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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01146/2025

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 108 /20 17 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , [OSCURATO:PERSONA]- CHINATO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LO- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- NATO, tutti rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: lo- [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]:definizione age- volata (pec:[OSCURATO:EMAIL]), domiciliat i presso laCancelleria della Corte di cassazione; –controricorrenti – avversola sentenza n. 791 / 24 / 16 della [OSCURATO:PERSONA]- gionaledel Veneto depositata il 1 5 . 6 .20 16 , non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: LaCommissione Tributaria Regionale del Veneto accoglieva parzial- mentel’appello principale proposto da ll a società [OSCURATO:SOCIETA]. e da Lui- gino, Claudio, Franco, Lorenzo, Roberto, [OSCURATO:PERSONA] n.q. di socie in proprio e rigettava l’appello incidentale proposti avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Padova n. 461/1/2015con la quale era no stat i riuniti e parzialmente accolt i i ricorsi propost i dai contribuenti avverso avvisi di accertamento per II.DD. e IVA relativamente agli anni di imposta 2006 - 9 notificati dall’Agenziadelle Entrate .

Nellasentenza impugnata si legge che l e riprese traevano origine dal PVCnotificato in data 22 maggio 2013 in cui si contestava al l a so- cietàOFZ S. r . l . l'indebita contabilizzazione, per gli anni di imposta 2006,2007, 2008, 2009 e 2011, di costi esposti in fatture per ope- razioni oggettivamente inesistenti emesse da cinque aziende ([OSCURATO:SOCIETA].,DGS S. a . s . , FORMAN S. a . s . , [OSCURATO:PERSONA] S. a . s . , tutte riferi- bilia [OSCURATO:PERSONA], e Impresa di servizi Fiorì di [OSCURATO:PERSONA]) .

Il giudice di prime cure confermava la legittimità dei rilievi per le fattureemesse dalle società IMO, DGS e Fiorì e accoglieva i ricorsi perle fatture emesse dalle società Forman e [OSCURATO:PERSONA], con conse- guenterideterminazione dì imposte e sanzioni a carico della OFZ e deisoci.

Il giudice d’appello , nell’ accoglie re parzialmente l’appello principale propostodai contribuent i ritene va effettive anche le operazioni poste inessere da OFZ con la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.),compensando le spese di lite e, per il resto, confermava la sen- tenzadi primo grado anche quanto alle sanzioni .

Avversotale sentenza ha nno proposto ricorso per Cassazione i con- tribuenti,affidato a tre motiv i , cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Consideratoche: Nellememorie autorizzate entrambe le parti rendono nota l’interve- nuta definizione agevolata della lite di cui al d.l. n. 118 del 2019, convertito, nelle more del giudizio, e chiedono la declaratoria di estinzionedel processo con compensazione delle spese di lite .

Larichiesta può essere accolta.

Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defini- zioneagevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrenti, del c.d .

"doppio contributo uni- ficato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass.,Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).

P.Q.M.

LaCorte: dichiaraestinto il processo.

Lespese del proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 108 /20 17 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , [OSCURATO:PERSONA]- CHINATO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LO- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- NATO, tutti rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: lo- [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]:definizione age- volata (pec:[OSCURATO:EMAIL]), domiciliat i presso laCancelleria della Corte di cassazione; –controricorrenti – avversola sentenza n. 791 / 24 / 16 della [OSCURATO:PERSONA]- gionaledel Veneto depositata il 1 5 . 6 .20 16 , non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: LaCommissione Tributaria Regionale del Veneto accoglieva parzial- mentel’appello principale proposto da ll a società [OSCURATO:SOCIETA]. e da Lui- gino, Claudio, Franco, Lorenzo, Roberto, [OSCURATO:PERSONA] n.q. di socie in proprio e rigettava l’appello incidentale proposti avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Padova n. 461/1/2015con la quale era no stat i riuniti e parzialmente accolt i i ricorsi propost i dai contribuenti avverso avvisi di accertamento per II.DD. e IVA relativamente agli anni di imposta 2006 - 9 notificati dall’Agenziadelle Entrate . Nellasentenza impugnata si legge che l e riprese traevano origine dal PVCnotificato in data 22 maggio 2013 in cui si contestava al l a so- cietàOFZ S. r . l . l'indebita contabilizzazione, per gli anni di imposta 2006,2007, 2008, 2009 e 2011, di costi esposti in fatture per ope- razioni oggettivamente inesistenti emesse da cinque aziende ([OSCURATO:SOCIETA].,DGS S. a . s . , FORMAN S. a . s . , [OSCURATO:PERSONA] S. a . s . , tutte riferi- bilia [OSCURATO:PERSONA], e Impresa di servizi Fiorì di [OSCURATO:PERSONA]) . Il giudice di prime cure confermava la legittimità dei rilievi per le fattureemesse dalle società IMO, DGS e Fiorì e accoglieva i ricorsi perle fatture emesse dalle società Forman e [OSCURATO:PERSONA], con conse- guenterideterminazione dì imposte e sanzioni a carico della OFZ e deisoci. Il giudice d’appello , nell’ accoglie re parzialmente l’appello principale propostodai contribuent i ritene va effettive anche le operazioni poste inessere da OFZ con la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.),compensando le spese di lite e, per il resto, confermava la sen- tenzadi primo grado anche quanto alle sanzioni . Avversotale sentenza ha nno proposto ricorso per Cassazione i con- tribuenti,affidato a tre motiv i , cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie. Consideratoche: Nellememorie autorizzate entrambe le parti rendono nota l’interve- nuta definizione agevolata della lite di cui al d.l. n. 118 del 2019, convertito, nelle more del giudizio, e chiedono la declaratoria di estinzionedel processo con compensazione delle spese di lite . Larichiesta può essere accolta. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defini- zioneagevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrenti, del c.d . "doppio contributo uni- ficato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass.,Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244). P.Q.M. LaCorte: dichiaraestinto il processo. Lespese del proce
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