CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25297/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Soleto avverso la ordinanza del 21/10/2022 del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento, emesso dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce il 16 settembre 2022, di rigetto dell'istanza di dissequestro della somma di euro 11.000,00 sequestrata in occasione dell'esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti del marito [OSCURATO:PERSONA], indagato per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa ([OSCURATO:PERSONA]), usura e scambio elettorale politico- mafioso. 2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e totale assenza di motivazione in ordine al fatto che le somme sequestrate possano ritenersi cose pertinenti al reato. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha omesso di motivare in ordine alla finalità probatoria che legittimerebbe il mantenimento del vincolo. Il compendio degli elementi allegati al Tribunale del riesame, relativo alle legittime entrate di denaro della ricorrente smentisce l'ipotesi di pertinenzialità delle somme rispetto al reato contestato; sicchè è evidente la assoluta carenza di finalità probatoria del sequestro in atto. 2.2. Violazione di legge e totale assenza di motivazione in ordine alla provenienza lecita del denaro sequestrato. Il gioiello di proprietà della Urso è stato venduto peto tre mesi prima rispetto alla perquisizione. Inoltre, la scelta della donna di presentare istanza di restituzione solo dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è diretta a comprovare l'assoluta estraneità di esigenze probatorie in relazione al denaro sotto sequestro. Infine, l'importo sequestrato è del tutto compatibile con le entrate della ricorrente. La memoria depositata dal difensore è reiterativa dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2.11 Tribunale del riesame, argomentando che il sequestro probatorio della somma di denaro era fornito di base legale in quanto corpo del reato o cosa ad esso pertinente, ha rigettato la richiesta di restituzione formulata dal terzo istante, coniuge dell'indagato, in quanto, correttamente, non ha ritenuto raggiunta la prova dell'appartenenza all'istante del denaro in sequestro. 3.Premesso, pertanto, che il thema decidendum riguarda essenzialmente l'appartenenza della res in sequestro, il provvedimento impugnato dà sufficiente indicazione, con apprezzamenti di fatto immuni da vizi logici e giuridici, degli elementi che giustificano la qualificazione del denaro stesso come corpo del reato o cosa ad esso pertinente, ossia la sussistenza del fumus circa il rapporto di immediatezza con il reato, anche alla luce delle modalità con cui ordinariamente e concretamente è commesso il delitto contestato, dovendo escludersi ogni certezza circa la sua provenienza da terzi o la appartenenza a terzi, peraltro riservata a momenti successivi, che vanno di pari passo con l'accertamento della responsabilità dell'indagato in relazione ai reati contestati. 4. In particolare, il Tribunale del riesame ha congruamente e logicamente motivato il rigetto evidenziando che: -all'atto del sequestro Giangreco consegnava spontaneamente la somma di denaro ai carabinieri, ciò induceva a ritenere che fosse di sua proprietà, e la moglie non rappresentava, invece, che si trattava di denaro nella sua disponibilità; -i redditi della Urso (500,00 euro mensili, a titolo di pensione per invalidità, e 300,00 euro mensili a titolo di canone dì locazione) non potevano consentire dì risparmiare la somma di euro 11.000, superiore a quanto percepito dalla donna in un anno; -era difficile sostenere che la donna detenesse in casa la somma di 600,00 euro, corrisposti a titolo di cauzione al momento della sottoscrizione del contratto di locazione dell'immobile di sua proprietà, essendo eccessivamente distante nel tempo il momento della restituzione (2025); - l'importo della vendita di un gioiello era stato incassato quattro mesi prima della perquisizione; -dal momento della perquisizione fino all'8 settembre 2022 (data di presentazione dell'istanza di restituzione) la Urso non ha mai vantato alcuna pretesa rispetto alle somme di denaro. 5.In ogni caso, occorre osservare che la somma dì denaro, oggetto del reato di cui agli artt. 416-bis e 644 cod. pen., non può, al venir meno delle esigenze che ne hanno legittimato il sequestro probatorio, essere restituita all'interessato, ostandovi il disposto dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., trattandosi di cosa oggetto di confisca obbligatoria ai sensi dei relativi articoli, che costituiscono ipotesi speciali rispetto a quella previ-sta dall'art. 240, comma secondo, cod. pen. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem