CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07633/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al nr. 6194/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]() DUMA, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in RO-1.I.A, presso la CANCELLERIA della CORTI-1 SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]i,.1; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] e MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVIRSITA C DELLA RICERCA; - intimati - avverso la sentenza n. 7664/2019 della CORTE D'A PP I iii X) [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Ric. 2021 n. 6194 sez. M3 - ud. 01-12-2021 -2- considerato che, con ordinanza interlocutoria n. 23901/2020, le Sezioni Unite di questa Corte Suprema di Cassazione hanno richiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi, in via pre- giudiziale, sulla seguente questione di interpretazione del diritto dell'U- nione europea: «Se l'art. 189, terzo comma, del Trattatc sull'Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE de. Ccnsigiio, dei 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un'interpretazione secondo ci il dir:ttc alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CE: a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di speciazzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso gennaio 1983. Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo «a [ecepirriento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano con^,peta, di conseguenza, an- che a detti sanitari, limitatamente ala frazone di risarcimento succes- siva al 1° gennaio 1983»; ritenuto che appare opportuno, ai Jea decisione, attendere la risoluzione della ridetta questione da parte cella Corte di Giustizia dell'Unione Europea; Rinvia la causa a nuovo ruolo in attese cela r:soluzone della que- stione rimessa all'esame della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza interlocutoria n. 2390i/2020 delle Sezioni Unite di que- sta Corte Suprema di Cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di cons:glio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di .Cassaz:cne del 1/12/2C21. *DEPOSITATA I1 CA 00, - 9 MAR 2022 [OSCURATO:PERSONA] 3 Adunanza