CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 marzo 2025
Cassazione n. 11016/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26023-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 5145/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/09/2020 R.G.N. 4761/2019; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.26023/2020 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Con la sentenza n. 5145/2020 del 15/09/2020 il Tribunale di Roma, sezione lavoro, dichiarava l’insussistenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] a procedere ad esecuzione forzata in forza della sentenza n. 5622/2011 con conseguente diritto dell’INPS alla restituzione delle somme già assegnate e condannava gli opposti al pagamento delle spese di lite. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]. L’INPS si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura e chiedendo il rigetto dell’impugnazione. 3. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa ed in essa ha chiesto che il giudizio fosse rimesso al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ. perché l’INPS non avrebbe notificato l’opposizione esecutiva ai terzi pignorati con conseguente violazione del litisconsorzio necessario. 4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. In via preliminare occorre valutare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura sollevata dal controricorrente. Secondo l’INPS la procura conferita dai ricorrenti al difensore costituito sarebbe nulla perché non recherebbe alcun riferimento alla sentenza impugnata e perché descriverebbe attività tipiche dei giudizi di merito piuttosto che del giudizio di legittimità. 1.1. L’eccezione è infondata. Assumono rilievo i seguenti principi in relazione alla specialità della procura enunciati da questa Corte negli ultimi anni: in tema di ricorso percassazione, il requisito della specialità dellaprocura, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 365 c.p.c., è integrato, indipendentemente dal suo contenuto, dalla congiunzione (c.d. collocazione topografica) realizzata dall'avvocato, ex art. 83, comma 3, c.p.c., tra laprocura rilasciata su foglio separato con firma autenticata e l'atto cui si riferisce, e quindi anche se laprocura non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all'attività professionale tipica del giudizio di legittimità, ed il suo conferimento non sia antecedente alla pubblicazione di detto provvedimento o successivo alla notificazione del ricorso (Cass., sez. L., 27/03/2024,n. 8334 ); in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso (Cass. Sez. U.19/01/2024,n. 2075 ); in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti (Cass., Sez.U, 09/12/2022,n. 36057 ); in tema di giudizio di legittimità, la nullità della procura speciale - rilasciata nella specie su atto congiunto al ricorso -è determinata dal contestuale ricorrere di quattro circostanze: riferimento ad attività tipiche del giudizio dimerito; mancanza della indicazione della data; mancanza della indicazione del numero e dell'anno del provvedimento impugnato; mancanza di una proposizione esplicita di conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione (Cass sez.2 , 18/07/2023, n. 20896 ). 1.2. Orbene, la procura speciale conferita dai ricorrenti è materialmente congiunta al ricorso, reca l’intestazione relativa al giudizio di cassazione, pur senza indicarne gli estremi, e le firme autografe dei ricorrenti sono autenticate dal difensore in calce alla procura e nel medesimo contesto così da consentire di ricondurre il conferimento dei poteri al giudizio di legittimità e al ricorso quale atto introduttivo di esso; la procura reca una descrizione dei poteri conferiti rispondente alle facoltà tipiche dei giudizi di merito ma tale circostanza, alla luce dei principi di diritto richiamati, non è di per sé idonea ad escludere la specialità di essa. 2. Nella memoria conclusiva la parte ricorrente ha sollecitato la cassazione della sentenza impugnata per violazione del litisconsorzio necessario. Si tratta, peraltro, di questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. 2.1. Nel giudizio di opposizione all’esecuzione instaurato innanzi al Tribunale di Roma, l’INPS in qualità di opponente non ha convenuto in giudizio, oltre ai creditori procedenti, i terzi pignorati; la relativa circostanza è incontroversa tra le parti. 2.2. Orbene, assumono rilievo i seguenti, pacifici, principi di diritto: in tema di espropriazione pressoterzi, la sussistenza dellitisconsorzio necessario tra creditore, debitore eterzo pignorato, allorquando la fase di merito sia stata tempestivamente introdotta nei confronti di uno solo di essi, impone al giudice di quest'ultima di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., mentre, ai fini del rispetto della struttura bifasica del procedimento, è sufficiente che la fase sommaria si sia svolta nei confronti di uno solo dei legittimati passivi, nei cui confronti sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo (Cass. 18/10/2022,n. 30491 ). Ed ancora: in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato. (Cass.18/05/2021, n. 13533 ). 2.3. Sussistendo la violazione del litisconsorzio necessario e la sentenza va cassata con rimessione al Tribunale di Roma che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Roma che statui