documentale dell'esistenza del credito della società, nel 2010 sono stati regolarmente restituiti ai soci. 1.2.11. Un undicesimo motivo deduce violazione di legge e della motivazione, anche per travisamento della prova, perché la Corte d'appello avrebbe affermato la sussistenza del reato di bancarotta impropria da falso in bilancio a riguardo della configurazione dell'ingiustizia del profitto perseguito con l'iscrizione della voce "cassa assegni" nel bilancio di esercizio. Da un lato, tale rilievo riguarderebbe formalmente soltanto la bancarotta documentale e non la bancarotta impropria e, dall'altro lato, la sentenza non ne chiarirebbe i contorni con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], che non era socia, nemmeno indirettamente, della fallita. 2. Il ricorso del Forenza ha articolato tre motivi. 2.1. Il primo motivo denunzia un vizio di inosservanza della legge penale, avendo la Corte di merito affermato la responsabilità dell'imputato nella veste di amministratore di fatto dopo la cessazione dalla carica di amministratore formale della fallita, senza tener conto che il suo interessamento alla cura contabile dell'impresa promanasse dal suo ruolo di amministratore della società controllante, SOFIN.IND. e dalle relative competenze in materia di ragioneria. 2.1.1. Il secondo motivo investe l'affermazione di reità dell'imputato - sotto il profilo dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. - per il delitto di bancarotta documentale fraudolenta a riguardo dell'assunta falsificazione delle scritture attraverso - testualmente - l'appostamento dell'operazione relativa agli assegni bancari emessi dai soci nel 2007 per ricapitalizzare la società". 2.1.2. Il terzo ed ultimo motivo si aggancia ai medesimi vizi di violazione della legge penale sostanziale e della motivazione con particolare riferimento "al bilancio del 2006", avendo la Corte territoriale ritenuto la sussistenza del reato di bancarotta impropria "per la omessa svalutazione delle poste senza tener conto dell'attività di ricapitalizzazione" deliberata nell'assemblea dei soci del 2007 e comunque concretizzata, come sostenuto dal consulente tecnico della difesa, attraverso la immissione di risorse prima della dichiarazione di fallimento. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullarsi la sentenza con rinvio in relazione al primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA]; in subordine, annullarsi la sentenza con rinvio in relazione al nono motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; annullarsi la sentenza con rinvio in relazione al primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. In data 12 luglio 2023 il difensore dei Maione ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. Considerato in diritto I ricorsi sono inammissibili.1.1 primi tre motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che assumono priorità di trattazione per gli effetti potenzialmente invalidanti che sarebbero, in parte qua, destinati a produrre - possono essere esaminati congiuntamente e sono manifestamente infondati. L'art. 16 comma 4 del D.L. n. 179 del 2012, convertito in legge, con modificazioni, nella L. n. 221 del 2012, all'epoca vigente, stabiliva che "nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148 comma 2 bis, 149, 150 e 151 comma 2 del codice di procedura penale". Pertanto, l'adempimento richiesto al personale di segreteria, nell'espletamento della formalità dell'avviso al difensore della data e dell'ora dell'interrogatorio richiesto ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen., riguarda la consultazione degli indirizzi PEC risultanti dei "pubblici elenchi", ma (non tout court, bensì) in quanto strettamente disciplinati "dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici". Ebbene, la normativa "regolamentare" pertinente all'esecuzione dell'avviso de quo, richiamata dal citato art. 16 comma 4, è quella di cui al D.M. 21 febbraio 2011 n.44, intitolato "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Decreto legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24". L'art. 7 del D.M. n. 44 del 2011 ha istituito il c.d. REGINDE - Registro generale degli indirizzi elettronici - gestito dal Ministero della Giustizia, che contiene i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati; il comma 2 prevede che "per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, il registro generale degli indirizzi elettronici è costituito mediante i dati contenuti negli elenchi riservati di cui all'art. 16, comma 7 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009 n. 2, inviati al Ministero della Giustizia secondo le specifiche tecniche di cui all'art. 34". L'art. 16 comma 7 del decreto legge n. 185 del 2008, nel testo della legge di conversione, prevede che "i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ...entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consulta bile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata". Del tutto correttamente, in definitiva, la segreteria della Procura della Repubblica di Torino, nel dicembre del 2013, compulsò il Registro generale degli indirizzi di posta elettronica (REGINDE) istituzionalmente deputato alla conservazione degli indirizzi PEC degli avvocati destinatari delle comunicazioni e notificazioni previste dall'ordinamento processuale penale, che la disciplina regolamentare ha inteso salvaguardare, garantendone la riservatezza indispensabile all'interlocuzione con gli organi giudiziari preposti; ed altrettanto esattamente, in assenza della prevista inclusione, nel registro, di un indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia avv.Polidoro, non pubblicato, essa ha provveduto a perfezionare la comunicazione dell'avviso mediante deposito in cancelleria, a norma dell'art. 16 comma 6 del Decreto legge n. 179 del 2012, convertito con Legge n. 221 del 2012, che invero recita "le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario". L'art. 16 ter del decreto legge n. 179 del 2012, citato nel ricorso, conferma semplicemente che il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia, sia da includere nei "pubblici elenchi" previsti dalla normativa primaria e secondaria ai fini delle comunicazioni e notificazioni degli atti giudiziari, senza in nulla innovare quanto alla specifica e selettiva sua funzione nell'ambito della disciplina del processo penale ai fini dell'attuazione delle modalità di comunicazione telematica ai difensori. Condivisibili ed ineccepibili, in tale contesto, sono dunque le decisioni adottate dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino, dal Tribunale collegiale di Torino e dalla Corte d'appello di Torino (che ha, in aggiunta, rimarcato la significativa assenza di indirizzi istituzionali nella schermata della posta elettronica, allegata dalla difesa, dotata di valenza di riscontro documentale), che hanno sottolineato l'esistenza di un onere informativo e di diligente attivazione a carico del difensore degli imputati, che avrebbe dovuto adoperarsi al fine di accertare che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati avesse alimentato - come previsto dalle specifiche tecniche di cui all'art. 34 del D.M. n. 44 del 2011, all'epoca incorporate dal Provvedimento del DGSIA del Ministero della Giustizia 18 luglio 2011, art. 7 - il REGINDE, notiziandolo ai fini della pubblicazione del suo indirizzo PEC. L'art. 7 punto 4, lett. b) delle specifiche tecniche, invero, espressamente stabiliva che "le categorie di soggetti il cui profilo anagrafico alimenta il REGINDE sono: (..) b) professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge (ad esempio, consiglio dell'ordine degli avvocati o consiglio nazionale del Notariato)". Può infine soggiungersi che - anche a voler riconoscere, in astratto, che la richiesta di rinvio a giudizio sia compromessa da un profilo di nullità per le ragioni addotte - si verserebbe in un caso di vizio indeducibile ai sensi del comma 1 dell'art. 182 cod. proc. pen., perché la parte avrebbe quantomeno concorso a darvi causa, omettendo di attivarsi tempestivamente e scrupolosamente, con le modalità citate, per consentire all'ufficio di procedere senza ostacoli alla comunicazione dell'avviso dell'interrogatorio. Le considerazioni svolte assorbono ogni residua valutazione in relazione alle censure mosse sulla rilevanza del documento trasmesso al tribunale di Torino dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli in data 31 marzo 2015, bastando in questa sede rilevare che la "ufficialità" del medesimo è agevolmente traibile dall'"allegato 6" al ricorso per cassazione, che ne ha richiamato il pregresso invio e che conferma, in definitiva, che - a prescindere dalla comunicazione dell'indirizzo PEC in data 11 dicembre 2009 da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - la "registrazione" sul "sistema gestionale" dell'Ente (evidentemente necessaria e prodromica ai fini della successiva alimentazione del REGINDE, precedentemente non perfezionata) è avvenuta soltanto in data 4 aprile 2014. 2.Quanto alle residue ragioni di doglianza, è necessario innanzitutto rammentare che la sentenza impugnata si inserisce in uno scenario processuale di c.d. doppia conforme sulla responsabilità penale, sicché "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, esse costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (ex nnultis, Cass. pen., sez. II, 12.06.2019 - dep. 6.09.2019, n. 37295, rv. 27218). 3. Il quarto motivo del ricorso dei Maione è perplesso, aspecifico e comunque manifestamente infondato. E' giurisprudenza granitica di questa Corte che "la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti" (sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820). Mentre i ricorrenti non hanno indicato, con carattere di esaustività, il connotato potenzialmente decisivo della deposizione dell'ex dipendente Orsini nella prospettiva di disarticolazione del ragionamento probatorio che i giudici di merito hanno riservato all'affermazione di responsabilità per i fatti distrattivi riguardanti la destinazione di risorse societarie al pagamento della pigione dell'affitto del box destinato all'utilizzo personale (del veicolo di proprietà di) di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza gravata ne ha esaurientemente e razionalmente esplicitato la superfluità (pagg. 7-8 sent. appello, che ha pure richiamato la sent. di primo grado, pagg. 16 e 17), con una motivazione comunque esente da censure di illogicità.4.Per quanto riguarda il quinto, il sesto e il settimo motivo del ricorso dei Maione, è opportuno premettere che, secondo costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12; sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem,Rv. 259456 e, più recentemente, con riferimento alla decisività di tale patologìa e alla sua estensione anche al giudizio d'appello, sez. U n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268882). Le doglianze che investono la ritenuta sussistenza ed attribuibilità agli imputati del delitto di bancarotta per distrazione non possono sfuggire alla critica che ne deriva, dal momento che il drenaggio delle risorse societarie, in fase di conclamato dissesto, è stato oggetto delle più ampie, piane, dettagliate e soddisfacenti argomentazioni delle pronunce di merito che - a riguardo dell'indebita ed effettiva destinazione delle disponibilità finanziarie della società alle spese personali degli amministratori (euro 79.305,67) al pagamento dei canoni di locazione del box adiacente l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (euro 7.160,28) e all'ingiustificato finanziamento, senza contropartita, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., facente parte del "gruppo Maione" - hanno per un verso richiamato gli accertamenti convergenti del curatore fallimentare e del consulente tecnico del pubblico ministero e le ammissioni dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 14,15,16,17,18 e 19 sentenza primo grado, pagg.8, 9 e 10 sent. appello) e, per altro verso, correttamente affrontato e disatteso le obiezioni difensive, facendo rilevare che il dirottamento del denaro è avvenuto, che - anche se non si disponesse della prova della transazione - l'assunzione dell'obbligazione in carico all'impresa fallita avrebbe di per sé valenza distrattiva e che la partecipazione dei due imputati all'operazione depauperativa a vantaggio della società di vernici è dimostrata dall'assunzione del ruolo di amministratori sin dal 2003, epoca ben antecedente al suo perfezionamento, oltre che dall'interesse concreto alla sua realizzazione, proprio per la sua riconducibilità ai rapporti tra società della "holding" della famiglia Maione. Sul punto, i motivi di ricorso assumono carattere puramente assertivo, non si misurano con la "ratio decidendi" della sentenza impugnata e risultano vieppiù manifestamente infondati. 5.L'ottavo, il nono ed il decimo motivo di ricorso dei Maione, che si concentrano sulla bancarotta fraudolenta documentale, sono, del pari, in parte del tutto generici e comunque manifestamente infondati. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte di legittimità che "nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza" (ex multis, sez. 5 n. 1925 del 26/09/2018, Cortinovis, Rv. 274455). E' dunque di tutta evidenza ininfluente che siano state fornite spiegazioni labiali e postume, in disparte ogni considerazione sulla loro credibilità, o che siano stati redatti i bilanci (che comunque non rientrano nella nozione di scritture contabili: Cass. sez. 5 n. 42568 del 19/06/2018,E.,Rv. 273925), peraltro nel caso in esame tutti artefatti, come contestato nell'imputazione e riconosciuto dalle sentenze di merito; ed è parimenti irrilevante che il curatore fallimentare o il consulente tecnico del pubblico ministero abbiano tratto sparuti "spunti" da annotazioni parziali, raffazzonate ed inattendibili per elaborare un tentativo di ricostruzione dei più significativi accadimenti aziendali, tanto più che le pronunce dei gradi di giudizio hanno inappuntabilmente ed ampiamente dato conto, attraverso in particolare gli apporti professionali e testimoniali del curatore fallimentare e del consulente del pubblico ministero, dell'impossibilità di ricostruzione del patrimonio e dell'andamento degli affari(pagg. 23 e segg., pag. 31 sentenza di primo grado, pagg. 10-12 sent. appello). E poiché entrambe le sentenze si soffermano tanto sulla "frammentarietà" della documentazione contabile ostesa, quanto sulla sua assoluta inidoneità a consentire la comprensione e la rielaborazione delle singole vicende aziendali, è opportuno ricordare che - quanto all'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale - la giurisprudenza di questa Corte, in adesione al contenuto della disposizione normativa, ha chiarito come il dolo da omessa tenuta, sottrazione, falsificazione od occultamento delle scritture contabili, prevista dall'art. 216, comma primo, n. 2, prima parte, legge fallimentare, sia un dolo specifico; mentre, nell'ipotesi prevista dalla seconda parte della medesima disposizione, per le condotte di infedele tenuta delle scritture contabili, in guisa da rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio sociale, sia sufficiente il dolo generico (tra le altre: Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). La ricostruzione dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, nella sua duplice declinazione, si fonda sull'ovvia constatazione secondo cui, alla luce degli artt.2214 e segg. cod. civ., la conservazione e la fedele redazione delle scritture di impresa è preciso ed indefettibile onere dell'imprenditore. La norma incriminatrice di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, come da tempo affermato da questa Corte, tende, tra l'altro, anche a tutelare l'agevole svolgimento delle operazioni della curatela; sicché, nel caso in cui le scritture siano state tenute in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, la disposizione circoscrive nel perimetro della rilevanza penale ogni manipolazione documentale che impedisca o intralci una facile ricostruzione del patrimonio del fallito o del movimento dei suoi affari. Da tempo è stato chiarito come tale ultimo addebito si riferisca ad una condotta a forma libera che, in realtà, comprende ogni ipotesi di falsità, sia materiale che ideologica, posto che proprio l'agevole svolgimento delle operazioni della curatela non può che essere ostacolata non solo da falsità materiali dei documenti, ma anche - e soprattutto — da quelle ideologiche, che forniscono un'infedele rappresentazione del dato contabile (Sez. 5, n. 3115 del 17/12/2010, dep. 28/01/2011, Clementoni, Rv. 249267; Sez. 5, n. 3951 del 18/02/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 189812). In linea con tale linea interpretativa, va ulteriormente chiarito che la parziale omissione del dovere annotativo, che riguardi uno o più libri contabili, integra comunque la fattispecie di bancarotta documentale a dolo generico; ciò in quanto la singola, omessa annotazione, o anche l'annotazione parziale, presuppongono, in ogni caso, l'esistenza della scrittura contabile di riferimento, elemento imprescindibile per la configurazione della bancarotta a dolo generico; inoltre, tali condotte di falsificazione ideologica, che rendono lacunosa e/o incompleta la rappresentazione contenuta nella scrittura, concretano, in sostanza, altrettante falsificazioni per omissione, valutabili ai fini di una impossibilità o difficoltà nella ricostruzione delle vicende contabili e patrimoniali dell'impresa (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677; Sez. 5, n. 3114 del 17/12/2010, dep. 28/01/2011, Zaccaria, Rv. 249266). L'assunto del nono motivo - che si duole del travisamento della prova rappresentata dalla interpretazione della visura camerale del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in quanto tale società non avrebbe cessato l'attività nell'aprile 2003 - è inconcludente, in quanto, anche a voler ammettere che così sia stato (più esattamente: il [OSCURATO:PERSONA] si è una prima volta estinto nell'aprile 2003 perché incorporato, per fusione, nel Pastificio di Noia-Russo di Cicciano e quest'ultimo, nell'ottobre 2003, ha mutato la denominazione, acquisendo nuovamente quella di [OSCURATO:PERSONA]), la circostanza non sarebbe decisiva: la sentenza di primo grado, richiamata da quella della Corte territoriale, ha illustrato (pag. 25 e segg.), anche con la trascrizione della deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], i plurimi indicatori della artificiosità ed inverosimiglianza delle operazioni commerciali intercorse tra le società, a loro volta riconducibili al "gruppo Maione", a fronte dei quali l'istruttoria dibattimentale e le ragioni del ricorso non hanno opposto e restituito alcun concreto ed efficace elemento di contrasto, in grado di comprovarne la veridicità. Anomala - ancora - si è rivelata, così da veicolare il decimo motivo nel giudizio di manifesta infondatezza - la registrazione in "cassa assegni" dei titoli di credito per il considerevole importo di euro 210.961,17, utilizzata a sostegno della fittizia operazione di ricostituzione del capitale sociale, abbondantemente "azzerato" a tale data, eseguita nel febbraio del 2007; e a nulla rileva che in occasione della delibera assembleare di presunta copertura della perdita sia stato fatto cenno al "salvo buon fine", dal momento che - come precisato dal consulente tecnico del p.m. e riportato a pag. 29 della sentenza di primo grado - l'assegno bancario avrebbe dovuto essere negoziato in tempi assai ristretti e le evidenze dei bilanci d'esercizio a decorrere da quello del 2007 hanno fatto risultare una compiuta rivitalizzazione del capitale sociale - evidentemente avvenuta con una regolare e tempestiva messa all'incasso dei titoli - in realtà insussistente.Non è dunque opportuno indulgere in inutili ripetizioni, bastando qui rimarcare che il mancato reperimento della documentazione relativa al finanziamento in capo a [OSCURATO:PERSONA] e all'appostazione contabile "caparra confirmatoria compromesso", l'inesistenza di elementi dimostrativi dell'effettività delle prestazioni di "consulenza" oggetto delle improprie, "reciproche" fatturazioni intercorse con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e l'inaffidabilità delle registrazioni riguardanti l'implementazione della "cassa assegni", vagliati dalle sentenze conformi, risultano pacificamente riconducibili al paradigma della citata norma incriminatrice, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, in base ad argomentazioni in toto condivisibili ed esenti da qualsiasi vizio di illogicità. 6. L'undicesimo e ultimo motivo del ricorso dei Maione è manifestamente infondato. L'iscrizione a bilancio degli assegni come "giacenza di cassa" è stata rilevata dalla consulenza tecnica del pubblico ministero (pag. 29 sent. primo grado, pag.14 sent. appello) e del tutto corretto è il ragionamento probatorio inferenziale, rassegnato dalle sentenze di merito, nel conferirvi un rilevante profilo del dolo specifico del delitto di bancarotta impropria da falso in bilancio, dal momento che la fittizietà della reintegrazione del capitale sociale - scientemente consolidatasi fino a poco prima del fallimento - ha consentito agli amministratori della società, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], di agevolare l'intenzionale inadempimento dei soci, anche in considerazione del fatto che gli atti d'impugnazione hanno insistito nell'affermare che la provvista destinata alla copertura dei titolari cartolari fosse da sempre disponibile (v. ad esempio ricorso Forenza, pag.9: "...la Sofin.Ind non era affatto impossibilitata nel pagare le somme indicate negli assegni rilasciati... 'g. 7.Passando, ora, ai motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], osserva il collegio come i medesimi non possano sottrarsi alla valutazione d'inammissibilità, vuoi per l'incapacità del confronto con le argomentazioni enunciate nelle pronunce dei due gradi di giudizio, vuoi perché il ricorrente chiede al Collegio, surrettiziamente, una rivalutazione del quadro probatorio ricostruito con coerenza e logicità espositiva dalle sentenze medesime. Ed invece, il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo", restando preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n.39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). 8. Il primo motivo si profonde e si dilunga in una critica, anche sotto il profilo motivazionale, dell'attribuzione al ricorrente del ruolo di "amministratore di fatto" e, in proposito, è doveroso precisare che la sentenza di primo grado - pag. 31 e segg., a cui si è conformata la pronunzia impugnata - ha, nel dettaglio, richiamato i contributi informativi dei componenti del collegio sindacale della società, testimoni senza dubbio qualificati, Cattaneo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convergenti nell'assegnare al Forenza una veste di primo piano (anche successiva al dicembre 2008) a riguardo della cura gestionale della parte amministrativa e contabile dell'impresa, in linea con il principio di diritto, richiamato dalla sentenza impugnata (ex multis, sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019,Bonelli, Rv.277540), che ritiene soddisfatti i requisiti richiesti dall'art. 2639 cod. civ. anche nei casi di preposizione, non episodica ma significativa, alla gestione, o co-gestione, (anche solo) di una "branca" dell'attività caratteristica di una società; si tratta di questione riservata al giudice di merito, che ha il compito, insindacabile in sede di legittimità se compiutamente assolto con argomentazioni non illogiche, di esplicitare gli indicatori che ne concretizzino la pregnanza (sez.2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850). E' dunque emerso che - anche dopo la fuoriuscita del ricorrente dal consiglio di amministrazione - egli abbia continuato a confrontarsi, costantemente, con i membri del collegio sindacale "a livello meno pratico, ma più direzionale" con riferimento ai "dettagli" dell'organizzazione amministrativa e contabile della società, anche per quanto riguarda la riscossione degli assegni destinati alla sua ricapitalizzazione (pag. 32 sent. primo grado, che riporta il dato testuale della deposizione del dr.Cattaneo: "Ne abbiamo parlato sia con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che con la dottoressa Maione che con il dr.Forenza...Ci dicevano "Non ci sono problemi, verranno messi all'incasso, non è un problema di liquidità...3; e con riferimento, ancora, all'illustrazione dei dati di bilancio, nella cui discussione il Forenza, ben lungi dall'esercitare le mere prerogative di un (rappresentante del) socio titolare di un diritto all'informazione, interveniva "effettuando un confronto tecnico - ma un confronto di alto livello - con il [OSCURATO:PERSONA]". Altri indici sintomatici di un'attività di gestione, convergenti con quelli testè ricordati e dotati di soddisfacente valenza di riscontro, sono stati condivisibilnnente individuati nell' essersi, Forenza, interfacciato per conto della società con il collegio sindacale nella fase immediatamente precedente al fallimento, prospettando il versamento nelle casse sociali del corrispettivo eventualmente riscosso in caso di vendita della partecipazione della SOFIN.IND (pag. 32 e 33 sent. primo grado), nella deposizione del curatore fallimentare a cagione delle specifiche interlocuzioni, con il medesimo, peraltro esperto di ragioneria, sulla gestione della 1 ! società (pagg. 31 e 32) e nelle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che lo ha indicato come soggetto dotato, in società, di cognizioni privilegiate e preminenti (pag.33). In tale contesto, appaiono logiche e coerenti anche le osservazioni della sentenza di secondo grado, che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente - che invita la Corte ad una integrale e non consentita rivisitazione del materiale probatorio - non ne hanno arbitrariamente distorto il ruolo di amministratore della socia di maggioranza, ma hanno razionalmente ritenuto che l'autorevolezza della relativa posizione strategica sia valsa a rafforzare la prova del suo decisivo contributo fattuale nella conduzione della società partecipata. Non è poi possibile apprezzare la concludenza dei generici richiami alla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe riferito - pag. 8 ricorso per cassazione - che fosse il dr.Cattaneo "ad occuparsi delle scritture contabili della Peyrano" e alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe a sua volta dichiarato che fosse Cattaneo ad "aggiungere i dati contabili, le rettifiche" e che costui "faceva il bilancio in base ai dati ricevuti", per la semplice ragione che il rag. Cattaneo era stato, nella fase della carica amministrativa dei Peyrano, uno dei professionisti di fiducia della società (arg. da pag. 13 sent. primo grado) e che, in ogni caso, il collegio sindacale nominato nel marzo 2006, di cui il rag. Cattaneo era stato chiamato a far parte, era stato investito anche del controllo contabile della società, di competenza del collegio dei revisori che, come noto, non è un organismo interno all'ente (art. 2409 bis e segg. cod. civ. all'epoca vigente: cfr. pag. 9 sent. primo grado). 9. Quanto al secondo motivo di ricorso, affetto da aspecificità e comunque manifestamente infondato, si è già data contezza (v. sopra, punto 5, a riguardo dell'esame dei motivi di ricorso dei coimputati) delle ragioni per le quali le appostazioni contabili, sin dal 2007, relative alla "cassa assegni", funzionali a dissimulare l'apparente ripristino della solidità del capitale sociale, integrino appieno uno degli elementi essenziali del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, a prescindere dalla retro-dazione dei moduli cartolari e dal versamento di risorse, eseguiti nel 2010, perché la contabilità aziendale deve dare progressiva e veritiera evidenza dei singoli accadimenti. 10. Il terzo motivo di ricorso - che focalizza l'attenzione sull'affermazione di reità per il delitto di bancarotta impropria di cui all'art. 223 comma 2 n. 1 r.d. n. 267/42 - è manifestamente infondato, sotto plurimi profili. Per un verso, non è rilevante che il collegio sindacale non abbia mosso rilievi alla redazione del bilancio dell'annualità 2006, le cui variegate falsità ideologiche, riproposte nei successivi bilanci d'esercizio, sono state ampiamente illustrate dalle sentenze di merito, che hanno richiamato la decisività degli elaborati del curatore fallimentare e del consulente tecnico del pubblico ministero, senza trascurare che gli amministratori della società erano pienamente e sin dall'inizio ben coscienti della gravità delle perdite accumulate e della obbligatorietà ex lege - poi non tradotta nella doverosa attivazione - di riequilibrare il capitale sociale, ormai vanificato (pagg. 9 e 10 sent. primo grado). Per altro verso, come puntualmente osservato dalla motivazione della sentenza impugnata (pag.21), l'iniezione di risorse, operata nel 2010 a ridosso della procedura di fallimento (e ragionevolmente solo strumentale alla presentazione dell'infruttuosa istanza di ammissione al concordato preventivo), si è rivelata comunque del tutto insufficiente ed inidonea al contenimento del dissesto, dal momento che l'entità reale della perdita patrimoniale, tra il 2006 e il 30 giugno 2010, come ricostruita e quantificata dagli apporti professionali del curatore fallimentare e della consulenza tecnica del pubblico ministero, si è palesata ingravescente e di molto superiore a quella evidenziata dai bilanci. Per altro verso ancora, nessuna contraddittorietà è ravvisabile nell'affermato obbiettivo, in capo a Forenza, di "non vedere polverizzato il valore della partecipazione" della SOFIN.IND nella società fallita rispetto alla ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta impropria - inteso nella sua tensione al dissesto aziendale e come rappresentazione della probabile diminuzione delle garanzie per i creditori (Cass. sez. 5, n. 50489 del 16/05/2018, Nicosia, Rv. 274449) - perché gli artifici di bilancio, come ampiamente esplicitato nelle motivazioni delle sentenze conformi, sono univocamente indicativi della volontà di occultare lo stato di decozione, notorio e risalente nel tempo, e di ostentare una solo apparente condizione di vitalità e funzionalità dell'impresa, strumentale all'accrescimento del valore della quota di partecipazione. E - a riguardo della sussistenza del dolo specifico, consistente nella finalità di trarre un ingiusto profitto dagli espedienti adottati nella redazione dei bilanci depositati - può farsi integrale rinvio a quanto sottolineato nell'affrontare l'analoga lagnanza dell'undicesimo motivo del ricorso dei coimputati, con particolare riferimento al conseguimento della finalità, perseguita dai soci, di non privarsi di risorse finanziarie, pur concretamente disponibili. 11.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle s
Sentenza Cassazione n. 38455/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris