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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15308/2026

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ante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato .-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazion.866/2020 depositata il 17/02/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 16157/2020Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 15308/2026Data pubblicazione 20/05/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.210,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 15/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato .-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazion.866/2020 depositata il 17/02/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 16157/2020Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 15308/2026Data pubblicazione 20/05/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.210,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 15/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15308/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris