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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 47569/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fui [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa ìl 29 novembre 2021 la Corte di Appello di Palermo ha conterniutu la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 25.02.2021 appellata da PURELLO Giampiere, con la quale quest'ultimo è stato ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 75, co. 1, D.Igs. n. 159/2011 e condannato alla pena di mesi tre di arresto.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - PURELLO Giampiero deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 75, co. 1, D.Igs. n. 159/2011, all'art. 192 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera riproposizione - peraltro in fatto - di temi vagliati in modo adeguato e senza alcun vizio in diritto nella decisione impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il P siden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fui [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa ìl 29 novembre 2021 la Corte di Appello di Palermo ha conterniutu la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 25.02.2021 appellata da PURELLO Giampiere, con la quale quest'ultimo è stato ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 75, co. 1, D.Igs. n. 159/2011 e condannato alla pena di mesi tre di arresto. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - PURELLO Giampiero deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 75, co. 1, D.Igs. n. 159/2011, all'art. 192 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera riproposizione - peraltro in fatto - di temi vagliati in modo adeguato e senza alcun vizio in diritto nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il P siden
Sentenza Cassazione n. 47569/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris