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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 03401/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi manifestamente infondati atteso che -avuto riguardo alle valutazioni spese dai giudici del merito nel ritenere l'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, la difesa muove da considerazioni del tutto fuorvianti (legando i parametri ponderali di riferimento ad ambiti diversi da quelli afferenti la sostanza detenuta dal ricorrente, certamente annoverabile tra le droghe pesanti) a fronte di un dato materiale ( il possesso di 20896 dosi singole di eroina che, considerato il grado di purezza, davano corpo a più 522 grammi di principio attivo riferito alla sostanza detenuta) letto non solo in termini di piena coerenza alle indicazioni di principio offerte da questa Corte (da ultimo ribadite dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14722 del 30/01/2020, Polito) avuto riguardo alla soglia minima indicata al di sotto della quale non è possibile configura l'aggravante in questione ma anche valutato alla luce di ulteriori profili argomentativi, diretti ad implementare il rilievo logico offerto dal dato ponderale a sostegno della ingente quantità, non altrimenti contrastate dal ricorso; -in relazione al ritenuto giudizio di equivalenza delle generiche con l'aggravante sopra considerata perché la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rílevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/9/2021.

Il Consigliere estensore fr [OSCURATO:PERSONA] to Pa Ì ò Raddusa ,7-'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi manifestamente infondati atteso che -avuto riguardo alle valutazioni spese dai giudici del merito nel ritenere l'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, la difesa muove da considerazioni del tutto fuorvianti (legando i parametri ponderali di riferimento ad ambiti diversi da quelli afferenti la sostanza detenuta dal ricorrente, certamente annoverabile tra le droghe pesanti) a fronte di un dato materiale ( il possesso di 20896 dosi singole di eroina che, considerato il grado di purezza, davano corpo a più 522 grammi di principio attivo riferito alla sostanza detenuta) letto non solo in termini di piena coerenza alle indicazioni di principio offerte da questa Corte (da ultimo ribadite dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14722 del 30/01/2020, Polito) avuto riguardo alla soglia minima indicata al di sotto della quale non è possibile configura l'aggravante in questione ma anche valutato alla luce di ulteriori profili argomentativi, diretti ad implementare il rilievo logico offerto dal dato ponderale a sostegno della ingente quantità, non altrimenti contrastate dal ricorso; -in relazione al ritenuto giudizio di equivalenza delle generiche con l'aggravante sopra considerata perché la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rílevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore fr [OSCURATO:PERSONA] to Pa Ì ò Raddusa ,7-'
Sentenza Cassazione n. 03401/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris