CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12050/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1.Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di furto aggravato, minaccia aggravata e lesioni; vista la memoria depositata dalla difesa del ricorrente, in vista dell'udienza, con cui si ribadiscono ed ulteriormente precisano i motivi di ricorso; letta anche la memoria di parte civile e le conclusioni con nota spese; 2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge in ordine agli artt. 120 cod. pen. e 336 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto si basa sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, la quale ha costantemente affermato che il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975-01); 3.Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancanza assoluta di motivazione e la correlata violazione di norme processuali in ordine, in primo luogo, alla procedura seguita, durante la fase delle indagini, per l'individuazione dell'autore del reato, in secondo luogo, alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di furto e, infine, ai criteri seguiti nella commisurazione delle statuizioni civili, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 7-9). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); 4.Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza della motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto in riferimento al delitto di furto è manifestamente