Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13398/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uglia, Sezione Staccata di Taranto, n. 680/2023, depositata il09/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio impugnava, dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Taranto, l’avviso di accertamento n.TVP01I300866/2015, con cui l’Agenzia delle entrate aveva determinatouna maggiore imposta a titolo di Irpef, per l’anno 2010, in ragione degliutili occulti presuntivamente distribuiti al contribuente quale socio al 67%della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, società a ristretta basepartecipativa, alla quale, con atto impositivo divenuto definitivo perNumero registro generale 18468/2024Numero sezionale 3364/2026Numero di raccolta generale 13398/2026Data pubblicazione 09/05/2026omessa impugnazione, era stato contestato, per la predetta annualitàd’imposta, un imponibile Ires di euro 36.746,00.A sostegno del ricorso il contribuente deduceva, per quanto ancorainteressa in questa sede, di aver sporto denuncia/querela contro il proprioconsulente fiscale per il falso commesso nella stesura dei modelli F24 eper l’omessa restituzione dei documenti fiscali societari, invocando, inrelazione alle sanzioni irrogate, la causa di non punibilità di cui all’art. 6,comma 3, del d.lgs. n. 472/1997.La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando il diritto delcontribuente alla deduzione, dalla pretesa erariale, dell’acconto di euro1.487,00 già versato e la non applicabilità delle sanzioni per l’operativitàdell’esimente di cui al predetto art. 6, comma 3.2.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello, che veniva accoltoparzialmente dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaPuglia, Sezione Staccata di Taranto (di seguito, CGT-2), precisamente inrelazione alla sola indeducibilità dell’acconto di euro 1.487,00, conconferma dell’annullamento delle sanzioni.3.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidandosi ad un solo motivo.Il contribuente è rimasto intimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997, con riferimento all’art. 2697c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CGT-2genericamente ed apoditticamente sostenuto che «le sanzioni sarebberodipese per [da] colpa esclusiva del consulente» fiscale della societàpartecipata dal contribuente.Tuttavia, il predetto art. 6, comma 3, prevede che il contribuente, ilsostituto ed il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostranoNumero registro generale 18468/2024Numero sezionale 3364/2026Numero di raccolta generale 13398/2026Data pubblicazione 09/05/2026che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciatoall’autorità giudiziaria e addebitabile “esclusivamente” a terzi, fattispecienon ricorrente nel caso in esame, posto che i giudici d’appello, anzichélimitarsi a prendere atto della denuncia/querela sporta dal contribuente,avrebbero dovuto altresì accertare l’insussistenza del dolo o dellanegligenza (anche in relazione alla culpa in vigilando e in eligendo) daparte del medesimo contribuente in ordine al contestato inadempimento,dovendo il mancato pagamento, ai fini dell’operatività dell’esimente,essere imputabile in via esclusiva alla condotta fraudolentadell’intermediario fiscale, come da consolidata giurisprudenza.Tale onere allegatorio e probatorio non è stato assolto dalcontribuente, il quale non ha dimostrato di aver controllato l’operato delprofessionista incaricato, né di essere stato vittima di un comportamentofraudolento da parte di quest’ultimo, sicché la CGT-2 non avrebbe dovutoesonerare il contribuente dal pagamento delle sanzioni.2.

Il motivo è fondato.3.

L’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 prevede che «Ilcontribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibiliquando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito perfatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente aterzi».Tale disposizione prevede una causa generale di non punibilità deicontribuenti per omesso versamento di tributi addebitabile al fatto delprofessionista incaricato della redazione della denuncia dei redditi, rispettoalla quale l'art. 1 della legge n. 423/1995 introduce una disciplina dicarattere speciale in relazione alla sospensione della riscossione dellesoprattasse e delle pene pecuniarie, qualora la violazione consegua allacondotta illecita, penalmente rilevante, del predetto professionista, ditalché non solo in fase di riscossione, ma anche in sede contenziosa, ilcontribuente può andare esente da sanzione ove dimostri di aver fornito alNumero registro generale 18468/2024Numero sezionale 3364/2026Numero di raccolta generale 13398/2026Data pubblicazione 09/05/2026professionista incaricato la provvista di quanto dovuto all'Erario e di averevigilato sul puntuale adempimento del mandato conferito (Cass., Sez.

U.,18/10/2021, n. 28640).Si è, in proposito, precisato che la prova dell'assenza di colpa grava,secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, ilquale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazionedei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissionetelematica ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso, nonché ilcomportamento fraudolento del medesimo professionista, finalizzato amascherare il proprio inadempimento, mediante la falsificazione di modellimandante (Cass. 20/07/2018, n. 19422, la quale, in applicazione delprincipio, ha ritenuto che il contribuente non avesse assolto a tale onereprobatorio, essendosi limitato a presentare una denuncia nei confronti delcommercialista, senza neppure allegare le modalità con le qualiquest’ultimo avrebbe celato il proprio comportamento fraudolento; Cass.17/03/2017, n. 6930).Pertanto, in tema di omessa dichiarazione dei redditi, il contribuentenon assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad uncommercialista del mandato a trasmettere in via telematica ladichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo egli sempretenuto a vigilare il suo puntuale adempimento, sicché la sua responsabilitàè esclusa solo con la prova del comportamento fraudolento delprofessionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento (Cass.31/07/2024, n. 21560; Cass. 09/06/2016, n. 11832; Cass. 18/12/2015,n. 25580).

È fondamentale, pertanto, accertare l’insussistenza del dolo odella negligenza del contribuente nell'inadempimento, anche in relazioneal profilo della culpa in vigilando, dovendo l'inadempimento medesimoessere imputabile in via esclusiva all'intermediario (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.35334, secondo cui il comportamento incolpevole del contribuente nonNumero registro generale 18468/2024Numero sezionale 3364/2026Numero di raccolta generale 13398/2026Data pubblicazione 09/05/2026può essere escluso neppure dalla semplice condanna penaledell'intermediario, atteso che quest'ultima non elide di per sé ogni profilodi negligenza, anche con riferimento al controllo dell'attività delcommercialista, dovendo il contribuente allegare e provare di avere svoltoprofessionista; Cass. 07/11/2018, n. 28359).4.

Ai predetti principi i giudici d’appello non si sono attenuti, inquanto gli stessi si sono limitati a richiamare la denuncia/querela sportanei confronti del consulente fiscale della società di cui il contribuente erasocio, ritenendo che tale formalità fosse sufficiente a configurare la buonafede del contribuente in quanto occorreva «che questi assuma[assumesse] la responsabilità di portare innanzi alla autorità giudiziariapenale il preteso responsabile, che nel caso de quo fu anche rinviato agiudizio».Non risulta, tuttavia, effettuata, da parte della CGT-2, alcunaindagine in ordine al controllo eventualmente esercitato dal contribuentesull’operato del professionista incaricato, al fine di escludere la culpa invigilando del primo, né in ordine alle allegazioni e prove fornite dalmedesimo contribuente per quanto attiene al comportamento fraudolentotenuto dal professionista, non essendo sufficiente, come già detto, la merapresentazione di una denuncia, scissa da una verifica in concreto dellacarenza di negligenza in capo al contribuente e dell’imputabilità in viaesclusiva al terzo del mancato pagamento delle imposte dovute.5.

Ne consegue che il ricorso va accolto, con cassazione dellasentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Puglia, in diversa composizione, perché proceda a nuovogiudizio nel rispetto degli indicati principi e provveda, altresì, allaliquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 18468/2024Numero sezionale 3364/2026Numero di raccolta generale 13398/2026Data pubblicazione 09/05/2026accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/04/2026.Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uglia, Sezione Staccata di Taranto, n. 680/2023, depositata il09/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio impugnava, dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Taranto, l’avviso di accertamento n.TVP01I300866/2015, con cui l’Agenzia delle entrate aveva determinatouna maggiore imposta a titolo di Irpef, per l’anno 2010, in ragione degliutili occulti presuntivamente distribuiti al contribuente quale socio al 67%della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, società a ristretta basepartecipativa, alla quale, con atto impositivo divenuto definitivo perNumero registro generale 18468/2024Numero sezionale 3364/2026Numero di raccolta generale 13398/2026Data pubblicazione 09/05/2026omessa impugnazione, era stato contestato, per la predetta annualitàd’imposta, un imponibile Ires di euro 36.746,00.A sostegno del ricorso il contribuente deduceva, per quanto ancorainteressa in questa sede, di aver sporto denuncia/querela contro il proprioconsulente fiscale per il falso commesso nella stesura dei modelli F24 eper l’omessa restituzione dei documenti fiscali societari, invocando, inrelazione alle sanzioni irrogate, la causa di non punibilità di cui all’art. 6,comma 3, del d.lgs. n. 472/1997.La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando il diritto delcontribuente alla deduzione, dalla pretesa erariale, dell’acconto di euro1.487,00 già versato e la non applicabilità delle sanzioni per l’operativitàdell’esimente di cui al predetto art. 6, comma 3.2. L’Agenzia delle entrate proponeva appello, che veniva accoltoparzialmente dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaPuglia, Sezione Staccata di Taranto (di seguito, CGT-2), precisamente inrelazione alla sola indeducibilità dell’acconto di euro 1.487,00, conconferma dell’annullamento delle sanzioni.3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidandosi ad un solo motivo.Il contribuente è rimasto intimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997, con riferimento all’art. 2697c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CGT-2genericamente ed apoditticamente sostenuto che «le sanzioni sarebberodipese per [da] colpa esclusiva del consulente» fiscale della societàpartecipata dal contribuente.Tuttavia, il predetto art. 6, comma 3, prevede che il contribuente, ilsostituto ed il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostranoNumero registro generale 18468/2024Numero sezionale 3364/2026Numero di raccolta generale 13398/2026Data pubblicazione 09/05/2026che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciatoall’autorità giudiziaria e addebitabile “esclusivamente” a terzi, fattispecienon ricorrente nel caso in esame, posto che i giudici d’appello, anzichélimitarsi a prendere atto della denuncia/querela sporta dal contribuente,avrebbero dovuto altresì accertare l’insussistenza del dolo o dellanegligenza (anche in relazione alla culpa in vigilando e in eligendo) daparte del medesimo contribuente in ordine al contestato inadempimento,dovendo il mancato pagamento, ai fini dell’operatività dell’esimente,essere imputabile in via esclusiva alla condotta fraudolentadell’intermediario fiscale, come da consolidata giurisprudenza.Tale onere allegatorio e probatorio non è stato assolto dalcontribuente, il quale non ha dimostrato di aver controllato l’operato delprofessionista incaricato, né di essere stato vittima di un comportamentofraudolento da parte di quest’ultimo, sicché la CGT-2 non avrebbe dovutoesonerare il contribuente dal pagamento delle sanzioni.2. Il motivo è fondato.3. L’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 prevede che «Ilcontribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibiliquando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito perfatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente aterzi».Tale disposizione prevede una causa generale di non punibilità deicontribuenti per omesso versamento di tributi addebitabile al fatto delprofessionista incaricato della redazione della denuncia dei redditi, rispettoalla quale l'art. 1 della legge n. 423/1995 introduce una disciplina dicarattere speciale in relazione alla sospensione della riscossione dellesoprattasse e delle pene pecuniarie, qualora la violazione consegua allacondotta illecita, penalmente rilevante, del predetto professionista, ditalché non solo in fase di riscossione, ma anche in sede contenziosa, ilcontribuente può andare esente da sanzione ove dimostri di aver fornito alNumero registro generale 18468/2024Numero sezionale 3364/2026Numero di raccolta generale 13398/2026Data pubblicazione 09/05/2026professionista incaricato la provvista di quanto dovuto all'Erario e di averevigilato sul puntuale adempimento del mandato conferito (Cass., Sez. U.,18/10/2021, n. 28640).Si è, in proposito, precisato che la prova dell'assenza di colpa grava,secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, ilquale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazionedei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissionetelematica ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso, nonché ilcomportamento fraudolento del medesimo professionista, finalizzato amascherare il proprio inadempimento, mediante la falsificazione di modellimandante (Cass. 20/07/2018, n. 19422, la quale, in applicazione delprincipio, ha ritenuto che il contribuente non avesse assolto a tale onereprobatorio, essendosi limitato a presentare una denuncia nei confronti delcommercialista, senza neppure allegare le modalità con le qualiquest’ultimo avrebbe celato il proprio comportamento fraudolento; Cass.17/03/2017, n. 6930).Pertanto, in tema di omessa dichiarazione dei redditi, il contribuentenon assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad uncommercialista del mandato a trasmettere in via telematica ladichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo egli sempretenuto a vigilare il suo puntuale adempimento, sicché la sua responsabilitàè esclusa solo con la prova del comportamento fraudolento delprofessionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento (Cass.31/07/2024, n. 21560; Cass. 09/06/2016, n. 11832; Cass. 18/12/2015,n. 25580). È fondamentale, pertanto, accertare l’insussistenza del dolo odella negligenza del contribuente nell'inadempimento, anche in relazioneal profilo della culpa in vigilando, dovendo l'inadempimento medesimoessere imputabile in via esclusiva all'intermediario (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.35334, secondo cui il comportamento incolpevole del contribuente nonNumero registro generale 18468/2024Numero sezionale 3364/2026Numero di raccolta generale 13398/2026Data pubblicazione 09/05/2026può essere escluso neppure dalla semplice condanna penaledell'intermediario, atteso che quest'ultima non elide di per sé ogni profilodi negligenza, anche con riferimento al controllo dell'attività delcommercialista, dovendo il contribuente allegare e provare di avere svoltoprofessionista; Cass. 07/11/2018, n. 28359).4. Ai predetti principi i giudici d’appello non si sono attenuti, inquanto gli stessi si sono limitati a richiamare la denuncia/querela sportanei confronti del consulente fiscale della società di cui il contribuente erasocio, ritenendo che tale formalità fosse sufficiente a configurare la buonafede del contribuente in quanto occorreva «che questi assuma[assumesse] la responsabilità di portare innanzi alla autorità giudiziariapenale il preteso responsabile, che nel caso de quo fu anche rinviato agiudizio».Non risulta, tuttavia, effettuata, da parte della CGT-2, alcunaindagine in ordine al controllo eventualmente esercitato dal contribuentesull’operato del professionista incaricato, al fine di escludere la culpa invigilando del primo, né in ordine alle allegazioni e prove fornite dalmedesimo contribuente per quanto attiene al comportamento fraudolentotenuto dal professionista, non essendo sufficiente, come già detto, la merapresentazione di una denuncia, scissa da una verifica in concreto dellacarenza di negligenza in capo al contribuente e dell’imputabilità in viaesclusiva al terzo del mancato pagamento delle imposte dovute.5. Ne consegue che il ricorso va accolto, con cassazione dellasentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Puglia, in diversa composizione, perché proceda a nuovogiudizio nel rispetto degli indicati principi e provveda, altresì, allaliquidazione delle spese di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 18468/2024Numero sezionale 3364/2026Numero di raccolta generale 13398/2026Data pubblicazione 09/05/2026accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/04/2026.Il PresidenteLucio Napolitano
Sentenza Cassazione n. 13398/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris