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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 1978

Cassazione n. 21009/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/03/1978 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Ritenuto in fatto 1.E' stata impugnata la sentenza della Corte d'appello di Roma del 3 novembre 2023, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina, ha riqualificato il reato di bancarotta fraudolenta documentale originariamente contestato a [OSCURATO:PERSONA], già amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] dichiarata fallita il 28 ottobre 2016, in quello di bancarotta documentale semplice, con la rideterminazione in melius della pena principale e di quelle accessorie fallimentari. 2.Ha promosso ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore abilitato, che ha dedotto un unico motivo, fondato sull'assunta violazione dell'art. 163 cod. pen., anche per i riflessi che l'accoglimento della ragione di impugnazione produrrebbe sulla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessagli con sentenza del Tribunale di Udine, irrevocabile il 13 giugno 2014, statuita dalla sentenza di primo grado - che lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione in relazione all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, poi derubricata in sede di gravame - ai sensi dell'art. 168 cod. pen..

In sostanza, il ricorrente ha lamentato che la Corte territoriale avrebbe dovuto "valutare la concessione di tale beneficio e motivare l'eventuale rifiuto con una disamina della personalità dell'imputato e della possibilità di reiterazione"; in conseguenza del suo riconoscimento, avrebbe dovuto annullare la revoca di quello concesso dal Tribunale di Udine.

Considerato in diritto 1.11 primo motivo di ricorso, che assume carattere assorbente, è fondato.

2. La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è riservata alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ai sensi dell'art. 164 cod. pen., che richiama - a sua volta - i diversi e variegati parametri di riferimento di cui all'art. 133 cod. pen.; suo presupposto indefettibile è rappresentato dalla prognosi favorevole in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati.

L'art. 597 comma 5 cod. proc. pen. attribuisce tuttavia al giudice di secondo grado, in deroga al principio devolutivo, il potere di applicare "anche di ufficio la sospensione condizionale della pena" e il risalto della peculiarità di tale previsione normativa è accentuato dal connotato eminentemente discrezionale dello scrutinio che il giudice è chiamato a svolgere.

2.1. Il tema dell'apparente interferenza tra l'assegnazione del potere di concessione della sospensione condizionale e la prescrizione dell'obbligo, imposto al giudice di secondo grado, di esaminare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio che non sia stato invocato con i motivi di gravame è stato puntualmente esaminato dalla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, che ne hanno illustrato la concreta ragionevolezza con particolare riferimento ai casi in cui sia sopravvenuta l'attualità dei presupposti di applicazione dei benefici di legge, non sussistenti nel primo giudizio.

La sentenza del massimo consesso ha dunque ritenuto che sia corretto riconoscere l'esercizio del potere del giudice di appello, in tema di applicazione dei benefici di legge (o di una o più attenuanti), come un "dovere", in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l'esercizio, tanto più se divenuti attuali proprio nel giudizio di appello.

E' stato allora precisato che tale potere-dovere, che espressamente attribuisce al giudice di vagliare "di ufficio", ai sensi dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., la possibilità di concessione della sospensione condizionale non postula, per definizione, la necessaria iniziativa o sollecitazione di parte, espressa in una richiesta specifica anche solo in sede di conclusioni nel giudizio di appello; purtuttavia, il dovere di delibazione deve essere contemperato con il suo profilo di "eccezionalità" rispetto ai principi generali che governano il giudizio di appello e con il contenuto "discrezionale" del suo oggetto, che richiede valutazioni di puro merito.

La composizione tra i diversi tratti distintivi così delineati è stata enunciata dalla giurisprudenza nel principio in base al quale il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non possa costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, salvo il caso in cui l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello (sez.

U Salerno, cit.; sez.4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596; conf. per il principio espresso, sez. 1 n. 44188 del 20/09/2023, T., Rv. 285413).

2.2. Orbene, nel caso sottoposto all'attenzione di questa Corte la difesa dell'imputato ha richiesto, in sede di formulazione delle conclusioni, il riconoscimento della sospensione condizionale della pena in caso di conferma dell'affermazione di responsabilità, come risulta testualmente dal verbale di udienza, compulsato dal collegio per effetto della deduzione, con il motivo di ricorso, di un error in procedendo; la Corte territoriale non si è espressa sulla richiesta ed anzi, nella parte motiva della sentenza ha dato esclusiva contezza dell'istanza di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, che il difensore ha bensì formalizzato, ma in via ulteriormente subordinata rispetto all'invocata sospensione condizionale della pena; la lacuna della motivazione della pronuncia è vieppiù accentuata dal fatto che la sentenza di secondo grado ha accolto il motivo di gravame relativo alla riqualificazione del reato di bancarotta documentale fraudolenta in bancarotta semplice ed ha sensibilmente ridotto la pena comminata, così da attualizzare i presupposti di uno specifico vaglio della richiesta di sospensione condizionale formalmente avanzata in sede di discussione.

Del resto, proprio la residua domanda di sostituzione della pena detentiva con la sanzione del lavoro di pubblica utilità consente di interpretare l'iniziativa difensiva nel suo complesso come volta, in principalità, ad ottenere il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale, che ha per suo fondamento il principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, al pari dell'ammissione alle sanzioni di cui all'art. 20 bis cod. pen., alternative alla esecuzione della pena detentiva carceraria. 3.Ai sensi dell'art. 624 comma 1 cod. proc. pen., deve darsi atto che la sentenza ha acquisito autorità di cosa giudicata a riguardo dell'affermazione di penale responsabilità e della determinazione del trattamento sanzionatorio, salva la necessità di riesame del solo profilo che attiene alla concessione, o meno, della sospensione condizionale, in relazione alla quale la Corte territoriale valuterà se sia possibile formulare prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento dell'imputato, in base ai criteri indicati dall'art. 133 cod. pen..

P.Q.M. \ 3 annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/03/1978 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1.E' stata impugnata la sentenza della Corte d'appello di Roma del 3 novembre 2023, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina, ha riqualificato il reato di bancarotta fraudolenta documentale originariamente contestato a [OSCURATO:PERSONA], già amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] dichiarata fallita il 28 ottobre 2016, in quello di bancarotta documentale semplice, con la rideterminazione in melius della pena principale e di quelle accessorie fallimentari. 2.Ha promosso ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore abilitato, che ha dedotto un unico motivo, fondato sull'assunta violazione dell'art. 163 cod. pen., anche per i riflessi che l'accoglimento della ragione di impugnazione produrrebbe sulla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessagli con sentenza del Tribunale di Udine, irrevocabile il 13 giugno 2014, statuita dalla sentenza di primo grado - che lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione in relazione all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, poi derubricata in sede di gravame - ai sensi dell'art. 168 cod. pen.. In sostanza, il ricorrente ha lamentato che la Corte territoriale avrebbe dovuto "valutare la concessione di tale beneficio e motivare l'eventuale rifiuto con una disamina della personalità dell'imputato e della possibilità di reiterazione"; in conseguenza del suo riconoscimento, avrebbe dovuto annullare la revoca di quello concesso dal Tribunale di Udine. Considerato in diritto 1.11 primo motivo di ricorso, che assume carattere assorbente, è fondato. 2. La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è riservata alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ai sensi dell'art. 164 cod. pen., che richiama - a sua volta - i diversi e variegati parametri di riferimento di cui all'art. 133 cod. pen.; suo presupposto indefettibile è rappresentato dalla prognosi favorevole in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati. L'art. 597 comma 5 cod. proc. pen. attribuisce tuttavia al giudice di secondo grado, in deroga al principio devolutivo, il potere di applicare "anche di ufficio la sospensione condizionale della pena" e il risalto della peculiarità di tale previsione normativa è accentuato dal connotato eminentemente discrezionale dello scrutinio che il giudice è chiamato a svolgere. 2.1. Il tema dell'apparente interferenza tra l'assegnazione del potere di concessione della sospensione condizionale e la prescrizione dell'obbligo, imposto al giudice di secondo grado, di esaminare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio che non sia stato invocato con i motivi di gravame è stato puntualmente esaminato dalla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, che ne hanno illustrato la concreta ragionevolezza con particolare riferimento ai casi in cui sia sopravvenuta l'attualità dei presupposti di applicazione dei benefici di legge, non sussistenti nel primo giudizio. La sentenza del massimo consesso ha dunque ritenuto che sia corretto riconoscere l'esercizio del potere del giudice di appello, in tema di applicazione dei benefici di legge (o di una o più attenuanti), come un "dovere", in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l'esercizio, tanto più se divenuti attuali proprio nel giudizio di appello. E' stato allora precisato che tale potere-dovere, che espressamente attribuisce al giudice di vagliare "di ufficio", ai sensi dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., la possibilità di concessione della sospensione condizionale non postula, per definizione, la necessaria iniziativa o sollecitazione di parte, espressa in una richiesta specifica anche solo in sede di conclusioni nel giudizio di appello; purtuttavia, il dovere di delibazione deve essere contemperato con il suo profilo di "eccezionalità" rispetto ai principi generali che governano il giudizio di appello e con il contenuto "discrezionale" del suo oggetto, che richiede valutazioni di puro merito. La composizione tra i diversi tratti distintivi così delineati è stata enunciata dalla giurisprudenza nel principio in base al quale il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non possa costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, salvo il caso in cui l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello (sez. U Salerno, cit.; sez.4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596; conf. per il principio espresso, sez. 1 n. 44188 del 20/09/2023, T., Rv. 285413). 2.2. Orbene, nel caso sottoposto all'attenzione di questa Corte la difesa dell'imputato ha richiesto, in sede di formulazione delle conclusioni, il riconoscimento della sospensione condizionale della pena in caso di conferma dell'affermazione di responsabilità, come risulta testualmente dal verbale di udienza, compulsato dal collegio per effetto della deduzione, con il motivo di ricorso, di un error in procedendo; la Corte territoriale non si è espressa sulla richiesta ed anzi, nella parte motiva della sentenza ha dato esclusiva contezza dell'istanza di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, che il difensore ha bensì formalizzato, ma in via ulteriormente subordinata rispetto all'invocata sospensione condizionale della pena; la lacuna della motivazione della pronuncia è vieppiù accentuata dal fatto che la sentenza di secondo grado ha accolto il motivo di gravame relativo alla riqualificazione del reato di bancarotta documentale fraudolenta in bancarotta semplice ed ha sensibilmente ridotto la pena comminata, così da attualizzare i presupposti di uno specifico vaglio della richiesta di sospensione condizionale formalmente avanzata in sede di discussione. Del resto, proprio la residua domanda di sostituzione della pena detentiva con la sanzione del lavoro di pubblica utilità consente di interpretare l'iniziativa difensiva nel suo complesso come volta, in principalità, ad ottenere il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale, che ha per suo fondamento il principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, al pari dell'ammissione alle sanzioni di cui all'art. 20 bis cod. pen., alternative alla esecuzione della pena detentiva carceraria. 3.Ai sensi dell'art. 624 comma 1 cod. proc. pen., deve darsi atto che la sentenza ha acquisito autorità di cosa giudicata a riguardo dell'affermazione di penale responsabilità e della determinazione del trattamento sanzionatorio, salva la necessità di riesame del solo profilo che attiene alla concessione, o meno, della sospensione condizionale, in relazione alla quale la Corte territoriale valuterà se sia possibile formulare prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento dell'imputato, in base ai criteri indicati dall'art. 133 cod. pen.. P.Q.M. \ 3 annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d
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