CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 09591/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che IVANOGLO Mihail, imputato del reato di illecita detenzione di cocaina, censura la sentenza emessa in data 15/06/2022 dalla Corte di Appello di Roma (che ha confermato la condanna inflittagli in primo grado) deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità (anche in considerazione dell'atteggiamento collaborativo subito dimostrato con gli operanti) e alla mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990: doglianze ribadite dal difensore con la memoria depositata dopo la ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale presso la Settima Sezione; ritenuto che il primo motivo presenti connotazioni meramente reiterative delle doglianze già proposte e disattese in grado di appello, con le quali viene riproposta una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite (il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede), ed avendo del resto la Corte d'Appello confermato la condanna prendendo in considerazione anche le possibili ricostruzioni alternative della vicenda; ritenuto in particolare che la Corte d'Appello abbia escluso la plausibilità di un "trasporto di cortesia" da parte del ricorrente, asseritamente inconsapevole del contenuto della busta, sulla scorta di considerazioni immuni da contraddittorietà o illogicità manifesta deducibili in questa sede (cfr. pag. 2 seg. della sentenza impugnata: tipologia e consistenza della "busta arancione" detenuta dall'IVANOGLO, che consentivano di comprendere immediatamente "già al tatto" quale fosse il contenuto della busta medesima; estraneità della vicenda alla sua attività professionale dato che il ricorrente, ai momento dell'arresto, non stava utilizzando il suo furgone, ma una moto; entità esorbitante del riferito compenso di 800 Euro, ove si fosse trattato realmente di una semplice cortesia fatta ad un collega). Considerazioni che non appaiono vulnerate dal rilievo difensivo per cui il ricorrente aveva fornito elementi per il rintraccio del "committente"; ritenuto altresì, quanto ai secondo motivo, che la Corte territoriale abbia motivatamente escluso la configurabilità dell'ipotesi lieve, conferendo rilievo determinante al dato ponderale della droga (oltre mille dosi) e al ruolo di "corriere per conto terzi" svolto dal ricorrente: con ciò ponendosi in linea con l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, Fontana, Rv. 259664 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]