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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40832/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Benossa) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5,d.P.R. n. 309 del 1990 ed alla mancata assoluzione per uso personale della sostanza drogante nonché manifestamente infondati con riferimento alla sussistenza di presunti vizi di motivazione, che si presenta, per contro, congrua ancorché sintetica.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 s t mbre 2024 Il consiglie e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Benossa) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5,d.P.R. n. 309 del 1990 ed alla mancata assoluzione per uso personale della sostanza drogante nonché manifestamente infondati con riferimento alla sussistenza di presunti vizi di motivazione, che si presenta, per contro, congrua ancorché sintetica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 s t mbre 2024 Il consiglie e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40832/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris