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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025

Cassazione n. 16058/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 14/2/2025 la Corte di appello di Perugia confermava la pronuncia emessa il 1°/12/2022 dal Tribunale di Terni, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati giudicati colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, contestando, in primo luogo, l'intervenuta improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

Di seguito, è censurata la motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, della quale non ricorrerebbero i presupposti oggettivi e psicologici per alcuno dei ricorrenti, specie per la [OSCURATO:PERSONA]; al riguardo, peraltro, la sentenza avrebbe immotivatamente trascurato la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], proprietario del terreno, invero decisiva, specie a fronte delle molteplici "zone d'ombra" non chiarite (come origine dell'indagine, posizione delle fototrappole).

3. [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, che è manifestamente infondato il primo motivo, che denuncia l'intervenuta improcedibilità dell'azione penale.

Al riguardo, basti osservare che la condotta - contestata fino al 15/10/2020 - rientra interamente nella disciplina di cui alla cd. [OSCURATO:PERSONA], in vigore per i reati commessi dal 1/1/2020.

Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 20989 del 12/12/2024, Pg/Polichetti, hanno infatti affermato che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.

4. [OSCURATO:PERSONA], di seguito, che il comune ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

4.1. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello, in doppia conforme con la pronuncia di primo grado, ha evidenziato che i ricorrenti - più volte colti dalle fototrappole - erano stati visti recarsi sul campo di coltivazione, innaffiare, controllare lo stato delle piante, allontanarsi con buste di plastica piene di raccolto; il pieno concorso, dunque, ha giustificato l'affermazione di responsabilità per entrambi i soggetti, peraltro segnalando che la [OSCURATO:PERSONA] era stata ripresa mentre aiutava [OSCURATO:PERSONA] ad innaffiare, a raccogliere ed asportare le foglie, oltre a sorvegliarela strada adiacente per verificare l'eventuale arrivo di estranei.

Quanto, poi, al profilo soggettivo del reato, la Corte di appello lo ha ancora adeguatamente riscontrato proprio nelle condotte appena richiamate, non potendosi aderire alla tesi difensiva (riprodotta anche nell'ultimo motivo di ricorso) secondo cui gli imputati sarebbero stati convinti di coltivare piante prive di principio attivo; a tale proposito, peraltro, la sentenza - contrariamente a quanto sostenuto nella comune impugnazione - ha esaminato anche la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], ritenendola adeguatamente irrilevante in ordine alla dedotta buona fede dell'[OSCURATO:PERSONA].

Con riferimento, infine, alla destinazione della sostanza allo spaccio, la Corte di appello ha valorizzato il dato ponderale (idoneo a 903 dosi medie singole), ritenuto, con argomento privo di illogicità manifesta, non riferibile ad uso personale, quantomeno esclusivo.

E senza che rilevi, peraltro, che non fosse stata provata l'immissione della sostanza sul mercato degli stupefacenti, o individuato l'eventuale profitto, in quanto la contestazione mossa ai ricorrenti concerne la coltivazione della canapa indiana, non la sua cessione.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorsé congiunto deve esser dichiarata inammissibil4, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 14/2/2025 la Corte di appello di Perugia confermava la pronuncia emessa il 1°/12/2022 dal Tribunale di Terni, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati giudicati colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, contestando, in primo luogo, l'intervenuta improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Di seguito, è censurata la motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, della quale non ricorrerebbero i presupposti oggettivi e psicologici per alcuno dei ricorrenti, specie per la [OSCURATO:PERSONA]; al riguardo, peraltro, la sentenza avrebbe immotivatamente trascurato la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], proprietario del terreno, invero decisiva, specie a fronte delle molteplici "zone d'ombra" non chiarite (come origine dell'indagine, posizione delle fototrappole). 3. [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, che è manifestamente infondato il primo motivo, che denuncia l'intervenuta improcedibilità dell'azione penale. Al riguardo, basti osservare che la condotta - contestata fino al 15/10/2020 - rientra interamente nella disciplina di cui alla cd. [OSCURATO:PERSONA], in vigore per i reati commessi dal 1/1/2020. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 20989 del 12/12/2024, Pg/Polichetti, hanno infatti affermato che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. 4. [OSCURATO:PERSONA], di seguito, che il comune ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. 4.1. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello, in doppia conforme con la pronuncia di primo grado, ha evidenziato che i ricorrenti - più volte colti dalle fototrappole - erano stati visti recarsi sul campo di coltivazione, innaffiare, controllare lo stato delle piante, allontanarsi con buste di plastica piene di raccolto; il pieno concorso, dunque, ha giustificato l'affermazione di responsabilità per entrambi i soggetti, peraltro segnalando che la [OSCURATO:PERSONA] era stata ripresa mentre aiutava [OSCURATO:PERSONA] ad innaffiare, a raccogliere ed asportare le foglie, oltre a sorvegliarela strada adiacente per verificare l'eventuale arrivo di estranei. Quanto, poi, al profilo soggettivo del reato, la Corte di appello lo ha ancora adeguatamente riscontrato proprio nelle condotte appena richiamate, non potendosi aderire alla tesi difensiva (riprodotta anche nell'ultimo motivo di ricorso) secondo cui gli imputati sarebbero stati convinti di coltivare piante prive di principio attivo; a tale proposito, peraltro, la sentenza - contrariamente a quanto sostenuto nella comune impugnazione - ha esaminato anche la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], ritenendola adeguatamente irrilevante in ordine alla dedotta buona fede dell'[OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento, infine, alla destinazione della sostanza allo spaccio, la Corte di appello ha valorizzato il dato ponderale (idoneo a 903 dosi medie singole), ritenuto, con argomento privo di illogicità manifesta, non riferibile ad uso personale, quantomeno esclusivo. E senza che rilevi, peraltro, che non fosse stata provata l'immissione della sostanza sul mercato degli stupefacenti, o individuato l'eventuale profitto, in quanto la contestazione mossa ai ricorrenti concerne la coltivazione della canapa indiana, non la sua cessione. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorsé congiunto deve esser dichiarata inammissibil4, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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