CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 31557/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2291/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali ex soci della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., disciolta per mutuo consenso e cancellata dal registro delle imprese in data 21.9.2017, rappresentati e difesi per procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, nonché, congiuntamente e disgiuntamente dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Asti –ricorrenti – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente– avverso la sentenza nr. 392/2/2021, depositata dalla CTR del Piemonte in data 9.6.2021, non notificata; [OSCURATO:PERSONA], IVA, [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con separati ricorsi la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e i soci [OSCURATO:PERSONA], accomandatario, e [OSCURATO:PERSONA], accomandante, impugnavano l’avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, sulla base del P.V.C. del 14.4.2015, con il quale venivano accertati maggiori ricavi non dichiarati, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera d) del d.p.r. n. 600/73 per l’anno di imposta 2014, nonché gli avvisi di accertamento notificati ai singoli soci, con i quali veniva accertato il maggior reddito di partecipazione ai sensi dell’art. 5 del TUIR. 2. La C.T.P. di Asti, riuniti i ricorsi, li accoglieva integralmente, ritenendo che gli accertamenti dell’Ufficio, per quanto di modesta quantificazione, contrastavano col fatto che la società era stata cancellata dal registro delle imprese. 3. La C.T.R. del Piemonte, adita dall’Agenzia delle Entrate, riteneva legittimo il ricorso all’accertamento analitico induttivo sulla base di quanto verificato dagli accertatori (omessa annotazione di incassi sul registro dei corrispettivi, discrepanza nella registrazione di un documento passivo, reddito irrisorio dei soci in assenza di altre fonti, discordanze nella individuazione delle componenti ristorazione e attività di bar, inconsistenza della prova sulla valutazione del consumo di caffè in discordanza con i dati riferibili alle associazioni di categoria, perdurare delle irregolarità in diversi anni di imposta). Rilevava che gli appellati avevano contestato genericamente l’inconsistenza delle irregolarità rilevate in presenza di esiguità delle grandezze trattate, argomentazione che non incideva sulla sussistenza delle irregolarità riscontrate. Riteneva infondata la riproposta eccezione relativa al difetto di sottoscrizione degli avvisi di accertamento. Accoglieva parzialmente il gravame e rideterminava i ricavi non dichiarati in misura inferiore, tenuto conto delle pretese rideterminate dall’Ufficio nella fase di mediazione, compensando le spese processuali. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata qualità, propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 6. E ’ stata fissata l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano «l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e la violazione e/o erronea applicazione dell’art. 39, comma 1, lettera d) d.p.r. n. 600/73, ai sensi dell’art. 36°, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.», assumendo che la C.T.R. non aveva tenuto conto del fatto che negli anni dal 2013 al 2016, allorquando gli utili prodotti erano esigui, l’antieconomicità della gestione era stata bilanciata dallo svolgimento di altre attività commerciali del gruppo familiare Bellora, in quanto [OSCURATO:PERSONA], socio accomandante, era pure socio insieme alla moglie della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C, titolare dell’albergo [OSCURATO:PERSONA], mentre il socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], aveva dato vita alla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., sempre in Montegrosso d’Asti come le altre due società, avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande, per aggiungere l’attività di ristorazione all’attività alberghiera, attività tuttavia pesantemente penalizzate dalla crisi economica successiva al 2010. Dunque, l’antieconomicità della gestione nel periodo dal 2013 al 2016 era ampiamente giustificata dalla scelta di contare sull’aiuto economico proveniente dalle altre due società. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Osserva la Corte che in forza della ormai sua costante giurisprudenza sul punto (ex multis, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15242 del 12/09/2012), è inammissibile il motivo di ricorso che presenti la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse. 1.3. In ogni caso, i ricorrenti non spiegano come la contemporanea esistenza di altre due società, l’una avente ad oggetto la gestione di un albergo e l’altra avente ad oggetto la gestione di un bar ristorante al servizio dell’albergo, potesse costituire elemento decisivo per escludere l’antieconomicità della gestione, perché i soci contavano sull’apporto delle altre due società, che gli stessi ricorrenti ammettono essere anche esse in crisi dal 2011. 1.4. Quanto alla dedotta insufficienza dell’antieconomicità quale presupposto del ricorso al metodo analitico induttivo di ricostruzione dei ricavi, i ricorrenti non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza, nella parte in cui si spiega diffusamente per quali motivi il metodo analitico induttivo era da ritenersi legittimo (cfr. pagina 3 e 4 della sentenza impugnata). 1.5. Peraltro, è consolidato l’orientamento di questa Corte (tra le più recenti, Cass. 21130/2018 su caso analogo), secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi che di accertamento ai fini IVA, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa, sempre che la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente e sostanzialmente inattendibile, in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell'antieconomicità del comportamento dei contribuente. In siffatta ipotesi, pertanto, è consentito all'ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, ai fini delle imposte dirette e dell'Iva. (Cass.n. 6951/2017; Cass. n. 4312/2015; Cass. n. 6849/2009; Cass.n.13319/2011). 2.Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lettera d) del d.p.r. n. 6900/73, art. 54 d.p.r. n. 633/72, artt. 2697 e 2729 c.c., art. 115 c.p.c.», i ricorrenti assumono che la C.T.R. avrebbe inferito da un fatto impropriamente qualificato come notorio (il quantitativo di polvere di caffè necessario per preparare una tazzina di caffè) un altro fatto ignoto, ossia che ad ogni caffè somministrato corrispondesse un pasto del ristorante. In pratica, la C.T.R. avrebbe utilizzato una doppia presunzione ed illegittimamente utilizzato dati di comune esperienza. 3. Con il terzo motivo, rubricato «violazione e/o omessa applicazione degli articoli 36 del decreto legislativo n. 546/92 e art. 132 c.p.c.», i ricorrenti lamentano motivazione meramente apparente, in quanto costituita dal mero rinvio alle deduzioni difensive dell’Agenzia delle Entrate. 4. Partendo per ragioni di priorità logica dall’esame del terzo motivo, esso va ritenuto infondato. 4.1. Leggendo la motivazione della sentenza impugnata si ricava che i giudici del gravame hanno implicitamente condiviso e fatto propria la metodologia utilizzata dall’A.F. per quantificare la quantità di materia prima necessaria a preparare una tazzina di caffè (7 grammi secondo la Metodologia di controllo in vigore all’epoca dell’accertamento) e dato atto della mancata offerta di elementi di segno contrario da parte degli appellati. La motivazione, seppur succinta, si pone dunque al di sopra del “minimo costituzionale”. 4.2. Anche il secondo motivo si appalesa infondato. Come ammettono gli stessi ricorrenti nel corpo del ricorso, gli accertatori, a fronte di una contabilità inattendibile e della pacifica antieconomicità della gestione, sono partiti da un fatto certo (la quantità di caffè acquistato e risultante dalle fatture di acquisto) e considerata la quantità di materia prima normalmente necessaria per preparare una tazzina di caffè per ricostruire il numero di pasti del ristorante (oggetto poi di rideterminazione in sede di gravame, tenuto conto dell’autoconsumo e dell’attività di bar, nella percentuale indicata dalla stessa società in sede di mediazione), che non può definirsi fatto notorio o dato di comune esperienza individuato d’ufficio dai giudici del gravame, dal momento che il dato è stato desunto da parametri tecnici contenuti nelle sopra citate metodologie di controllo per il caffè espresso italiano certificato, indicati nell’avviso di accertamento, all’allegato 6, ed a fronte di tali parametri tecnici, aventi valore presuntivo qualificato, la C.T.R ha correttamente dato atto che gli appellati non avevano offerto prova contraria, essendosi limitati ad una generica contestazione circa le irregolarità riscontrate. 5. Il ricorso va conclusivamente respinto. 6. Le spese seguono la soccombenza. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.900,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contribut