CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2025
Cassazione n. 22304/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
crizione. A.C.11/06/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11634/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di assuntore del concordato nella procedura [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in amministrazione straordinaria, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dellavvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Avversola SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] del VENETO sez. dist. VERONA n. 677/2019 depositata i l 16/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Veneto, sez. dist. Verona (hinc: CTR), con la sentenza n. 677/2019 depositata in data 16/09/2019 , ha rigettato lappello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in a.s. contro la sentenza n. 245/2016, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Verona aveva, a sua volta, respinto il ricorso contro il provvedimento di rigetto di rimborso dellIVA relativa allanno 1994 per intervenuta prescrizione. 3. La CTR ha ritenuto, in particolare, che dalla diffida di pagamento inviata dalla società in data 18/11/2004, non si era verificato alcun atto interruttivo della prescrizione fino alla diffida intervenuta in data 25/02/2015, quando era ormai spirato il termine decennale ex art.2946 cod. civ. 3.1. Il giudice di seconde cure ha altresì rilevato che non poteva, comunque, rilevare la presunta natura ricognitiva del debito conseguente alla nota dellAgenzia delle Entrate del 20/01/2005, considerato che listanza di rimborso era stata presentata solamente in data 25/02/2015. 4. Contro la sentenza della [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di assuntore del concordato nella procedura della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in a.s. ha proposto ricorso in cassazione con quattromotivi. 5. LAgenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 6. La Procura Generale della Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta. 7. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dellart. 23 d.lgs. n. 472 del 1997, dellart. 69 r.d. n. 2440 del 1923, degli artt. 2935 , 2941 , 2944 cod. civ. e, in genere, delle disposizioni del codice civile in materia di prescrizione, in relazione allart. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 1.1. La ricorrente ha evidenziato, con tale motivo di ricorso, linadeguatezza del richiamo a Cass., n. 25764 del 2014 , evidenziando che laffermazione di non incidenza dei provvedimenti di fermo amministrativo sullesigibilità dei crediti da rimborso IVA non sia in linea con la pronuncia della Corte costituzionale n. 68 del 1972 , richiamata da Cass., n. 412 del 2013 . Diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata il fermo amministrativo incide sulla pretesa di rimborso, la cui esazione è subordinata agli esiti della pronuncia sul controcredito a garanzia del quale viene disposto il fermo, venendo, così, in rilievo in chiave impeditiva della decorrenza del termine di prescrizione ai sensi dell art. 2935 cod. civ. 1.2. Nel caso di specie a fronte dellinvocazione del fermo amministrativo ex R.G. n. 2440 del 1923 oltre che della sospensione del rimborso IVA ex d.lgs. n. 472 del 1997 avvenuta ad opera degli uffici finanziari in data 20/01/2005, il decorso dei termini prescrizionali è stato impedito sino alla data di formazione del giudicato (28/04/2010, data di emissione della sentenza di cassazione), cosa che rende inapplicabile la maturazione del termine di prescrizione invocato dallamministrazione finanziaria che calcola un periodo di tempo continuo tra listanza del 18/11/2004 e quella del 25/02/2015. 1.3. La ricorrente ha, poi, rilevato che, diversamente d all art.2941 cod. civ. (che riguarda un ipotesi in cui il congelamento dei termini di prescrizione risiede in ragioni di incompatibilità o comunque su motivi di opportunità delibati dal legislatore), leffetto impeditivo determinato dalla sospensione del pagamento/fermo amministrativo invocato dallagenzia esclude che si configuri quellinerzia che, ex art. 2935 cod. civ. , costituisce il presupposto indefettibile del decorso della prescrizione. Così come la prescrizione non decorre nei casi in cui un determinato diritto sia sottoposto a una condizione sospensiva non ancora avverata o a un termine iniziale non ancora scaduto, allo stesso modo la prescrizione non decorre e quindi viene temporaneamente impedita allorché sia invocato dagli uffici finanziari il cd. fermo amministrativo ex art. 69 r.d. n. 2440 del 1923 e/o la sospensione del rimborso IVA ex art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997. 2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dellart. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione applicabile ratione temporis, in relazione allart. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 2.1. La ricorrente rilevato che nella versione dellart. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972 applicabile ratione temporisi rimborsi previsti nellart. 30 d.P.R. n. 633 del 1972 sono eseguiti entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui allo spostamento del termine di esigibilità corrisponde il differimento della decorrenza del termine di prescrizione ( Cass., n. 26513 del 2014 ). Di conseguenza, il termine di prescrizione del rimborso chiesto con la dichiarazione del 14-15/03/1995 è iniziato a decorrere, una volta decorso il termine di tre mesi di cui allart. 38 bis cit. (i.e. il 30/06/1995) e, allo stesso modo, il nuovo termine di esigibilità successivo allistanza di rimborso del 18/11/2004 è iniziato a decorrere in data 30/06/1995. 3. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell art. 111 Cost. e la violazione e/o falsa applicazione dellart. 23 d.lgs. n. 472 del 1997 e dellart. 69 r.d. n. 2440 del 1923. 3.1. Con tale motivo di ricorso la ricorrente censura laffermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui: «non sussiste violazione del principio di overrulling e/o violazione dei principi di buona fede e collaborazione in quanto come meglio successivamente si specificherà, in quanto la sospensione della procedura di rimborso non incide sul decorso del termine di prescrizione del relativo diritto di credito». Ad avviso di parte ricorrente, anche a voler ritenere che Cass., n. 25764 del 2014 abbia ribaltato i principi precedentemente affermati da Cass., n. 412 del 2013 , tale revirement sarebbe intervenuto (a fine luglio 2014) pochi mesi dal decorso del decennio della rinnovata istanza di rimborso IVA di gruppo del 18/11/2014. 4. Infine, a pag. 32 del ricorso in cassazione, sotto il punto indicato come 4, intitolato « Conseguente illegittimità della condanna al pagamento delle spese del giudizio (di primo e di secondo grado» la parte ricorrente senza prospettare o richiamare alcun vizio ai sensi dellart. 360, primo comma, cod. proc. civ. - ha evidenziato che non può essere condivisa la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di appello, confermando la condanna alle spese del primo grado di giudizio. Da tale affermazione fa discendere la considerazione, secondo cui lannullamento o lintegrale riforma della sentenza di appello possa determinare una diversa regolazione delle spese relative a tutti i gradi di giudizio. 5. Passando allesame dei motivi di ricorso, il primo motivo è fondato, con il conseguente assorbimento del secondo e del terzo motivo. 5.1. Nel caso di specie è pacifico che lIVA chiesta a rimborso riguardante lanno dimposta 1994 sia stata oggetto di un atto di messa in mora datato 18/11/2004, seguito dalla comunicazionedel 20/01/2005, relativa allasospensione del rimborso ex art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997 ed ex art. 69 r.d. n. 2440 del 1923, fino alla definizione del contenzioso scaturito dalla rettifica relativa allanno 1994 nei confronti della controllata Sipra, avvenuta con pronuncia n. 10148 /2010 emessa daquesta Corte in data 28/04/2010 . La società controllante e per essa Mae l s.p.a., in qualità di assuntrice del concordato - ha quindi presentato nuova richiesta in data 28/02/2015, rigettata dallamministrazione finanziaria, che ha eccepito la prescrizione. 5.2. La sentenza di secondo grado nel confermare la pronuncia di primo grado, che aveva rigettato il ricorso dellodierna parte ricorrente, contrasta con lorientamento di questa Corte, la quale ha ribadito, anche recentemente, che in tema di rimborso IVA, il cd. fermo amministrativo ex art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, imposto in via cautelare dall'Amministrazione debitrice, costituendo impedimento giuridico all'esercizio del diritto di credito del contribuente, ha efficacia interruttiva della prescrizione, che ricomincia a decorrere solo dal momento della cessazione della causa impeditiva( Cass., 18/03/2025, n. 7251 ). L a sospensione ex art. 69 r.d. n. 2440 del 1923 deve essere, quindi, ricollegata al periodo di pendenza della lite relativa al recupero nei confronti della controllata nel periodo compreso tra il 20/01/2005 (data della sospensione) fino alla pronuncia di questa Corte che ha chiuso il contenzioso che aveva determinato tale sospensione (28/04/2010), con la conseguenza che il periodo di prescrizione non può, quindi,ritenersi maturato. 6. In relazione a quanto evidenziato a pag. 32 del ricorso sotto il par. 4 (che si può indicare come quarto motivo di ricorso, in quanto, pur senza veicolare alcun vizio ex art. 360 cod. proc. civ. , la parte ricorrente propone, comunque, seppure in via subordinata, una censura contro la sentenza impugnata), con riferimento alle spese di lite deve ritenersiche la statuizione di condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado è assorbita dalla cassazione della sentenza della CTR, mentre la questione posta dalla ricorrente con riferimento alle spese del giudizio di primo grado deve essere considerata inammissibile, in quanto priva di alcuna puntuale censura svolta in relazione a uno dei vizi indicati nell art. 360 cod. proc. civ. : non è stato, infatti, indicato alcun parametro normativo di riferimento, dato che la parte ricorrente si è limitata ad affermare che la decisione del giudice di seconde cure non può essere condivisa. 7. Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere accolto il primo motivo di ricorso, con il conseguente assorbimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, mentre con riferimento al quarto motivo di ricorso deve ritenersi assorbita la questione relativa alla liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado e inammissibile la questione relativa alle spese liquidate nel giudizio di primo grado. 8. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Veneto, sez. dist.Verona. P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso,con il conseguente assorbi