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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 27060/2022

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 1385/2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ [OSCURATO:PERSONA] -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], Via dei Gracchi 187 -Controricorrente - avverso la sentenza n. 4189/2017 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 17.10.2017; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09.06.2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del P.M in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli che, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli, ha accolto la domanda del signor [OSCURATO:PERSONA] di trasferire da lei al medesimo [OSCURATO:PERSONA] una proprietà immobiliare in Napoli a lei intestata.

La Corte partenopea ha ritenuto che l'intestazione degli immobili alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fosse meramente fiduciaria e che, nella specie, ricorresse una ipotesi di interposizione reale di persona. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.

La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 9 giugno 2022, “cameralizzata” ai sensi dell'articolo 23, comma 8 bis, del decreto legge n. 137/2020, per la quale la ricorrente ha depositato una memoria ed il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato una requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente il Collegio deve rilevare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 369 c.p.c..

Nel ricorso, infatti, si dà espressamente atto (pag. 1, ultimo rigo) che l’impugnata sentenza è stata notificata in data 26 ottobre 2017.

La copia autentica della sentenza impugnata prodotta dalla ricorrente all’atto della iscrizione a ruolo del ricorso, tuttavia, non contiene la relazione di notificazione (cfr. l’attestazione di Cancelleria redatta il 9 giugno 2022, a richiesta del Collegio riunito in camera di consiglio).

Né alcuna copia della sentenza impugnata corredata della relazione di notificazione risulta comunque depositata nel fascicolo della ricorrente, né in quello del controricorrente (sulla rilevanza dell’eventuale deposito di copia della sentenza impugnata corredata della relazione di notificazione nel fascicolo del controricorrente, cfr. Cass. Sez.

U. 10648/17).

A nulla rileva, d’altra parte, la mancata deduzione dell’improcedibilità da parte dei controricorrenti poiché «Il ricorso per cassazione […] è improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita - nei termini di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. - anche la relazione di notificazione della stessa, né il vizio, rilevabile d'ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente» (Cass. 3466/20).

Da ultimo, va evidenziato chela sentenza è stata pubblicata il 17.10.17 (vedi pag. 1, penultimo rigo, del ricorso) ed il ricorso è stato notificato per posta elettronica il 27.12.17, dopo la scadenza del termine di giorni 60 da tale data.

Il ricorso è improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 6.000, oltre € 200 per esborsi e altri accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile il 9 giugno 2022.

IL CONSIGLIERE RELATORE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 1385/2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ [OSCURATO:PERSONA] -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], Via dei Gracchi 187 -Controricorrente - avverso la sentenza n. 4189/2017 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 17.10.2017; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09.06.2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del P.M in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli che, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli, ha accolto la domanda del signor [OSCURATO:PERSONA] di trasferire da lei al medesimo [OSCURATO:PERSONA] una proprietà immobiliare in Napoli a lei intestata. La Corte partenopea ha ritenuto che l'intestazione degli immobili alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fosse meramente fiduciaria e che, nella specie, ricorresse una ipotesi di interposizione reale di persona. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 9 giugno 2022, “cameralizzata” ai sensi dell'articolo 23, comma 8 bis, del decreto legge n. 137/2020, per la quale la ricorrente ha depositato una memoria ed il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato una requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente il Collegio deve rilevare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 369 c.p.c.. Nel ricorso, infatti, si dà espressamente atto (pag. 1, ultimo rigo) che l’impugnata sentenza è stata notificata in data 26 ottobre 2017. La copia autentica della sentenza impugnata prodotta dalla ricorrente all’atto della iscrizione a ruolo del ricorso, tuttavia, non contiene la relazione di notificazione (cfr. l’attestazione di Cancelleria redatta il 9 giugno 2022, a richiesta del Collegio riunito in camera di consiglio). Né alcuna copia della sentenza impugnata corredata della relazione di notificazione risulta comunque depositata nel fascicolo della ricorrente, né in quello del controricorrente (sulla rilevanza dell’eventuale deposito di copia della sentenza impugnata corredata della relazione di notificazione nel fascicolo del controricorrente, cfr. Cass. Sez. U. 10648/17). A nulla rileva, d’altra parte, la mancata deduzione dell’improcedibilità da parte dei controricorrenti poiché «Il ricorso per cassazione […] è improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita - nei termini di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. - anche la relazione di notificazione della stessa, né il vizio, rilevabile d'ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente» (Cass. 3466/20). Da ultimo, va evidenziato chela sentenza è stata pubblicata il 17.10.17 (vedi pag. 1, penultimo rigo, del ricorso) ed il ricorso è stato notificato per posta elettronica il 27.12.17, dopo la scadenza del termine di giorni 60 da tale data. Il ricorso è improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 6.000, oltre € 200 per esborsi e altri accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile il 9 giugno 2022. IL CONSIGLIERE RELATORE
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