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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 16279/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso l'inammissibilità dei ricorsi e, per i ricorrenti, le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 12/11/2020, il Tribunale di Palermo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di lesioni lievi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; esclusa a seguito dell'istruttoria dibattimentale la circostanza aggravante dei futili motivi originariamente contestata (che aveva determinato l'attribuzione della competenza al giudice togato) e, di conseguenza, applicata la disciplina sanzionatoria dei reati di competenza del giudice di pace, gli imputati, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, venivano condannati alla pena di 400 euro di multa.

Investita dall'impugnazione degli imputati, la Corte di appello di Palermo, con sentenza deliberata il 04/05/2022, ha applicato ad essi la sospensione condizionale della pena e ha confermato, nel resto, la sentenza di primo grado.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 582 cod. pen. e vizi di motivazione, in quanto i giudici di merito non hanno individuato la specifica condotta che avrebbe causato le lesioni alla persona offesa, ma si sono limitati a una valutazione di attendibilità delle sue dichiarazioni, senza alcuna distinzione delle condotte poste in essere in concorso e senza tener conto delle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], i quali escludono il coinvolgimento violento del ricorrente, ponendosi in contrasto con le dichiarazioni della persona offesa e descrivendo l'aggressione violenta di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e l'assenza di alcuna azione violenta e volontaria da parte di quest'ultimo, risultando al riguardo rilevante anche il video depositato e riscontrato dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 52 e 55 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della legittima difesa o dell'eccesso colposo ex artt. 55 e 582 cod. pen., alla luce, come dedotto con l'atto di appello, dell'agguato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] presso la propria abitazione e della successiva aggressione subìta e confermata dal certificato medico e in sede di convalida.

Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] si sia recato a casa di [OSCURATO:PERSONA] e lo abbia aggredito per primo collide con la motivazione della sentenza impugnata lì dove ha ritenuto una "coalizione" tra i due imputati, che avrebbero iniziato a percuotere la persona offesa, laddove la teste [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che era stato [OSCURATO:PERSONA] a prendere per il collo [OSCURATO:PERSONA], mentre il teste Modica ha aggiunto di aver visto la persona offesa colpire con un pugno [OSCURATO:PERSONA].2.3.

Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 34 d.

Igs. n. 274 del 2000 e dell'art. 131-bis cod. pen., nonché vizi di motivazione, in ordine al mancato proscioglimento ai sensi della norma da ultimo richiamata.

2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza dell'art. 62, primo comma, n. 2), cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione della circostanza attenuante della provocazione e alla determinazione della pena.

3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Palermo del 09/03/2022 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi - anch'essi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. -che riprendono i contenuti argomentativi del ricorso nell'interesse del coimputato.

4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; il difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi, che possono essere esaminati congiuntamente in considerazione dell'analogo tenore delle censure proposte, non meritano accoglimento.

2. Il primo motivo non è fondato.

Le conformi sentenze di merito hanno confermato il giudizio di attendibilità della persona offesa, sottolineando non solo che non si era costituita parte civile, ma anche che il suo racconto aveva trovato puntuali conferme nella certificazione sanitaria attestante le lesioni subìte (oltre che nelle dichiarazioni del teste di P.G. intervenuto): [OSCURATO:PERSONA], inoltre, rimarcano i giudici di merito, ha riferito anche di circostanze a lui non favorevoli, come l'iniziale aggressione a [OSCURATO:PERSONA], causata dalla risposta sprezzante dello stesso dopo che la persona offesa gli aveva chiesto spiegazioni circa il comportamento tenuto in precedenza e la frase volgare rivoltagli.

I ricorsi non sottopongono le valutazioni dei giudici di merito a puntuale e specifica disamina critica, ma lamentano la mancata valorizzazione di alcuni dati probatori.

Ora, quanto alle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], le stesse sono state diffusamente richiamate nella sentenza di primo grado, che ha rilevato, per un verso, che, per loro stessa ammissione, essi avevano assistito solo alla fase iniziale della lite e, per altro verso, che non avevano riferito che gli imputati si fossero feriti: il ricorso - e prima ancora l'atto di appello - non confuta con la necessaria specificità questa conclusione, laddove, per quanto riguarda il video, la deduzione è del tutto generica e, quanto alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di primo grado ha rimarcato che la stessa aveva precisato di non aver assistito ad alcuna lite.

Il ruolo concorsuale dei due imputati è puntualmente delineato dalla sentenza impugnata lì dove sottolinea che entrambi avevano reiteratamente colpito la persona offesa con calci e pugni, il che rende ragione dell'infondatezza della censura, tanto più che, come questa Corte ha avuto modo di precisare, l'aggressione fisica collettiva, caratterizzata dalla reciproca consapevolezza della convergente, ancorché non simultanea, condotta dei correi, comporta che ciascuno di essi risponde del complesso delle lesioni riportate dalla vittima e, dunque, anche di quelle non causate in via diretta dall'azione materialmente posta in essere dal singolo (Sez. 5, n. 35274 del 14/07/2022, Taietti, Rv. 283648).

3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha escluso la configurabilità, nel caso di specie, della scriminante della legittima difesa, rilevando il difetto del requisito della proporzionalità della difesa rispetto all'offesa: i due imputati, che ben avrebbero potuto evitare il diverbio con [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi coalizzati, lo avevano ripetutamente colpito con calci e pugni diretti a ogni parte del copro, in una condizione di evidente superiorità di forze e con un dispiego di violenza di gran lunga superiore a quello utilizzato da [OSCURATO:PERSONA], che, dopo l'ennesima provocazione, aveva brevemente cinto il collo di [OSCURATO:PERSONA].

Osserva ancora il giudice di appello che, a fronte dell'intento meramente chiarificatore di [OSCURATO:PERSONA], gli imputati hanno risposto con ferocia, laddove non rileva che il primo ad avvicinarsi sia stato proprio [OSCURATO:PERSONA].

I ricorsi reiterano le doglianze puntualmente esaminate e disattese dalla sentenza impugnata, la cui ricostruzione in fatto non è inficiata dalle deduzioni del ricorrente, che richiamano circostanze ammesse dalla stessa persona offesa, ma si sottraggono alla puntuale disamina critica del rilievo del giudice di appello circa il difetto del requisito della proporzionalità tra offesa e difesa.

Quanto alle censure relative all'eccesso colposo, esse sono manifestamente infondate al lume del consolidato principio di diritto in forza del quale l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279344 - 02).

4. Anche il terzo motivo è inammissibile.

Quanto all'esclusione della procedibilità ex art. 34 del d.

Igs. n. 274 del 2000, i ricorsi sono del tutto generici, non avendo neppure dato atto della mancata opposizione della persona offesa.

Manifestamente infondata è la doglianza relativa alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che, come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez.

U, n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587).

5. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Del tutto generiche sono le doglianze relative al diniego di applicazione dell'attenuante della provocazione, a fronte del rilievo della Corte distrettuale, lì dove ha escluso che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] possa rivestire carattere di ingiustizia oggettiva, dovendo al contrario essere considerata alla stregua di una reazione al comportamento provocatorio di [OSCURATO:PERSONA], che, in due occasioni, aveva tenuto condotte gratuitamente arroganti e provocatorie nei confronti della persona offesa solo per avergli chiesto di non avvicinarsi al suo cane.

Prive di consistenza sono le doglianze sulla pena irrogata, di poco superiore al minimo edittale e ulteriormente ridotta per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, tanto più che agli imputati è stata applicata, con statuizione non impugnata, la sospensione condizionale della pena non prevista per i reati di competenza del giudice di pace.

6. Complessivamente valutati, pertanto, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso l'inammissibilità dei ricorsi e, per i ricorrenti, le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 12/11/2020, il Tribunale di Palermo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di lesioni lievi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; esclusa a seguito dell'istruttoria dibattimentale la circostanza aggravante dei futili motivi originariamente contestata (che aveva determinato l'attribuzione della competenza al giudice togato) e, di conseguenza, applicata la disciplina sanzionatoria dei reati di competenza del giudice di pace, gli imputati, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, venivano condannati alla pena di 400 euro di multa. Investita dall'impugnazione degli imputati, la Corte di appello di Palermo, con sentenza deliberata il 04/05/2022, ha applicato ad essi la sospensione condizionale della pena e ha confermato, nel resto, la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 582 cod. pen. e vizi di motivazione, in quanto i giudici di merito non hanno individuato la specifica condotta che avrebbe causato le lesioni alla persona offesa, ma si sono limitati a una valutazione di attendibilità delle sue dichiarazioni, senza alcuna distinzione delle condotte poste in essere in concorso e senza tener conto delle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], i quali escludono il coinvolgimento violento del ricorrente, ponendosi in contrasto con le dichiarazioni della persona offesa e descrivendo l'aggressione violenta di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e l'assenza di alcuna azione violenta e volontaria da parte di quest'ultimo, risultando al riguardo rilevante anche il video depositato e riscontrato dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 52 e 55 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della legittima difesa o dell'eccesso colposo ex artt. 55 e 582 cod. pen., alla luce, come dedotto con l'atto di appello, dell'agguato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] presso la propria abitazione e della successiva aggressione subìta e confermata dal certificato medico e in sede di convalida. Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] si sia recato a casa di [OSCURATO:PERSONA] e lo abbia aggredito per primo collide con la motivazione della sentenza impugnata lì dove ha ritenuto una "coalizione" tra i due imputati, che avrebbero iniziato a percuotere la persona offesa, laddove la teste [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che era stato [OSCURATO:PERSONA] a prendere per il collo [OSCURATO:PERSONA], mentre il teste Modica ha aggiunto di aver visto la persona offesa colpire con un pugno [OSCURATO:PERSONA].2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000 e dell'art. 131-bis cod. pen., nonché vizi di motivazione, in ordine al mancato proscioglimento ai sensi della norma da ultimo richiamata. 2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza dell'art. 62, primo comma, n. 2), cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione della circostanza attenuante della provocazione e alla determinazione della pena. 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Palermo del 09/03/2022 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi - anch'essi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. -che riprendono i contenuti argomentativi del ricorso nell'interesse del coimputato. 4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; il difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, che possono essere esaminati congiuntamente in considerazione dell'analogo tenore delle censure proposte, non meritano accoglimento. 2. Il primo motivo non è fondato. Le conformi sentenze di merito hanno confermato il giudizio di attendibilità della persona offesa, sottolineando non solo che non si era costituita parte civile, ma anche che il suo racconto aveva trovato puntuali conferme nella certificazione sanitaria attestante le lesioni subìte (oltre che nelle dichiarazioni del teste di P.G. intervenuto): [OSCURATO:PERSONA], inoltre, rimarcano i giudici di merito, ha riferito anche di circostanze a lui non favorevoli, come l'iniziale aggressione a [OSCURATO:PERSONA], causata dalla risposta sprezzante dello stesso dopo che la persona offesa gli aveva chiesto spiegazioni circa il comportamento tenuto in precedenza e la frase volgare rivoltagli. I ricorsi non sottopongono le valutazioni dei giudici di merito a puntuale e specifica disamina critica, ma lamentano la mancata valorizzazione di alcuni dati probatori. Ora, quanto alle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], le stesse sono state diffusamente richiamate nella sentenza di primo grado, che ha rilevato, per un verso, che, per loro stessa ammissione, essi avevano assistito solo alla fase iniziale della lite e, per altro verso, che non avevano riferito che gli imputati si fossero feriti: il ricorso - e prima ancora l'atto di appello - non confuta con la necessaria specificità questa conclusione, laddove, per quanto riguarda il video, la deduzione è del tutto generica e, quanto alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di primo grado ha rimarcato che la stessa aveva precisato di non aver assistito ad alcuna lite. Il ruolo concorsuale dei due imputati è puntualmente delineato dalla sentenza impugnata lì dove sottolinea che entrambi avevano reiteratamente colpito la persona offesa con calci e pugni, il che rende ragione dell'infondatezza della censura, tanto più che, come questa Corte ha avuto modo di precisare, l'aggressione fisica collettiva, caratterizzata dalla reciproca consapevolezza della convergente, ancorché non simultanea, condotta dei correi, comporta che ciascuno di essi risponde del complesso delle lesioni riportate dalla vittima e, dunque, anche di quelle non causate in via diretta dall'azione materialmente posta in essere dal singolo (Sez. 5, n. 35274 del 14/07/2022, Taietti, Rv. 283648). 3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha escluso la configurabilità, nel caso di specie, della scriminante della legittima difesa, rilevando il difetto del requisito della proporzionalità della difesa rispetto all'offesa: i due imputati, che ben avrebbero potuto evitare il diverbio con [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi coalizzati, lo avevano ripetutamente colpito con calci e pugni diretti a ogni parte del copro, in una condizione di evidente superiorità di forze e con un dispiego di violenza di gran lunga superiore a quello utilizzato da [OSCURATO:PERSONA], che, dopo l'ennesima provocazione, aveva brevemente cinto il collo di [OSCURATO:PERSONA]. Osserva ancora il giudice di appello che, a fronte dell'intento meramente chiarificatore di [OSCURATO:PERSONA], gli imputati hanno risposto con ferocia, laddove non rileva che il primo ad avvicinarsi sia stato proprio [OSCURATO:PERSONA]. I ricorsi reiterano le doglianze puntualmente esaminate e disattese dalla sentenza impugnata, la cui ricostruzione in fatto non è inficiata dalle deduzioni del ricorrente, che richiamano circostanze ammesse dalla stessa persona offesa, ma si sottraggono alla puntuale disamina critica del rilievo del giudice di appello circa il difetto del requisito della proporzionalità tra offesa e difesa. Quanto alle censure relative all'eccesso colposo, esse sono manifestamente infondate al lume del consolidato principio di diritto in forza del quale l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279344 - 02). 4. Anche il terzo motivo è inammissibile. Quanto all'esclusione della procedibilità ex art. 34 del d. Igs. n. 274 del 2000, i ricorsi sono del tutto generici, non avendo neppure dato atto della mancata opposizione della persona offesa. Manifestamente infondata è la doglianza relativa alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che, come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587). 5. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Del tutto generiche sono le doglianze relative al diniego di applicazione dell'attenuante della provocazione, a fronte del rilievo della Corte distrettuale, lì dove ha escluso che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] possa rivestire carattere di ingiustizia oggettiva, dovendo al contrario essere considerata alla stregua di una reazione al comportamento provocatorio di [OSCURATO:PERSONA], che, in due occasioni, aveva tenuto condotte gratuitamente arroganti e provocatorie nei confronti della persona offesa solo per avergli chiesto di non avvicinarsi al suo cane. Prive di consistenza sono le doglianze sulla pena irrogata, di poco superiore al minimo edittale e ulteriormente ridotta per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, tanto più che agli imputati è stata applicata, con statuizione non impugnata, la sospensione condizionale della pena non prevista per i reati di competenza del giudice di pace. 6. Complessivamente valutati, pertanto, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese pro
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