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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 03456/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 38017-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 370/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 18/10/2019; F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 38017/2019 Numero sezionale 10210/2021 Numero di raccolta generale 3456/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d'appello di Caltanissetta, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto «vittima del dovere», alla riliquidazione dell’assegno ex art. 2 della legge nr. 407 del 1998 nella misura di euro 500,00;

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza affidandosi ad un motivo;

3. il Ministero ha resistito, con controricorso;

4. entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente - ai sensi dell’art. 360 nr. cod.proc.civ.- deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1, comma 562, della legge nr. 266 del 2005 e dell’art. 1, comma (1) lett. a, del d.p.r. nr. 243 del 2006 è fondato;

4. le Sezioni Unite, con la sentenza 27 marzo 2017, n. 7761, hanno precisato che in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost., come risulta dal diritto vivente rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria;

6. tali principi, ribaditi da Cass. nr. 19036 del 2019 e, più di recente, da Cass. nr. 24956 del 2021, sono stati, invece, disattesi dalla decisione impugnata; Ric. 2019 n. 38017 sez.

ML - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 38017/2019 Numero sezionale 10210/2021 Numero di raccolta generale 3456/2022 Data pubblicazione 03/02/2022

7. il ricorso deve essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che dovrà uniformarsi ai principi sopra indicati;

8. il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese della presente fase del giudizio; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 16 novembre 2021.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 38017 sez.

ML - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 38017-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 370/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 18/10/2019; F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 38017/2019 Numero sezionale 10210/2021 Numero di raccolta generale 3456/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Caltanissetta, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto «vittima del dovere», alla riliquidazione dell’assegno ex art. 2 della legge nr. 407 del 1998 nella misura di euro 500,00; 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza affidandosi ad un motivo; 3. il Ministero ha resistito, con controricorso; 4. entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente - ai sensi dell’art. 360 nr. cod.proc.civ.- deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1, comma 562, della legge nr. 266 del 2005 e dell’art. 1, comma (1) lett. a, del d.p.r. nr. 243 del 2006 è fondato; 4. le Sezioni Unite, con la sentenza 27 marzo 2017, n. 7761, hanno precisato che in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost., come risulta dal diritto vivente rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria; 6. tali principi, ribaditi da Cass. nr. 19036 del 2019 e, più di recente, da Cass. nr. 24956 del 2021, sono stati, invece, disattesi dalla decisione impugnata; Ric. 2019 n. 38017 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 38017/2019 Numero sezionale 10210/2021 Numero di raccolta generale 3456/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 7. il ricorso deve essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che dovrà uniformarsi ai principi sopra indicati; 8. il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese della presente fase del giudizio; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 16 novembre 2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 38017 sez. ML - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A
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