Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31778/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni delle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. ZANOTTI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Daniel [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano, in data 13 giugno 2022, ha confermato la sentenza emessa, in data 22 febbraio 2021, dal Tribunale di Milano che lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2.

Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato.

I giudici di merito, con motivazione apodittica, si sarebbero limitati a ritenere inattendibile la versione dei fatti fornita dall'imputato, senza tenere conto del fatto che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di aver acquistato il telefono in questione, da un soggetto di nazionalità marocchina.

La condotta del ricorrente, in considerazione delle logiche e convergenti dichiarazioni del DIPANDA e del [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe idonea a perfezionare il reato di ricettazione in quanto successiva alla ricezione del telefono di provenienza delittuosa da parte del [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello inerente alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione.

La Corte di merito, limitandosi a condividere il giudizio espresso dal Tribunale, non ha valutato e confutato in alcun modo la censura difensiva in ordine alla carenza del dolo di ricettazione, dolo erroneamente desunto dal primo giudice dalla mancata indicazione della provenienza della cosa posseduta, affermazione che non terrebbe coto di quanto dichiarato dal DIPANDA in ordine all'acquisto del telefono da parte del [OSCURATO:PERSONA] con conseguente travisamento per omissione della prova dichiarativa.

4. In data 17 aprile 202, il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.

6. La Corte territoriale ha affermato la responsabilità penale del ricorrente esclusivamente in considerazione di due elementi logico-fattuali: l'inserimento in data 9 dicembre 2019 di una sim card in uso all'imputato nel telefono rubato a [OSCURATO:PERSONA] in data 4 dicembre 2019 e la ritenuta inattendibilità della versione dei fatti prospettata dall'imputato il quale ha riferito di aver inserito la sim nel telefono in questione solo per verificarne il funzionamento.

Appare evidente che detta motivazione comprova esclusivamente che il ricorrente ha avuto nella sua disponibilità il telefono sottratto alla persona offesa per la sola giornata del 9 dicembre 2019 ma non fornisce elementi logico- probatori idonei a comprovare che lo stesso abbia ricevuto lo smartphone nella consapevolezza della sua provenienza delittuosa.

La conclusione cui giunge la Corte territoriale è simile, ad un'inaccettabile attribuzione di responsabilità oggettiva, derivata da indizi sopravvalutati, in senso non conforme alla giurisprudenza di legittimità.

Deve esser, quindi, evidenziato che la valenza solo possibilistica degli indizi raccolti non evolve verso una visione complessiva unitaria e dotata di elevato grado di credibilità razionale nel senso della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio dell'imputato.Il criterio di attribuzione della responsabilità cui ha fatto ricorso il giudice d'appello, aderendo ad analoga impostazione della sentenza di primo grado, si fonda su di un inaccettabile parametro di consistente verosimiglianza, che non corrisponde al canone normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale.

Le motivazioni sia della sentenza di primo grado che di quella d'appello si basano su un argomentare che mette apoditticamente in linea le circostanze di fatto sopra indicate per dedurne un quadro indiziario di tale gravità da fondare la responsabilità penale dell'imputato.

Tuttavia, il nesso motivazionale utilizzato appare molto labile e sostanzialmente frutto di un salto logico; è evidente, invece, come la Corte di merito avrebbe dovuto interrogarsi sulla valenza della prova indiziaria a superare il vaglio del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio necessario per fondare l'accusa ai sensi dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e, in ogni caso, avrebbe dovuto dar conto del collegamento dei due indizi -di per sé non determinanti, neppure se combinati tra loro- con la sicura responsabilità del ricorrente.

Il rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sottende, infatti, una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa del compendio probatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e dia conto dunque delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l'assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative, adeguatezza motivazionale non riscontrabile nel caso di specie.

6.1. La Corte territoriale ha inspiegabilmente ignorato le dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] il quale ha espressamente affermato di aver acquistato il telefono in questione «nei pressi della stazione ferroviaria di Legnano al costo di 150,00 euro da una persona di nazionalità marocchina di corporatura magra, alto circa 1.90» (vedi verbale di sommarie informazioni datato 6 febbraio 2019 allegato al ricorso dell'imputato); i giudici di appello, pur in presenza di specifica doglianza nell'atto di gravame, non hanno in alcun modo valutato il contenuto delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] con conseguente omessa valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (Sez. 6, Sentenza n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457 - 01, da ultimo Sez. 1, n. 21500 del 02/02/2023, Spinelli, non massimata), tanto più rilevante nella fattispecie perché di contenuto potenzialmente suscettibile di disarticolare l'intero ragionamento su cui si fonda la sentenza o quantomeno di determinare al suo interno sostanziali incompatibilità di tipo logico.6.2.

La motivazione è, altresì, del tutto mancante in ordine al motivo di appello con il quale il ricorrente aveva lamentato la carenza di prova in ordine alla consapevolezza da parte del DIPANDA della provenienza delittuosa del telefono in cui lo stesso ha inserito la sim card nella sua disponibilità.

I giudici di appello sono, quindi, incorsi nel vizio di motivazione, il quale si ha non soltanto quando vi sia un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive - come nella specie - di completezza in relazione alle specifiche doglianze, dotate del requisito della decisività, formulate dall'interessato con i motivi di appello (Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801 - 01; Sez. 4, n. 2650 del 21/12/2022, Imparato, non massimata).

6.3. In conclusione, deve darsi atto che gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria non sono idonei a dimostrare la penale responsabilità del DIPANDA in ordine al reato di ricettazione, anche e soprattutto in considerazione della mancanza di elementi da cui desumere la falsità delle dichiarazioni confessorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] nonché la consapevolezza da parte del ricorrente della provenienza delittuosa del telefono in questione.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l'imputato va assolto per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato va assolto per non aver commesso il fatto.

Sentenza c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni delle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. ZANOTTI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Daniel [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano, in data 13 giugno 2022, ha confermato la sentenza emessa, in data 22 febbraio 2021, dal Tribunale di Milano che lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. I giudici di merito, con motivazione apodittica, si sarebbero limitati a ritenere inattendibile la versione dei fatti fornita dall'imputato, senza tenere conto del fatto che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di aver acquistato il telefono in questione, da un soggetto di nazionalità marocchina. La condotta del ricorrente, in considerazione delle logiche e convergenti dichiarazioni del DIPANDA e del [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe idonea a perfezionare il reato di ricettazione in quanto successiva alla ricezione del telefono di provenienza delittuosa da parte del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello inerente alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione. La Corte di merito, limitandosi a condividere il giudizio espresso dal Tribunale, non ha valutato e confutato in alcun modo la censura difensiva in ordine alla carenza del dolo di ricettazione, dolo erroneamente desunto dal primo giudice dalla mancata indicazione della provenienza della cosa posseduta, affermazione che non terrebbe coto di quanto dichiarato dal DIPANDA in ordine all'acquisto del telefono da parte del [OSCURATO:PERSONA] con conseguente travisamento per omissione della prova dichiarativa. 4. In data 17 aprile 202, il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. 5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. 6. La Corte territoriale ha affermato la responsabilità penale del ricorrente esclusivamente in considerazione di due elementi logico-fattuali: l'inserimento in data 9 dicembre 2019 di una sim card in uso all'imputato nel telefono rubato a [OSCURATO:PERSONA] in data 4 dicembre 2019 e la ritenuta inattendibilità della versione dei fatti prospettata dall'imputato il quale ha riferito di aver inserito la sim nel telefono in questione solo per verificarne il funzionamento. Appare evidente che detta motivazione comprova esclusivamente che il ricorrente ha avuto nella sua disponibilità il telefono sottratto alla persona offesa per la sola giornata del 9 dicembre 2019 ma non fornisce elementi logico- probatori idonei a comprovare che lo stesso abbia ricevuto lo smartphone nella consapevolezza della sua provenienza delittuosa. La conclusione cui giunge la Corte territoriale è simile, ad un'inaccettabile attribuzione di responsabilità oggettiva, derivata da indizi sopravvalutati, in senso non conforme alla giurisprudenza di legittimità. Deve esser, quindi, evidenziato che la valenza solo possibilistica degli indizi raccolti non evolve verso una visione complessiva unitaria e dotata di elevato grado di credibilità razionale nel senso della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio dell'imputato.Il criterio di attribuzione della responsabilità cui ha fatto ricorso il giudice d'appello, aderendo ad analoga impostazione della sentenza di primo grado, si fonda su di un inaccettabile parametro di consistente verosimiglianza, che non corrisponde al canone normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale. Le motivazioni sia della sentenza di primo grado che di quella d'appello si basano su un argomentare che mette apoditticamente in linea le circostanze di fatto sopra indicate per dedurne un quadro indiziario di tale gravità da fondare la responsabilità penale dell'imputato. Tuttavia, il nesso motivazionale utilizzato appare molto labile e sostanzialmente frutto di un salto logico; è evidente, invece, come la Corte di merito avrebbe dovuto interrogarsi sulla valenza della prova indiziaria a superare il vaglio del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio necessario per fondare l'accusa ai sensi dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e, in ogni caso, avrebbe dovuto dar conto del collegamento dei due indizi -di per sé non determinanti, neppure se combinati tra loro- con la sicura responsabilità del ricorrente. Il rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sottende, infatti, una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa del compendio probatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e dia conto dunque delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l'assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative, adeguatezza motivazionale non riscontrabile nel caso di specie. 6.1. La Corte territoriale ha inspiegabilmente ignorato le dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] il quale ha espressamente affermato di aver acquistato il telefono in questione «nei pressi della stazione ferroviaria di Legnano al costo di 150,00 euro da una persona di nazionalità marocchina di corporatura magra, alto circa 1.90» (vedi verbale di sommarie informazioni datato 6 febbraio 2019 allegato al ricorso dell'imputato); i giudici di appello, pur in presenza di specifica doglianza nell'atto di gravame, non hanno in alcun modo valutato il contenuto delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] con conseguente omessa valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (Sez. 6, Sentenza n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457 - 01, da ultimo Sez. 1, n. 21500 del 02/02/2023, Spinelli, non massimata), tanto più rilevante nella fattispecie perché di contenuto potenzialmente suscettibile di disarticolare l'intero ragionamento su cui si fonda la sentenza o quantomeno di determinare al suo interno sostanziali incompatibilità di tipo logico.6.2. La motivazione è, altresì, del tutto mancante in ordine al motivo di appello con il quale il ricorrente aveva lamentato la carenza di prova in ordine alla consapevolezza da parte del DIPANDA della provenienza delittuosa del telefono in cui lo stesso ha inserito la sim card nella sua disponibilità. I giudici di appello sono, quindi, incorsi nel vizio di motivazione, il quale si ha non soltanto quando vi sia un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive - come nella specie - di completezza in relazione alle specifiche doglianze, dotate del requisito della decisività, formulate dall'interessato con i motivi di appello (Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801 - 01; Sez. 4, n. 2650 del 21/12/2022, Imparato, non massimata). 6.3. In conclusione, deve darsi atto che gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria non sono idonei a dimostrare la penale responsabilità del DIPANDA in ordine al reato di ricettazione, anche e soprattutto in considerazione della mancanza di elementi da cui desumere la falsità delle dichiarazioni confessorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] nonché la consapevolezza da parte del ricorrente della provenienza delittuosa del telefono in questione. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l'imputato va assolto per non aver commesso il fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato va assolto per non aver commesso il fatto. Sentenza c
Sentenza Cassazione n. 31778/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris