CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 39996/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di; BUFANO Daniele, n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 18/2/2021 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal pubblico ministero, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarati estinti per prescrizione i reati di cui ai capi C e D, accoglieva il gravame proposto dal pubblico ministero ed in riforma della sentenza impugnata riconosceva al fatto la qualificazione di rapina impropria consumata (come da contestazione originaria) in luogo del furto aggravato ritenuto dal primo giudice. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo il motivo unico in appresso sintetizzato, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale, vizio esiziale di motivazione, anche per travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. b ed e; art. 628 cpv. cod. pen.), per aver la Corte, ribaltando sul punto il giudizio di primo grado, riconosciuto (nella indiscussa ontologia del fatto consumato) la responsabilità del ricorrente per il delitto di rapina impropria consumata, nonostante l'evidente iato, cronologico e funzionale, tra il momento dell'impossessamento della cosa altrui, il consolidamento del possesso della stessa cosa sottratta e la violenza usata nei confronti della vittima e di un agente di polizia, senza alcuna finalità di "difendere" un possesso già consolidato o di conseguire l'impunità già guadagnata per una condotta di sottrazione già abbondantemente consumata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di rìcorso è fondato, denunciando vizio esiziale di motivazione nella sentenza di appello che ha ribaltato il giudizio di primo grado in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. Il motivo si duole altresì del difetto di "motivazione rafforzata", atteso che la Corte territoriale ha inteso (in difformità di giudizio con il giudice di primo grado) racchiudere in una malintesa unicità funzionale di intenti due azioni separate: la sottrazione non violenta di beni in possesso della persona offesa e la successiva violenza alla persona (persona offesa ed agente di polizia presente). Così operando, senza l'impegno motivazionale richiesto dalla peculiare regiudicanda (per l'obbligo di motivazione rafforzata si veda, tra le più recenti oggetto di massimazione: Sez. 6, n. 5769 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. 278210 - 01), la Corte non ha tenuto conto della peculiarità messa ben in evidenza dalla diffusa motivazione della sentenza di primo grado, ove si era esclusa la tipicità descrittiva della rapina consumata proprio in virtù della particolare morfologia assunta dalla condotta. Il giudice di primo grado aveva infatti evidenziato che l'agente aveva già conseguito sia il possesso della cosa sottratta che l'impunità ed aveva fatto ritorno sul luogo dei fatti per finalità del tutto avulse dal fatto già consumato ed a questo estranee. La violenza successivamente veicolata verso la persona doveva pertanto ritenersi del tutto svincolata dalla precedente azione e determinata piuttosto (nella condizione di ebrezza) dalla volontà di sanzionare la persona offesa per la condotta precedentemente tenuta in occasione della sottrazione. 2. Orbene, non è dubbio che la giurisprudenza consolidata di questa Corte (da ultimo Sez. 2, n. 23231, del 13/4/2022, n.m.; n. 34056 del 2018 Rv. 273617 - 01; N. 43764 del 2013 Rv. 257310 - 01; N. 30127 del 2009 Rv. 244821 - 01; N. 39924 del 2008) afferma costantemente che in tema di qualificazione della rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, con la conseguenza che per la configurazione del reato complesso, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere al fine di impedire al derubato di rientrare in possesso della refurtiva o di assicurare al colpevole l'impunità. Ciò non pertanto, è proprio la motivazione della Corte sulla contestualità e sul nesso funzionale idoneo a connettere una azione all'altra che non convince, atteso che il primo giudice aveva dato dell'occorso una ben precisa lettura diacronica, mentre il giudice della revisione nel merito, sollecitato dalla impugnazione della parte pubblica, ha semplicemente richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza, senza prestare attenzione alla peculiarità della fattispecie concreta. 2.1. In questi sensi sussiste ed appare rilevante il denunziato vizio di motivazione (per illogicità manifesta e travisamento della prova) ed in questi limiti deve essere annullata la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, che alla luce dei principi di diritto appena sopra indicati dovrà accompagnare la decisione sulla più grave qualificazione del fatto da ragioni profonde che diano conto del diverso opinare in diritto rispetto al primo giudice del fatto. 3. Il giudice del rinvio valuterà altresì gli effetti del decorso del tempo sulle fattispecie satellite. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio