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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 40025/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso.

Nessun difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato l'ordinanza applicativa nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di furto in abitazione e di ricettazione, meglio specificati nell'imputazione provvisoria.

2. Ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], lamentando quanto segue.

I) Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del delitto consumato di furto in abitazione e di quelli di ricettazione.

Deduce che dal verbale di arresto redatto dai Carabinieri si evince che l'indagato è stato costantemente monitorato, dalle ore 17.40 del 10.3.2021 sino al suo arresto, avvenuto lo stesso giorno alle ore 20.10, quando l'equipaggio dei militari, in abiti civili, notava la vettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA] con qualcosa di voluminoso sul tettuccio del veicolo (si accertava poi trattarsi di due lavatrici, un congelatore a pozzo ed un soffiatore, asportati poco prima da alcune abitazioni).

Non avendo il [OSCURATO:PERSONA] mai conseguito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità dei beni sottratti, la condotta dovrebbe essere qualificata nell'ipotesi del tentativo.

Con riferimento al reato di ricettazione, rileva l'illogicità ed erroneità della motivazione, che ha desunto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dalla mera detenzione di cinque televisori nell'abitazione dell'indagato, senza alcuna specificazione in ordine al delitto presupposto.

II) Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett.c), cod. proc. pen., essendosi il Tribunale limitato a richiamare i precedenti giudiziari del prevenuto nonché la sua personalità "incline alla devianza e alla violazione delle prescrizioni dell'Autorità". [OSCURATO:PERSONA])

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo reitera una censura sulla quale il Tribunale ha già fornito risposta adeguata, nel senso che, ai fini della distinzione tra le ipotesi di furto consumato e tentato, rileva la circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (cfr. Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Rv. 267266).

Tale evenienza ricorre certamente nel caso di specie, poiché il provvedimento impugnato ha dato atto del fatto che il controllo operato dai Carabinieri ha solo impedito che l'indagato si allontanasse dal luogo dei fatti con i beni sottratti, di cui nel frattempo aveva già acquisito il pieno possesso.

Quanto al delitto di ricettazione, la motivazione resa nell'ordinanza impugnata è priva di evidenti illogicità, come tale insindacabile in questa sede, posto che in fase di riesame sono sufficienti gravi indizi di colpevolezza, ed il delitto in questione è stato desunto, nei limiti della presente delibazione cautelare, sulla base di una anomala e ridondante disponibilità di beni, senza che l'indagato abbia fornito una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120).

3. Il secondo motivo, in punto di esigenze cautelari, pretende di sollecitare una rivalutazione di merito della situazione cautelare del prevenuto, operazione inammissibile nella presente sede di legittimità.

In proposito, va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate.

Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di merito (cfr., ex pluribus, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata ha puntualmente valutato la effettiva concretezza e attualità della ravvisata esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., sulla scorta dei numerosi precedenti penali a carico dell'indagato che, in uno con i fatti per cui si procede, sono stati considerati indice della recrudescenza della proclività al delitto del [OSCURATO:PERSONA], il quale, unitamente alla compagna ([OSCURATO:PERSONA]), continua a trarre lucro da attività di carattere illecito.

4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore n DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. Nessun difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato l'ordinanza applicativa nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di furto in abitazione e di ricettazione, meglio specificati nell'imputazione provvisoria. 2. Ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], lamentando quanto segue. I) Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del delitto consumato di furto in abitazione e di quelli di ricettazione. Deduce che dal verbale di arresto redatto dai Carabinieri si evince che l'indagato è stato costantemente monitorato, dalle ore 17.40 del 10.3.2021 sino al suo arresto, avvenuto lo stesso giorno alle ore 20.10, quando l'equipaggio dei militari, in abiti civili, notava la vettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA] con qualcosa di voluminoso sul tettuccio del veicolo (si accertava poi trattarsi di due lavatrici, un congelatore a pozzo ed un soffiatore, asportati poco prima da alcune abitazioni). Non avendo il [OSCURATO:PERSONA] mai conseguito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità dei beni sottratti, la condotta dovrebbe essere qualificata nell'ipotesi del tentativo. Con riferimento al reato di ricettazione, rileva l'illogicità ed erroneità della motivazione, che ha desunto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dalla mera detenzione di cinque televisori nell'abitazione dell'indagato, senza alcuna specificazione in ordine al delitto presupposto. II) Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett.c), cod. proc. pen., essendosi il Tribunale limitato a richiamare i precedenti giudiziari del prevenuto nonché la sua personalità "incline alla devianza e alla violazione delle prescrizioni dell'Autorità". [OSCURATO:PERSONA]) 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo reitera una censura sulla quale il Tribunale ha già fornito risposta adeguata, nel senso che, ai fini della distinzione tra le ipotesi di furto consumato e tentato, rileva la circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (cfr. Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Rv. 267266). Tale evenienza ricorre certamente nel caso di specie, poiché il provvedimento impugnato ha dato atto del fatto che il controllo operato dai Carabinieri ha solo impedito che l'indagato si allontanasse dal luogo dei fatti con i beni sottratti, di cui nel frattempo aveva già acquisito il pieno possesso. Quanto al delitto di ricettazione, la motivazione resa nell'ordinanza impugnata è priva di evidenti illogicità, come tale insindacabile in questa sede, posto che in fase di riesame sono sufficienti gravi indizi di colpevolezza, ed il delitto in questione è stato desunto, nei limiti della presente delibazione cautelare, sulla base di una anomala e ridondante disponibilità di beni, senza che l'indagato abbia fornito una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120). 3. Il secondo motivo, in punto di esigenze cautelari, pretende di sollecitare una rivalutazione di merito della situazione cautelare del prevenuto, operazione inammissibile nella presente sede di legittimità. In proposito, va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di merito (cfr., ex pluribus, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata ha puntualmente valutato la effettiva concretezza e attualità della ravvisata esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., sulla scorta dei numerosi precedenti penali a carico dell'indagato che, in uno con i fatti per cui si procede, sono stati considerati indice della recrudescenza della proclività al delitto del [OSCURATO:PERSONA], il quale, unitamente alla compagna ([OSCURATO:PERSONA]), continua a trarre lucro da attività di carattere illecito. 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore n DEP