CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 novembre 2025
Cassazione n. 11561/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro temporecon il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Statoavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza n. 11039/2025 emessa in data28/11/2025 (SIUS 2025/2028), notificata all’amministrazione il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiaratoinammissibile il reclamo proposto dal DAP avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] diSorveglianza di Milano, emessa in data 10/01/2022, che aveva accolto il reclamo propostodal detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen.presso la Casa di reclusione di Milano-Opera.1.1. La vicenda attiene alla mancata possibilità per i detenuti in regime differenziato diutilizzare fornello a gas, pentolame e accessori per la cottura dei cibi anche dalle ore 24.00alle ore 7.00 (dunque per ventiquattro ore) all’interno della cella (artt. 6 e 7 Circolare DAP n.3676/6126 del 2/10/2007).1.2. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Milano, con provvedimento del 10/01/2025, avevaaccolto il reclamo presentato dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] disponendo che, in conformità alla richiestadel detenuto, la Direzione della Casa di reclusione consentisse al medesimo di averedisponibilità, come previsto per i detenuti comuni, delle suppellettili anzidette per l’arcodell’intera giornata e, quindi, per ventiquattro ore.1.3. Il Tribunale di sorveglianza, col provvedimento in epigrafe, ha dichiaratoinammissibile il reclamo proposto dal DAP ritenendo che l’atto di impugnazione dovesseessere redatto dall’Avvocatura dello Stato e non personalmente da un funzionariodell’Amministrazione penitenziaria, richiamando il principio affermato da Sez. 1 n. 11247 del17/11/2016.1.4. Lo stesso Tribunale, pur avendo dichiarato l’inammissibilità del reclamo, entravanel merito della controversia.2. Ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato che ha articolato due motividi ricorso, qui di seguito trascritti negli stretti limiti necessari per la motivazione ex art. 173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,violazione o erronea applicazione degli artt. 35-bis, 35-ter, 41-bis, comma 2-quater, lett. a) eb), e 69, comma 6, ord. pen., nonché degli artt. 6 e 8 Circolare DAP n. 3676/6126 del2/10/2017.La difesa erariale richiama la giurisprudenza di legittimità più recente che, a SezioniUnite, ha riconosciuto all'Amministrazione la legittimazione ad impugnare autonomamente leordinanze emesse dai magistrati di sorveglianza senza il patrocinio e l'assistenzadell'Avvocatura dello Stato (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2018, dep. 2018, Tuttolomondo) e siduole dell’opposto principio, non più vivente, affermato dall’ordinanza impugnata.2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,violazione o erronea applicazione degli artt. 1, 35-bis, 35-ter, 41-bis, comma 2-quater, lett. a)e b), e 69, comma 6, ord. pen., nonché degli artt. 6 e 8 Circolare DAP n. 3676/6126 del2/10/2017.Poiché il Tribunale, pur dichiarando in rito l’inammissibilità dell’opposizione, nella partemotiva si è comunque espresso nel merito della controversia la difesa erariale ne denuncia ilvizio di violazione di legge, posto che dai granitici orientamenti di legittimità si ricavapacificamente il principio secondo il quale la previsione di fasce orarie, alla stregua delladiversa organizzazione del regime ex art. 41-bis ord. pen., rispetto agli altri regimi detentivi,non viola il principio di parità di trattamento solo per il fatto che i detenuti inseriti negli altricircuiti possono cuocere i cibi per tutto il tempo in cui abbiano a disposizione i fornelli, acondizione che detta diversificazione trattamentale risponda ad esigenze organizzative enon costituisca la spia della finalità di ottenere una maggiore afflittività della detenzione; enel compiere tale valutazione il giudice non può sostituirsi al legittimo esercizio della potestàriconosciuta all’amministrazione penitenziaria ai sensi dell’art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230 del2000.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 6 marzo2026, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato con riguardo al primo assorbente motivo.1. Invero, la giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, hastatuito da tempo che il reclamo-impugnazione di cui all'art. 35-bis, comma 4, ord. pen., puòessere proposto dall’Amministrazione penitenziaria, senza il patrocinio e l’assistenza dellaAvvocatura dello Stato (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Ministero della giustiziain proc. Tuttolomondo, Rv. 271648-01; conf., da ultimo, Sez. 1, n. 39289 del 4/10/2024,Ministero della giustizia, Rv. 287092-01, non mass. sul punto). Non si tratta, pertanto, diun’ipotesi di patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato (Sez. 1, n. 42452 del19/11/2021, Ministero della giustizia in proc. Santamaria, non mass.; Sez. 1, n. 42453 del19/11/2021, Ministero della giustizia in proc. Perfetto, non mass.).Le Sezioni Unite hanno sottolineato che «la natura pubblicistica della funzione svolta edil ruolo assunto in concreto dall'Amministrazione penitenziaria sono evenienze cheassumono rilevanza anche nella verifica delle modalità di partecipazione del soggettopubblico alla richiamata fase impugnatoria: le considerazioni ora svolte conducono, infatti, adescludere l'applicabilità delle disposizioni che riguardano l’impugnazione proposta per i soliinteressi civili (art. 573 cod. proc. pen.) dalle altre parti private presenti nel giudizio penale,come pure della norma che impone, nei casi da ultimo richiamati, il ministero di un difensore(art. 100 cod. proc. pen.), per la disomogeneità sostanziale dei termini di riferimento. Inassenza di ragioni limitative di ordine sistematico, derivanti dalle forme di partecipazionedelle parti private al processo penale, deve osservarsi che proprio il carattere unitario delprocedimento giurisdizionale di merito, complessivamente delineato dalle disposizioni di cuiall’art. 35-bis ord. pen., consente di affermare che la possibilità di costituzione informale daparte dell’Amministrazione, espressamente prevista dall’art. 35-bis, comma 1, ord. pen. nellafase promossa dal reclamo-istanza del detenuto, di competenza del magistrato disorveglianza, è legittima anche nella successiva fase del reclamo impugnazione, innanzi altribunale di sorveglianza, a mente del comma 4, dell’art. 35-bis cit.L’evidenziata semplificazione dell’esercizio del contraddittorio, delineata dal combinatodisposto degli artt. 35-bis, comma 1 e 35-ter, comma 1, ord. pen., deve ritenersi immanentenelle fasi di merito del procedimento giurisdizionale di prossimità di cui si tratta, compresa lafase del reclamo-impugnazione, che pure apre una fase in cui al tribunale di sorveglianzaspetta la rivalutazione del contenuto della prima decisione. Pertanto, risulta deformalizzato,anche in riferimento alle generali previsioni di cui al r.d. n. 1611 del 1933, il potere di reclamoai sensi del comma 4 dell’art. 35-bis ord. pen., che può essere esercitato da partedell’Amministrazione penitenziaria, senza l’assistenza dell’Avvocatura» (Sez. U, n. 3775 del21/12/2017, cit., in motiv. § 2.4).2. Ciò premesso, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dato applicazione alpregresso orientamento giurisprudenziale e, conseguentemente, ha dichiaratoinammissibile, in parte motiva e dispositiva, il reclamo del ministero che, invece, dovevadichiarare ammissibile in base al surrichiamato principio massimamente nomofilatticosurrichiamato.Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovoesame al Tribunale di Sorveglianza di Milano.L’annullamento della declaratoria di inammissibilità, tradottasi anche nella formuladecisoria dell’impugnato provvedimento, determina l’assorbimento del secondo motivo diricorso, relativo al merito della controversia.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11561/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1228/2026GIORGIO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]ANTONINO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro temporecon il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Statoavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza n. 11039/2025 emessa in data28/11/2025 (SIUS 2025/2028), notificata all’amministrazione il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiaratoinammissibile il reclamo proposto dal DAP avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] diSorveglianza di Milano, emessa in data 10/01/2022, che aveva accolto il reclamo propostodal detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen.presso la Casa di reclusione di Milano-Opera.1.1. La vicenda attiene alla mancata possibilità per i detenuti in regime differenziato diutilizzare fornello a gas, pentolame e accessori per la cottura dei cibi anche dalle ore 24.00alle ore 7.00 (dunque per ventiquattro ore) all’interno della cella (artt. 6 e 7 Circolare DAP n.3676/6126 del 2/10/2007).1.2. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Milano, con provvedimento del 10/01/2025, avevaaccolto il reclamo presentato dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] disponendo che, in conformità alla richiestadel detenuto, la Direzione della Casa di reclusione consentisse al medesimo di averedisponibilità, come previsto per i detenuti comuni, delle suppellettili anzidette per l’arcodell’intera giornata e, quindi, per ventiquattro ore.1.3. Il Tribunale di sorveglianza, col provvedimento in epigrafe, ha dichiaratoinammissibile il reclamo proposto dal DAP ritenendo che l’atto di impugnazione dovesseessere redatto dall’Avvocatura dello Stato e non personalmente da un funzionariodell’Amministrazione penitenziaria, richiamando il principio affermato da Sez. 1 n. 11247 del17/11/2016.1.4. Lo stesso Tribunale, pur avendo dichiarato l’inammissibilità del reclamo, entravanel merito della controversia.2. Ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato che ha articolato due motividi ricorso, qui di seguito trascritti negli stretti limiti necessari per la motivazione ex art. 173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,violazione o erronea applicazione degli artt. 35-bis, 35-ter, 41-bis, comma 2-quater, lett. a) eb), e 69, comma 6, ord. pen., nonché degli artt. 6 e 8 Circolare DAP n. 3676/6126 del2/10/2017.La difesa erariale richiama la giurisprudenza di legittimità più recente che, a SezioniUnite, ha riconosciuto all'Amministrazione la legittimazione ad impugnare autonomamente leordinanze emesse dai magistrati di sorveglianza senza il patrocinio e l'assistenzadell'Avvocatura dello Stato (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2018, dep. 2018, Tuttolomondo) e siduole dell’opposto principio, non più vivente, affermato dall’ordinanza impugnata.2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,violazione o erronea applicazione degli artt. 1, 35-bis, 35-ter, 41-bis, comma 2-quater, lett. a)e b), e 69, comma 6, ord. pen., nonché degli artt. 6 e 8 Circolare DAP n. 3676/6126 del2/10/2017.Poiché il Tribunale, pur dichiarando in rito l’inammissibilità dell’opposizione, nella partemotiva si è comunque espresso nel merito della controversia la difesa erariale ne denuncia ilvizio di violazione di legge, posto che dai granitici orientamenti di legittimità si ricavapacificamente il principio secondo il quale la previsione di fasce orarie, alla stregua delladiversa organizzazione del regime ex art. 41-bis ord. pen., rispetto agli altri regimi detentivi,non viola il principio di parità di trattamento solo per il fatto che i detenuti inseriti negli altricircuiti possono cuocere i cibi per tutto il tempo in cui abbiano a disposizione i fornelli, acondizione che detta diversificazione trattamentale risponda ad esigenze organizzative enon costituisca la spia della finalità di ottenere una maggiore afflittività della detenzione; enel compiere tale valutazione il giudice non può sostituirsi al legittimo esercizio della potestàriconosciuta all’amministrazione penitenziaria ai sensi dell’art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230 del2000.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 6 marzo2026, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato con riguardo al primo assorbente motivo.1. Invero, la giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, hastatuito da tempo che il reclamo-impugnazione di cui all'art. 35-bis, comma 4, ord. pen., puòessere proposto dall’Amministrazione penitenziaria, senza il patrocinio e l’assistenza dellaAvvocatura dello Stato (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Ministero della giustiziain proc. Tuttolomondo, Rv. 271648-01; conf., da ultimo, Sez. 1, n. 39289 del 4/10/2024,Ministero della giustizia, Rv. 287092-01, non mass. sul punto). Non si tratta, pertanto, diun’ipotesi di patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato (Sez. 1, n. 42452 del19/11/2021, Ministero della giustizia in proc. Santamaria, non mass.; Sez. 1, n. 42453 del19/11/2021, Ministero della giustizia in proc. Perfetto, non mass.).Le Sezioni Unite hanno sottolineato che «la natura pubblicistica della funzione svolta edil ruolo assunto in concreto dall'Amministrazione penitenziaria sono evenienze cheassumono rilevanza anche nella verifica delle modalità di partecipazione del soggettopubblico alla richiamata fase impugnatoria: le considerazioni ora svolte conducono, infatti, adescludere l'applicabilità delle disposizioni che riguardano l’impugnazione proposta per i soliinteressi civili (art. 573 cod. proc. pen.) dalle altre parti private presenti nel giudizio penale,come pure della norma che impone, nei casi da ultimo richiamati, il ministero di un difensore(art. 100 cod. proc. pen.), per la disomogeneità sostanziale dei termini di riferimento. Inassenza di ragioni limitative di ordine sistematico, derivanti dalle forme di partecipazionedelle parti private al processo penale, deve osservarsi che proprio il carattere unitario delprocedimento giurisdizionale di merito, complessivamente delineato dalle disposizioni di cuiall’art. 35-bis ord. pen., consente di affermare che la possibilità di costituzione informale daparte dell’Amministrazione, espressamente prevista dall’art. 35-bis, comma 1, ord. pen. nellafase promossa dal reclamo-istanza del detenuto, di competenza del magistrato disorveglianza, è legittima anche nella successiva fase del reclamo impugnazione, innanzi altribunale di sorveglianza, a mente del comma 4, dell’art. 35-bis cit.L’evidenziata semplificazione dell’esercizio del contraddittorio, delineata dal combinatodisposto degli artt. 35-bis, comma 1 e 35-ter, comma 1, ord. pen., deve ritenersi immanentenelle fasi di merito del procedimento giurisdizionale di prossimità di cui si tratta, compresa lafase del reclamo-impugnazione, che pure apre una fase in cui al tribunale di sorveglianzaspetta la rivalutazione del contenuto della prima decisione. Pertanto, risulta deformalizzato,anche in riferimento alle generali previsioni di cui al r.d. n. 1611 del 1933, il potere di reclamoai sensi del comma 4 dell’art. 35-bis ord. pen., che può essere esercitato da partedell’Amministrazione penitenziaria, senza l’assistenza dell’Avvocatura» (Sez. U, n. 3775 del21/12/2017, cit., in motiv. § 2.4).2. Ciò premesso, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dato applicazione alpregresso orientamento giurisprudenziale e, conseguentemente, ha dichiaratoinammissibile, in parte motiva e dispositiva, il reclamo del ministero che, invece, dovevadichiarare ammissibile in base al surrichiamato principio massimamente nomofilatticosurrichiamato.Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovoesame al Tribunale di Sorveglianza di Milano.L’annullamento della declaratoria di inammissibilità, tradottasi anche nella formuladecisoria dell’impugnato provvedimento, determina l’assorbimento del secondo motivo diricorso, relativo al merito della controversia. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza diMilano.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA].Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza diMilano.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]