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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00786/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Milano, in sede di rinvio disposto con annullamento da parte della Sezione Feriale (sentenza n. 34391 del 18/8/2022), ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, datata 19.5.2021, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di bancarotta documentale impropria (capo C, n. 1, dell'imputazione), relativamente alla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui era stato amministratore di diritto dal 3.6.2014 al 21.5.2015, fallita il 7.4.2016; si evidenzia che per due reati tributari (capi A e B) e per la fattispecie di bancarotta societaria da operazioni dolose (capo C, n. 2) vi è stato passaggio in giudicato, stante l'esito di inammissibilità del ricorso in cassazione per la parte relativa.

1.1. Secondo la sentenza rescindente, la decisione annullata non aveva chiarito quale fosse l'effettivo titolo da cui si era fatta discendere la responsabilità dell'imputato in relazione alla soppressione della contabilità - che si assume, dunque, già istituita - ed ha indicato il perimetro del giudizio di rinvio: il giudice doveva dare dimostrazione, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, non solo del se la contabilità della fallita fosse stata realmente consegnata al nuovo amministratore, ma anche del fatto che l'imputato avesse comunque continuato a svolgere, "di fatto", appunto, funzioni gestorie, oppure avesse concordato con il nuovo amministratore il successivo occultamento della medesima contabilità o ne avesse, in qualche modo, istigato la mancata consegna.

In particolare, la Sezione Feriale ha evidenziato come non emergeva dalla motivazione della sentenza annullata se la Corte avesse ritenuto l'imputato (come peraltro gli era stato contestato) "amministratore di fatto" della fallita, per il periodo successivo alla dismissione della carica formale, circostanza considerata dirimente ai fini dell'affermazione della sua responsabilità.

2. L'imputato ricorre contro la citata sentenza rescissoria deducendo un unico, complesso motivo, con cui eccepisce violazione ed errata interpretazione del vincolo di rinvio, che la sentenza d'appello ha equivocato, individuandolo non già nella ricerca di tracce della qualifica di amministratore di fatto del ricorrente, bensì nella verifica della natura di atto simulato della cessione di quote della [OSCURATO:SOCIETA]. da [OSCURATO:PERSONA] al nuovo amministratore Brugnoni, concentrandosi sugli indicatori che depongono in favore di detta simulazione di cessione: costui sarebbe stato - secondo i giudici - un soggetto nullatenente, disinteressato alla gestione della società fallita, di cui pure è stato amministratore e liquidatore, e che non ha mai neppure visto la documentazione societaria contabile.

Tali elementi di fatto sono smentiti dagli accertamenti processuali (documentali e testimoniali), dai quali è emerso che Brugnoni è ::;tato in possesso della documentazione 2 tee contabile, che ha depositato in un locale in affitto in località Torrano, poi alluvionato in data 13.9.2015.

Mancherebbe del tutto, in ogni caso, qualsiasi riferimento ad un ruolo gestorio apprezzabile del ricorrente, successivamente al suo abbandono dell'incarico di amministratore di diritto, come sarebbe necessario per affermare la sua responsabilità per il reato di bancarotta impropria documentale, in adesione ai principi dettati dal vincolo di rinvio della sentenza rescindente.

3. [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di cassazione ha chiesto, con requisitoria scritta, la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che si diranno di seguito.

2. La sentenza della Corte d'Appello impugnata avrebbe dovuto chiarire, secondo le indicazioni derivanti dal vincolo di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., sulla base di quali indicatori concreti, emersi dalle prove dibattimentali, si poteva giungere a delineare la posizione del ricorrente come quella di amministratore di fatto della società fallita, anche successivamente al passaggio di consegne dell'incarico di gestore formale ad altra persona, [OSCURATO:PERSONA], in seguito anche alla cessione totalitaria delle quote nella sua disponibilità.

Ciò al fine di provare la sua responsabilità per la bancarotta documentale impropria, tenuto conto della accertata, mancata consegna delle scritture contabili al curatore.

Erano state già dettate, dalla sentenza della Sezione Feriale n. 34391 del 18/8/2022, precise coordinate ermeneutiche, sintetizzate nell'orientamento secondo cui il delitto di bancarotta documentale impropria è reato proprio dell'amministratore, il quale non può, in ragione della qualifica ricoperta in un periodo precedente, rispondere anche della tenuta della contabilità in quello successivo alla dismissione della c:arica, a meno che non venga provato che egli abbia continuato ad ingerirsi di fatto nell'amministrazione della società ovvero, quale extraneus, sia in qualche modo concorso nelle condotte illecite di cui deve rispondere il nuovo amministratore (ex multis Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271839).

La decisione di rinvio aveva avvertito, quindi, precisamente, che il ruolo di amministratore di fatto deve essere attribuito a chi svolge con continuità atti di gestione della società, ma che può rilevare anche un unico atto particolarmente significativo e che tale può essere anche la decisione, cui l'amministratore formale si sottometta, di interrompere l'attività imprenditoriale e sospendere qualsiasi annotazione contabile.2.1.

Nonostante tali precise indicazioni, la sentenza rescissoria ha concentrato la sua motivazione sulla sola incapacità di Brugnoni di essere amministratore di diritto, desunta da una serie di indicatori, primo tra tutti la natura simulata dell'atto di cessione di quote tra il ricorrente, precedente amministratore, ed il nuovo responsabile formale della società e amministratore di diritto.

Sono stati ritenuti, altresì, determinanti il fatto che non risultasse agli atti del curatore alcun verbale di consegna della documentazione contabile tra Rossi e Brugnoni; che quest'ultimo fosse nullatenente e che non avesse posto in essere alcun atto gestorio, dopo l'incarico.

Nulla si è indagato, invece, della reale attività gestoria di fatto da parte del ricorrente, nel periodo in cui l'incarico formale era stato assunto dal suo successore, né si è chiarito, sotto diverso aspetto, che la cessazione dell'attività di documentazione contabile della fallita fosse stata una decisione del ricorrente, nel suo ruolo, appunto, di gestore di fatto.

Ma, come noto, l'obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra reato (quand'anche sia solo quello di bancarotta semplice documentale), viene meno solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchmo passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 20514 del 22/1/2019, Martino, Rv. 275261).

Per questo, non può bastare a ricondurre al ricorrente la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta impropria documentale l'attribuzione alia sua condotta della scelta di far cessare l'attività della società.

La Corte d'Appello ha, invece, operato tale sillogismo deduttivo, per giunta neppure esplicitandolo compiutamente.

La motivazione, pertanto, è insufficiente a supportare l'affermazione di colpevolezza del ricorrente, tanto più che la stessa sentenza impugnata dà atto di alcune considerazioni contraddittorie del ruolo asseritamente solo formale di Brugnoni (tra l'altro, egli è stato nominato liquidatore della società, per quanto sia rimasto inattivo anche in tale ruolo, ed ha riferito al curatore che la documentazione contabile era andata smarrita nell'alluvione del 2015, quasi ne conoscesse le vicende) che avrebbero meritato di essere colorate nel senso della loro irrilevanza rispetto all'individuazione, comunque, del ricorrente quale gestore di fatto anche dopo la successione nella carica formale.

L'affermazione di responsabilità dell'imputato, quindi, si basa unicamente su di una implicita prova logica, neppure chiaramente desumibile dal testo della motivazione del provvedimento impugnato, che ruota intorno alla considerazione seguente: l'iniziativa di cessione di quote ad un soggetto rimasto inattivo come amministratore deve ritenersi finalizzata a procrastinare il fallimento in avanti, in danno dei creclitori.

Rimane oscura, tuttavia, la ragione per cui, da tale convinzione, ancorchè corrispondente alla ricostruzione processuale che ha elaborato il giudice del rinvio, possa dirsi provato il e0/2 ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, nel periodo rilevante ai fini dell'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta impropria documentale, alla luce dei principi ermeneutici già dettati con la sentenza di annullamento e condivisi anche dal Collegio.

Da tale mancanza di accertamento e da tale deficit motivazionale discende la violazione del vincolo di rinvio, precisamente posto dalla sentenza della Sezione Feriale di questa Corte regolatrice, sicchè si impone l'annullamento della sentenza impugnata per consentire al giudice di rinvio di chiarire il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, come già evidenziato nella precedente pronuncia di annullamento.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Milano, in sede di rinvio disposto con annullamento da parte della Sezione Feriale (sentenza n. 34391 del 18/8/2022), ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, datata 19.5.2021, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di bancarotta documentale impropria (capo C, n. 1, dell'imputazione), relativamente alla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui era stato amministratore di diritto dal 3.6.2014 al 21.5.2015, fallita il 7.4.2016; si evidenzia che per due reati tributari (capi A e B) e per la fattispecie di bancarotta societaria da operazioni dolose (capo C, n. 2) vi è stato passaggio in giudicato, stante l'esito di inammissibilità del ricorso in cassazione per la parte relativa. 1.1. Secondo la sentenza rescindente, la decisione annullata non aveva chiarito quale fosse l'effettivo titolo da cui si era fatta discendere la responsabilità dell'imputato in relazione alla soppressione della contabilità - che si assume, dunque, già istituita - ed ha indicato il perimetro del giudizio di rinvio: il giudice doveva dare dimostrazione, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, non solo del se la contabilità della fallita fosse stata realmente consegnata al nuovo amministratore, ma anche del fatto che l'imputato avesse comunque continuato a svolgere, "di fatto", appunto, funzioni gestorie, oppure avesse concordato con il nuovo amministratore il successivo occultamento della medesima contabilità o ne avesse, in qualche modo, istigato la mancata consegna. In particolare, la Sezione Feriale ha evidenziato come non emergeva dalla motivazione della sentenza annullata se la Corte avesse ritenuto l'imputato (come peraltro gli era stato contestato) "amministratore di fatto" della fallita, per il periodo successivo alla dismissione della carica formale, circostanza considerata dirimente ai fini dell'affermazione della sua responsabilità. 2. L'imputato ricorre contro la citata sentenza rescissoria deducendo un unico, complesso motivo, con cui eccepisce violazione ed errata interpretazione del vincolo di rinvio, che la sentenza d'appello ha equivocato, individuandolo non già nella ricerca di tracce della qualifica di amministratore di fatto del ricorrente, bensì nella verifica della natura di atto simulato della cessione di quote della [OSCURATO:SOCIETA]. da [OSCURATO:PERSONA] al nuovo amministratore Brugnoni, concentrandosi sugli indicatori che depongono in favore di detta simulazione di cessione: costui sarebbe stato - secondo i giudici - un soggetto nullatenente, disinteressato alla gestione della società fallita, di cui pure è stato amministratore e liquidatore, e che non ha mai neppure visto la documentazione societaria contabile. Tali elementi di fatto sono smentiti dagli accertamenti processuali (documentali e testimoniali), dai quali è emerso che Brugnoni è ::;tato in possesso della documentazione 2 tee contabile, che ha depositato in un locale in affitto in località Torrano, poi alluvionato in data 13.9.2015. Mancherebbe del tutto, in ogni caso, qualsiasi riferimento ad un ruolo gestorio apprezzabile del ricorrente, successivamente al suo abbandono dell'incarico di amministratore di diritto, come sarebbe necessario per affermare la sua responsabilità per il reato di bancarotta impropria documentale, in adesione ai principi dettati dal vincolo di rinvio della sentenza rescindente. 3. [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di cassazione ha chiesto, con requisitoria scritta, la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che si diranno di seguito. 2. La sentenza della Corte d'Appello impugnata avrebbe dovuto chiarire, secondo le indicazioni derivanti dal vincolo di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., sulla base di quali indicatori concreti, emersi dalle prove dibattimentali, si poteva giungere a delineare la posizione del ricorrente come quella di amministratore di fatto della società fallita, anche successivamente al passaggio di consegne dell'incarico di gestore formale ad altra persona, [OSCURATO:PERSONA], in seguito anche alla cessione totalitaria delle quote nella sua disponibilità. Ciò al fine di provare la sua responsabilità per la bancarotta documentale impropria, tenuto conto della accertata, mancata consegna delle scritture contabili al curatore. Erano state già dettate, dalla sentenza della Sezione Feriale n. 34391 del 18/8/2022, precise coordinate ermeneutiche, sintetizzate nell'orientamento secondo cui il delitto di bancarotta documentale impropria è reato proprio dell'amministratore, il quale non può, in ragione della qualifica ricoperta in un periodo precedente, rispondere anche della tenuta della contabilità in quello successivo alla dismissione della c:arica, a meno che non venga provato che egli abbia continuato ad ingerirsi di fatto nell'amministrazione della società ovvero, quale extraneus, sia in qualche modo concorso nelle condotte illecite di cui deve rispondere il nuovo amministratore (ex multis Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271839). La decisione di rinvio aveva avvertito, quindi, precisamente, che il ruolo di amministratore di fatto deve essere attribuito a chi svolge con continuità atti di gestione della società, ma che può rilevare anche un unico atto particolarmente significativo e che tale può essere anche la decisione, cui l'amministratore formale si sottometta, di interrompere l'attività imprenditoriale e sospendere qualsiasi annotazione contabile.2.1. Nonostante tali precise indicazioni, la sentenza rescissoria ha concentrato la sua motivazione sulla sola incapacità di Brugnoni di essere amministratore di diritto, desunta da una serie di indicatori, primo tra tutti la natura simulata dell'atto di cessione di quote tra il ricorrente, precedente amministratore, ed il nuovo responsabile formale della società e amministratore di diritto. Sono stati ritenuti, altresì, determinanti il fatto che non risultasse agli atti del curatore alcun verbale di consegna della documentazione contabile tra Rossi e Brugnoni; che quest'ultimo fosse nullatenente e che non avesse posto in essere alcun atto gestorio, dopo l'incarico. Nulla si è indagato, invece, della reale attività gestoria di fatto da parte del ricorrente, nel periodo in cui l'incarico formale era stato assunto dal suo successore, né si è chiarito, sotto diverso aspetto, che la cessazione dell'attività di documentazione contabile della fallita fosse stata una decisione del ricorrente, nel suo ruolo, appunto, di gestore di fatto. Ma, come noto, l'obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra reato (quand'anche sia solo quello di bancarotta semplice documentale), viene meno solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchmo passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 20514 del 22/1/2019, Martino, Rv. 275261). Per questo, non può bastare a ricondurre al ricorrente la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta impropria documentale l'attribuzione alia sua condotta della scelta di far cessare l'attività della società. La Corte d'Appello ha, invece, operato tale sillogismo deduttivo, per giunta neppure esplicitandolo compiutamente. La motivazione, pertanto, è insufficiente a supportare l'affermazione di colpevolezza del ricorrente, tanto più che la stessa sentenza impugnata dà atto di alcune considerazioni contraddittorie del ruolo asseritamente solo formale di Brugnoni (tra l'altro, egli è stato nominato liquidatore della società, per quanto sia rimasto inattivo anche in tale ruolo, ed ha riferito al curatore che la documentazione contabile era andata smarrita nell'alluvione del 2015, quasi ne conoscesse le vicende) che avrebbero meritato di essere colorate nel senso della loro irrilevanza rispetto all'individuazione, comunque, del ricorrente quale gestore di fatto anche dopo la successione nella carica formale. L'affermazione di responsabilità dell'imputato, quindi, si basa unicamente su di una implicita prova logica, neppure chiaramente desumibile dal testo della motivazione del provvedimento impugnato, che ruota intorno alla considerazione seguente: l'iniziativa di cessione di quote ad un soggetto rimasto inattivo come amministratore deve ritenersi finalizzata a procrastinare il fallimento in avanti, in danno dei creclitori. Rimane oscura, tuttavia, la ragione per cui, da tale convinzione, ancorchè corrispondente alla ricostruzione processuale che ha elaborato il giudice del rinvio, possa dirsi provato il e0/2 ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, nel periodo rilevante ai fini dell'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta impropria documentale, alla luce dei principi ermeneutici già dettati con la sentenza di annullamento e condivisi anche dal Collegio. Da tale mancanza di accertamento e da tale deficit motivazionale discende la violazione del vincolo di rinvio, precisamente posto dalla sentenza della Sezione Feriale di questa Corte regolatrice, sicchè si impone l'annullamento della sentenza impugnata per consentire al giudice di rinvio di chiarire il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, come già evidenziato nella precedente pronuncia di annullamento. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio
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