CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 ottobre 2025
Cassazione n. 27753/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
va di incompetenza – Doppia impugnazione (ordinaria e con regolamento di competenza) avente ad oggetto rispettivamente la statuizione sulle spese e quella sulla competenza – Effetti sulla regolazione delle spese dell’impugnazione ordinaria- Questione processuale di particolare rilevanza-Configurabilità. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere – Rel. Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron. R.G.N. 21741/2021 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorsoiscritto al n. 21741 /20 2 1 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];rappresentat o e difes o da sé medesimo, ex art. 86 cod. proc. civ.;con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat o e difes o da sé medesimo, ex art. 86 cod. proc. civ., nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura telematicamente allegata; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- per la cassazione della sentenzan. 1257/2021 della CORTE d’APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 4 agosto 2021; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.con ricorso del 24 maggio 2017 [OSCURATO:PERSONA] impugnò di invalidità e inefficacia, dinanzi al Tribunale di Ravenna, il contratto con cui suo padre, [OSCURATO:PERSONA], qualche mese prima della morte, avvenuta il 26 dicembre 2016, aveva concesso in comodato ventennale a suo fratello, [OSCURATO:PERSONA], un immobile ubicato nel Comune di Cervia, Frazione di [OSCURATO:PERSONA]; 2.costituitosi il convenuto e intervenuti in giudizio altri soggetti, con ordinanza del 7 agosto 2018, il Tribunale di Ravenna, in accoglimento dell’eccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarò la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Forlì, senza provvedere sulle spesee rinviandone la liquidazione “al definitivo”; 3.questa ordinanza fu impugnata con regolamento di competenza da [OSCURATO:PERSONA], che censurò la statuizione declinatoria della competenza, e con appello da [OSCURATO:PERSONA] , che censurò il capo accessorio sulle spese, dolendosi che le stesse non fossero state liquidate in suo favore, quale parte vittoriosa; 4.investita di questa impugnazione, la Corte d’ appello di Bologna – preso atto della pendenza, presso la Corte di cassazione , del regolamento di competenza proposto avverso la medesima ordinanza da [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo al carattere pregiudiziale della relativa decisione –dispose che il giudizio fosse sospeso ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.; 5.dopo che questa Corte di legittimità, con ordinanza 9/06/2020, n. 10936, ebbe dichiarato la competenza del Tribunale di Ravenna in accoglimentodel ricorso per regolamento di competenza proposto da [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo provvide allariassunzione del giudizio ; 6. c on sentenza 4 agosto 2021, n. 1257, la Corte d’ appello di Bologna ha dichiarato «nulla doversi provvedere da parte di questa Corte», ritenendo di n on dover provvedere né sul merito dell’impugnazione, né sulle spese del relativo giudizio; la Corte territoriale ha al riguardo osservato che, sebbene fosse originariamente « ammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA], vittorioso sulla questione di competenza , diretto ad ottenere la rifusione delle spese processuali sulle quali il giudice dichiaratosi incompetenteaveva omesso di pronunciare», tuttavia, una volta sopravvenuta l’ordinanza della Corte di legittimità che aveva confermato l a competenza del giudice inizialmente adìto, alle spese della fase precedente a tale ordinanza avrebbe dovuto provve dere quest’ultimo, all’esito del giudizio riassunto, nel quale avrebbero conservato rilevanza gli atti compiuti sino al provvedimento di incompetenza cassato; tra gli atti della fas e precedente alla cassazione dell’ordinanza di incompetenza sarebbero rientrati anche quelli relativi al giudizio d’ appello , con conseguentedevoluzione al Tribunale di Ravenna della competenza a provvedere sulle relative spes e , in sede di decisone definitiva sulla causariassunta; 7. avverso la sentenza della Corte bolognese ha proposto ricorso per cassazione CarloZauli, sulla base di tre motivi; ha risposto con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale. il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte; le partihanno depositato memoria. Considerato che: 1.1.con il primo motivo viene denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazionee falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. ; il ricorrente sostiene che l’affermazione della Corte territoriale – secondo cui la liquidazione delle spese del giudizio d’ appello spetterebbeal Tribunale di R avenna, all ’ esito del giudizio riassunto in seguito all’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza , quale giudice competente a regolare le spese relative all’intera fase svoltasidinanzi ad esso sino all’erronea dichiarazione di incompetenza –si porrebbe in palese contrasto con la regola stabilita dall’art. 91 cod . proc. civ., ai sensi della quale, il giudice, con la sentenza che chiude il processo dinanzi a lui , condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquid a l’ammontare insieme con gli onorari di difesa; questa regola – soggiunge il ricorrente – avreb be dovuto essere applicata nella fattispecie, avuto riguardo alla circostanza che la soccombenzapuò essere determinata anche d a ragioni processuali e che con la sentenza impugnata la Corte territoriale ha effettivamente emesso una pronuncia conclusiva del processo dinanzi a sé; d’altra parte, al Tribunale di Ravenna , quale giudice di prime cure , non avrebbepotuto essere rimessa la liquidazione delle spese di una fase superiore, della quale, tra l’altro, non aveva avuto cognizione; 1.2. c on i l secondo motivo viene nuovamente denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la viol a zione dell’art. 91 cod. proc. civ., unitamente all’ er r or in iudicando in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nell ’interpretazione dell e pronunce di legittimità citate a fondamento dellapropria statuizione ; il ricorrente –premesso che la Corte d’appello ha fondato la propria decisione sui principi affermati dalla sentenza n. 14205 /2 005 delle Sezioni Unite di questa Corte, nonché dalle sentenzen. 10636/2007 e 16552/2008, emesse a sezione semplice– reputa che tali decisioni non sarebbero«pertinenti al caso di specie » ; dopo avertrascrittostralci della motivazione della citata C ass. , Sez. Un., n.14205/2005,sostiene che proprio il principio affermato da C ass. n. 10636/2007e ribadito da Cass. n. 16552/2008 (nella quale tuttavia «non si trattava di un giudi zio d’appello sulle s p ese ») – s econdo i l quale, accolto il regolamento di competenza, la Corte di cassazione deve provvederesulle spese del giudizio di legittimità ma non su quelle relative allafase svoltasi innanzi al giudice dichiaratosi incompetente – implicherebbe che, nella fattispecie , alle spese dell a fase di impugnazione avrebbe dovuto provvedere la Corte d’ appello con l a sentenza conclusiva del relativo giudizio, non potendo il Tribunale di Ravenna « pronunciare circa spese che non si riferiscono alla fase dinnanzi a tale AGO proposto»; 1.3.c on il terzo motivo viene denunciato, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., error in procedendo, nullità della sentenza. [OSCURATO:PERSONA], ribadito che il giudiziod’appello si sarebbe concluso con la soccombenza di [OSCURATO:PERSONA], sia p ure per motivi processuali, censura l’errorin procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte bolognese nel rimettere la liquidazione delle spese d el giudizio al Tribunale ravennate; 2. imotivi di ricorso pongono la questione se , in ipotesi di doppia impugnazione (ordinaria e con regolamento di competenza) del provvedimento dichiarativo di incompetenza con omessa liquidazione delle spese, il giudice della prima, dopo aver sospesola causa ex art.295 cod. proc. civ., in ragionedel caratterepregiudiziale della decisione sulla seconda, a seguito di riassunzione dopo l’ accoglimento dell’istanza di regolamentodi competenza, sia tenuto , con la sentenza conclusiva del giudizio di impugnazioneordinaria, a regolare le relative spese, in conformità al disposto di cui all’art. 91 cod. proc. civ.,o se su di esse debba provvedere, con la sentenza definitiva all’esito del giudizio riassunto, il giudice già dichiaratosi erroneamente incompetente, avuto riguardo al complessivo esito dello stesso; 3.la questione, di peculiare rilievo processuale, trova un aggancio dogmatico nei principii affermati da Cass., Sez. Un. , 6/07/2005, n. 14205, consolidatisi nelle successive pronunceconformi,rese a sezione semplice; essa, tuttavia, non consta essere mai stata affrontata negli specifici termini dalla giurisprudenza di questa Corte; ritiene pertanto il Collegio che sussistano i presupposti per la sua trattazionein pubblica udienza, sentite le difese delle parti ed acquisiti l’avviso e le richieste del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] dispone la trattazione della causa in pubblica udienza , previorinv