CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2021
Cassazione n. 29230/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9787-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - intimato - 4284 nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 258/2013 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 08/07/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. il signor [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 258/38/2013, depositata l'8 luglio 2013, con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dallo stesso Ercoli contro la sentenza di primo grado, di rigetto dell'originario ricorso avverso alcuni avvisi di accertamento relativi a IRPEF e IRAP per gli anni dal 2000 al 2003; 2. il ricorso è affidato a tre motivi; 3. l'Agenzia delle entrate si è costituita nel giudizio senza depositare controricorso; [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto; 2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento; 3. con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo per la controversia; 4. la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l'appello per mancanza di specifici motivi d'impugnazione, salvo comunque dichiararne nel merito l'infondatezza; 5. parte ricorrente si limita a ripercorrere, per contestarlo in fatto, l'accertamento compiuto dall'Agenzia delle entrate, senza impugnare la statuizione di inammissibilità; 6. secondo la costante giurisprudenza di questa S.C., cui il Collegio presta convinta adesione, ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame per difetto di specificità, affermandone poi comunque nel merito l'infondatezza, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l'onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, dato che il passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità priverebbe la medesima parte dell'interesse a far valere in sede di legittimità l'erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata (v. Cass. 20/08/2019, n. 21514, Rv. 654633-01, Cass.14/05/2004, n. 9243, Rv. 572887-01); 7. il ricorso sarebbe comunque inammissibile per altre ragioni: quanto ai primi due motivi, perché appunto esso ripercorre in fatto l'accertamento compiuto, senza muovere alcuna critica alla sentenza impugnata e senza neppure indicare le norme che la stessa avrebbe violato; quanto al terzo motivo, perché con esso si censura la motivazione sotto un profilo di insufficienza e contraddittorietà, nonostante che il ricorso sia stato proposto avverso una sentenza pubblicata l'8 luglio 2013, quando era dunque già applicabile (ex art. 54, comma 3, del d.l. n. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modificazioni, dalla I. 7 agosto 2012, n. 134) il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e il semplice vizio logico della motivazione non era più invocabile (sulla applicabilità del nuovo art. 360, comma 1, n. 5, al processo tributario, v. Cass., Sez. un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054); 8. il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile; 9. nulla sulle spese, essendosi l'Agenzia delle entrate costituita al solo fine della partecipazione all'udienza di discussione; 10. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. nr. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. nr. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così de