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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 12755/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/9c4:14it-e-le conclusioni del PG e do frto c-LA- CLLI0 tiA)iitz S.& rt-zeot":2 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 6 maggio 2021, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di rideterminazione in melius della pena inflitta al predetto con sentenza della Corte di appello di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 26.2.2019.

Premetteva la Corte territoriale che, a fondamento della richiesta, la difesa aveva richiamato le pronunce della Corte Costituzionale n. 40 del 2019 (di declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 laddove prevede come pena minima edittale la reclusione di anni otto di reclusione anziché di anni sei di reclusione, per fatti aventi a oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14 - c.d. droghe pesanti - del citato d.P.R.) e n. 32 del 2014 (di declaratoria dell'illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies ter del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49) ed evidenziato che il Forte era stato condannato, oltre che per i reati di cui agli artt. 416 -bis, 629, aggravato anche dall'art. 7 della

I. n. 203 1991; e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per diverse ipotesi delittuose di cui all'art. 73 del citato d.P.R., "afferenti al traffico di droga di tipologia non identificata".

Quindi, riteneva che "la circostanza che nel presente procedimento per ciascuna condotta ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 l'imputato abbia visto irrogarsi una pena di mesi sei di reclusione quale aumento sulla sanzione base di anni dieci per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. svincola la determinazione effettuata dal Giudice della cognizione da qualsiasi incidenza che su di essa può avere avuto la considerazione al minimo edittale stabilito dall'art. 73, comma 4, che era stato già dichiarato incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 32 del 2014"; riteneva, inoltre, che "la cornice edittale dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, divenuta illegale nel minimo di anni otto di reclusione previsto per le c.d. droghe penanti, non ha dispiegato alcuna influenza sul trattamento sanzionatorio irrogato in fase di cognizione, che ha riguardato lo spaccio di sostanze stupefacenti di cui al comma 4 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e non il comma 1 della medesima disposizione".

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per "violazione ex art. 606 cod. proc. pen. lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale e omessa motivazione e/o motivazione apparente con riferimento alla richiesta ex artt 673 cod. proc. pen. e 73 D.P.R. n. 309/1990".

Secondo il ricorrente il Giudice dell'esecuzione avrebbe "travisato" tanto la richiesta del condannato che la lettura delle sentenze di condanna e sarebbe, quindi, "incorsa in una motivazione destituita di fondamento e del tutto illogica, atteso che il rigetto era legato a una questione del tutto diversa rispetto a quella oggetto di istanza"; il Forte, come si desumerebbe dalla semplice lettura dei capi di imputazione e nella parte motiva delle sentenze, sarebbe stato condannato per ipotesi delittuose di cui al comma 1 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e non per ipotesi delittuose di cui al comma 4 della citata norma.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA] ; ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

E' principio di diritto, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui al giudice dell'esecuzione, che deve procedere a rideterminare il trattamento sanzionatorio, a seguito di una dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale che incide sullo stesso, spetta il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne esplicito il contenuto e i limiti, desumendo dalla decisione irrevocabile tutti quegli elementi, anche non chiaramente espressi, necessari per la valutazione della richiesta del condannato.

Ebbene la Corte di appello di Napoli nell'esaminare la domanda del Forte ha correttamente applicato il superiore principio di diritto, laddove ha evidenziato che il Forte era stato ritenuto responsabile - per quanto qui rileva - di plurimi "reati satellite afferenti al traffico di droga di tipologia non identificata", da ricondurre, quindi, sotto il paradigma di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, relativo alle c.d. droghe leggere; e ciò anche in considerazione dell'entità del disposto aumento di pena per effetto dell'applicazione della disciplina della continuazione, determinato, per ciascuna - delle suddette violazioni, nella misura di mesi sei di reclusione.

Ed ha logicamente concluso che, essendo la sentenza di primo grado intervenuta successivamente alla pronuncia n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, nel calcolo della pena relativa a detti reati non era stato "violato l'enunciato del comma 4 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90" e che la successiva decisione della Consulta (la n. 40 del 2019) non aveva, conseguentemente, "dispiegato alcuna influenza sul trattamento sanzionatorio irrogato in fase di cognizione che ha riguardato lo spaccio di sostanze stupefacenti di cui al comma 1 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e non il comma 1 della medesima disposizione".

2. Detta valutazione, assolutamente logica e congrua, resiste alle censure difensive che non si confrontano adeguatamente con la ratio della decisione assunta dal Giudice dell'esecuzione.3.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 3 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/9c4:14it-e-le conclusioni del PG e do frto c-LA- CLLI0 tiA)iitz S.& rt-zeot":2 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 maggio 2021, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di rideterminazione in melius della pena inflitta al predetto con sentenza della Corte di appello di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 26.2.2019. Premetteva la Corte territoriale che, a fondamento della richiesta, la difesa aveva richiamato le pronunce della Corte Costituzionale n. 40 del 2019 (di declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 laddove prevede come pena minima edittale la reclusione di anni otto di reclusione anziché di anni sei di reclusione, per fatti aventi a oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14 - c.d. droghe pesanti - del citato d.P.R.) e n. 32 del 2014 (di declaratoria dell'illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies ter del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49) ed evidenziato che il Forte era stato condannato, oltre che per i reati di cui agli artt. 416 -bis, 629, aggravato anche dall'art. 7 della I. n. 203 1991; e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per diverse ipotesi delittuose di cui all'art. 73 del citato d.P.R., "afferenti al traffico di droga di tipologia non identificata". Quindi, riteneva che "la circostanza che nel presente procedimento per ciascuna condotta ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 l'imputato abbia visto irrogarsi una pena di mesi sei di reclusione quale aumento sulla sanzione base di anni dieci per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. svincola la determinazione effettuata dal Giudice della cognizione da qualsiasi incidenza che su di essa può avere avuto la considerazione al minimo edittale stabilito dall'art. 73, comma 4, che era stato già dichiarato incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 32 del 2014"; riteneva, inoltre, che "la cornice edittale dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, divenuta illegale nel minimo di anni otto di reclusione previsto per le c.d. droghe penanti, non ha dispiegato alcuna influenza sul trattamento sanzionatorio irrogato in fase di cognizione, che ha riguardato lo spaccio di sostanze stupefacenti di cui al comma 4 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e non il comma 1 della medesima disposizione". 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per "violazione ex art. 606 cod. proc. pen. lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale e omessa motivazione e/o motivazione apparente con riferimento alla richiesta ex artt 673 cod. proc. pen. e 73 D.P.R. n. 309/1990". Secondo il ricorrente il Giudice dell'esecuzione avrebbe "travisato" tanto la richiesta del condannato che la lettura delle sentenze di condanna e sarebbe, quindi, "incorsa in una motivazione destituita di fondamento e del tutto illogica, atteso che il rigetto era legato a una questione del tutto diversa rispetto a quella oggetto di istanza"; il Forte, come si desumerebbe dalla semplice lettura dei capi di imputazione e nella parte motiva delle sentenze, sarebbe stato condannato per ipotesi delittuose di cui al comma 1 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e non per ipotesi delittuose di cui al comma 4 della citata norma. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA] ; ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito illustrate. E' principio di diritto, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui al giudice dell'esecuzione, che deve procedere a rideterminare il trattamento sanzionatorio, a seguito di una dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale che incide sullo stesso, spetta il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne esplicito il contenuto e i limiti, desumendo dalla decisione irrevocabile tutti quegli elementi, anche non chiaramente espressi, necessari per la valutazione della richiesta del condannato. Ebbene la Corte di appello di Napoli nell'esaminare la domanda del Forte ha correttamente applicato il superiore principio di diritto, laddove ha evidenziato che il Forte era stato ritenuto responsabile - per quanto qui rileva - di plurimi "reati satellite afferenti al traffico di droga di tipologia non identificata", da ricondurre, quindi, sotto il paradigma di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, relativo alle c.d. droghe leggere; e ciò anche in considerazione dell'entità del disposto aumento di pena per effetto dell'applicazione della disciplina della continuazione, determinato, per ciascuna - delle suddette violazioni, nella misura di mesi sei di reclusione. Ed ha logicamente concluso che, essendo la sentenza di primo grado intervenuta successivamente alla pronuncia n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, nel calcolo della pena relativa a detti reati non era stato "violato l'enunciato del comma 4 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90" e che la successiva decisione della Consulta (la n. 40 del 2019) non aveva, conseguentemente, "dispiegato alcuna influenza sul trattamento sanzionatorio irrogato in fase di cognizione che ha riguardato lo spaccio di sostanze stupefacenti di cui al comma 1 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e non il comma 1 della medesima disposizione". 2. Detta valutazione, assolutamente logica e congrua, resiste alle censure difensive che non si confrontano adeguatamente con la ratio della decisione assunta dal Giudice dell'esecuzione.3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 3 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]