CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 1965
Cassazione n. 40995/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/06/1965 avverso l'ordinanza del 30/05/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Milano, in sede di opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento di rigetto di estinzione della pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Genova, in data 15 ottobre, irrevocabile il 21 dicembre 2009, e lamenta l'erroneità della data dalla quale è stato fatto decorrere il termine quinquennale di prescrizione che dovrebbe essere individuata in quella della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena; rilevato che tale tesi è in evidente contrasto con il consolidato principio espresso in sede di legittimità secondo cui «Il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca» (Sez. 5, n. 3189 del 26/10/2020, dep. 2021, Gavinelli, Rv. 280330; Sez. F, Sentenza n. 27328 del 02/09/2020, Francavilla, Rv. 279759; Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015, dep. 2016, Ouledfares, Rv. 266343); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]