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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 34530/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto pluriaggravato di furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen., piuttosto che nella fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen., è inedito: esso non risulta, infatti, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, e neppure dall'atto di appello.

Pertanto, non avendo la ricorrente formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto, e trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all'uso della discrezionalità del giudice), non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 settembre 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto pluriaggravato di furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen., piuttosto che nella fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen., è inedito: esso non risulta, infatti, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, e neppure dall'atto di appello. Pertanto, non avendo la ricorrente formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto, e trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all'uso della discrezionalità del giudice), non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 34530/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris