CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 marzo 2025
Cassazione n. 11592/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte di Appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, MariaLuisa Miranda, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 4 marzo 2025, la Corte di Appello di Napoli ha confermatola sentenza del Tribunale di Napoli del 10 giugno 2014 di condanna di VincenzoZagaria per i delitti di cui agli articoli 648-bis cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991(ora art. 416-bis.1 cod. pen.), descritti nei capi 9, 10, 11, 11-bis, 12, 13, 14, 15,16, 18 e 19, alla pena di dodici anni e otto mesi di reclusione ed euro 7000,00 dimulta.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato, deducendo:2.1. Vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 192, commi 3 e 4,cod. proc. pen. e 648-bis cod. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione.Si contesta la motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene provata laprovenienza delittuosa delle somme di denaro transitate sui conti correntipresumibilmente riferibili all’imputato, in assenza di elementi idonei a dimostrarela causale illecita dei trasferimenti e l’esistenza di rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] edEnrico, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti appartenenti alla “banda dellaMagliana”. Inoltre, la sussistenza di tali rapporti sarebbe stata desunta dalledichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], rese negli interrogatori del 20giugno 2006 e 20 luglio 2006; dichiarazioni che, tuttavia, riguardavanoesclusivamente [OSCURATO:PERSONA], senza alcun riferimento né a [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA].Si deduce, inoltre, che non risulta adeguatamente dimostrata la disponibilità,da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in un periodo antecedente o prossimo allecondotte contestate, di proventi illeciti confluiti nelle società coinvolte nelleoperazioni di riciclaggio e risultate beneficiarie o emittenti dei versamentiintercorsi con società o conti correnti riconducibili a [OSCURATO:PERSONA].2.2. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza nellacircostanza aggravante della agevolazione del sodalizio mafioso.Si rappresenta che, come evidenziato nelle argomentazioni a pagina 14 dellasentenza impugnata, l’aggravante della agevolazione mafiosa sarebbe statariferita unicamente al rafforzamento della posizione criminale di [OSCURATO:PERSONA],senza estendersi al sodalizio camorristico dei “casalesi”.L’imputato, inoltre, collegato in videoconferenza all’udienza del 4 marzo 2025,aveva reso dichiarazioni spontanee affermando che tutte le operazioni contestateerano riconducibili a interessi esclusivamente personali ed erano prive diqualunque collegamento con la “banda della Magliana”. Invero, secondo laprospettazione difensiva, tali dichiarazioni, volte a escludere qualsiasi contributoagevolativo alla consorteria criminale, non sarebbero state adeguatamenteconsiderate nella sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi manifestamenteinfondati e non consentiti.2. A prescindere dai vizi formalmente denunciati, i motivi di ricorso risultanoprevalentemente orientati a riproporre una serie di argomentazioni giàampiamente vagliate dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazionemeramente fattuale delle correlative risultanze processuali, in tal modorichiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte dellalinearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione dellesequenze motivazionali dell'impugnata decisione.Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa letturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione èriservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare un viziodi legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanzeprocessuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997,Dessimone, Rv. 207944 – 01).Sono, invero, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi difatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovie diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrentecome maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispettoa quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv.280601 – 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 – 01; Sez. 2,n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01).3. Il primo motivo di ricorso, relativo alla asserita illogicità della motivazionee violazione di legge sulla provenienza delittuosa delle somme di denaro oggettodi riciclaggio, è manifestamente infondata.Sul punto, va ricordato che la Corte ha chiarito che integra il delitto diriciclaggio la condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienzadelittuosa di una rilevante somma di denaro, qualora, per il luogo e le modalitàdell'occultamento, possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, non essendonecessario, a tal fine, l'accertamento giudiziale della commissione del delittopresupposto, della sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice puòaffermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023,Scordamaglia, Rv. 284522 – 01).La Corte di appello, con una motivazione che non è affatto carente, illogica ocontraddittoria e che risulta conforme ai suindicati princìpi di diritto, haargomentato che, nella fattispecie, la provenienza illecita delle somme oggetto ditransazioni emerge dall'entità degli importi, dall'assenza di qualsivogliagiustificazione alternativa lecita e dall'evidente finalità di “ripulitura” del denaro,successiva restituzione del denaro; inoltre, la finalità elusiva delle operazioni erarisultata con chiarezza anche dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che eranostate univoche nell’attestare la provenienza del denaro dalle attività criminaligestite dai [OSCURATO:PERSONA] e l'utilizzazione, a tal fine, delle società riferibili a [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], soggetti tuttiperaltro collegati, come emerso dall'attività di polizia giudiziaria, alla famigliaNicoletti (pag. 13 e 14 della sentenza impugnata).Le censure articolate dal ricorrente non scalfiscono la tenuta logico-giuridicadella sentenza impugnata, né valgono a evidenziarne profili di manifesta illogicitàrilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Esse, infatti, al dilà della formale prospettazione di vizi deducibili in sede di legittimità, difettanodella necessaria specificità e si risolvono nella sollecitazione di una rivalutazionedel merito e del compendio probatorio, attività preclusa a questa Corte in quantoestranea al perimetro del sindacato di legittimità, con conseguente richiesta di uninammissibile intervento sostitutivo rispetto alle valutazioni operate dal giudice dimerito.4. Anche il secondo motivo di ricorso, vertente sulla ritenuta insussistenzadella aggravante ex art. art. 416-bis.1 cod. pen. nella forma dell’agevolazionedell’organizzazione camorristica del “clan dei casalesi” di cui [OSCURATO:PERSONA] eraesponente dirigenziale, appare finalizzato a riproporre alla Corte una valutazionein fatto delle medesime doglianze già dedotte con l’atto di appello e motivatamentedisattese dalla Corte di Appello, con una motivazione congrua e logica.Si evidenzia preliminarmente come la circostanza aggravante della c.d.agevolazione mafiosa richieda per la sua integrazione che il reato sia commessoal fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, implicandoquindi necessariamente l'esistenza reale e non semplicemente supposta di essa(tra le tante: Sez. 6, n. 1738 del 14/11/2018, dep. 2019, Mancuso, Rv. 274842 –01; Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515 – 01; Sez. 1, n.1327 del 18/03/1994, Torcasio, Rv. 197430 – 01). Inoltre, non dovrà essereprovata l'effettiva agevolazione dell'associazione mafiosa, essendo sufficienteaccertare l'oggettiva finalizzazione dell'azione all'agevolazione del gruppocriminale e non già a favorire soltanto un partecipe di detto gruppo (Sez. 2, n.49090 del 04/12/2015, Maccariello, cit.)Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cuiall'art. 416-bis.1 cod. pen., la finalità perseguita dall'autore del delitto, ondeevitare il rischio della diluizione della circostanza nella semplice contestualitàambientale, dev'essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione dellaprova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso alfine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezzadell'ausilio prestato al sodalizio (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv.284199 – 02; Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Basile, Rv. 266464 – 01).È necessario, quindi, affinché il reato non sia privo di offensività, che talerappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale,all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416-bis cod. pen. e all'effettiva possibilità che l'azione illecita si inscriva nelle possibiliutilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di talecompagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamentecoordinata con i componenti dell'associazione, non dovendo peraltro tale finalitàessere esclusiva, nel senso che ben può accompagnarsi ad esigenze egoistichequali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affidabile al finedell'ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assolutamentepersonale, che si coniughi con l'esigenza di agevolazione.La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei suindicati princìpi didiritto e, con motivazione immune da vizi logici, previa ricostruzione dei fatticomprovanti la sussistenza della condotta, ha puntualmente argomentato che lemodalità della condotta concretamente posta in essere consentono di configurarenei confronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] la circostanza aggravantedell’agevolazione dell'associazione di tipo camorristico denominata “clan deicasalesi”, della quale egli era esponente di vertice già condannato per il delitto dicui all'art 416-bis, primo comma, cod. pen. commesso fino al 12 dicembre 1996,con sentenza della Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA] del 15 settembre2005, irrevocabile il 15 gennaio 2010.Ed invero, la Corte di appello, confermando il giudizio del Tribunale, osservache i rapporti che [OSCURATO:PERSONA] intrattenne con [OSCURATO:PERSONA] erano diretti a crearecollegamenti con altri gruppi criminali di notevole rilevanza, quale quello facentecapo ad [OSCURATO:PERSONA], a sua volta collegato, come emergente dai provvedimentigiudiziari acquisiti, con organizzazioni mafiose e camorristiche attive sul territorionazionale; in tale ottica, sono state valorizzate le dichiarazioni rese da GennaroMessina, anch’egli condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. peravere partecipato al “clan dei casalesi”, quale componente del gruppo facente capoa [OSCURATO:PERSONA], di cui era uomo di fiducia nel settore economico edimprenditoriale, e che aveva dichiarato che tale collegamento tra le dueconsorterie criminali era stato sollecitato da [OSCURATO:PERSONA] al fine di equilibrarei rapporti di forza tra le stesse e con l'intento di creare una collaborazione tra diesse, in funzione di accrescerne le capacità criminali; di qui la sussistenza deipresupposti per l'addebito aggravante, sul presupposto che l'agevolazioneprestata dall'imputato all'occultamento del denaro di [OSCURATO:PERSONA] fosse funzionale adaccrescere l'espansione del “clan dei casalesi” e, dunque, consisteva in unacondotta oggettivamente finalizzata all’agevolazione del gruppo criminale.Peraltro, tale valutazione del Tribunale risultava per la Corte di appellosenz'altro condivisibile anche alla luce del ruolo dirigenziale svolto dall'imputatonell'ambito del sodalizio camorristico, proprio con specifici compiti nel settoreimprenditoriale, nonché nel coinvolgimento nelle operazioni di [OSCURATO:PERSONA],suo uomo di fiducia, condannato per il reato di partecipazione all’associazione perdelinquere di tipo camorristico denominata “clan dei casalesi” proprio con ilcompito, emerso anche nel presente procedimento, di fornire un continuo supportologistico e tecnico-contabile al proprio gruppo criminale (a pag. 14 della sentenzaimpugnata).Infine, considerato che la finalità agevolatrice del sodalizio, alla luce deiprincìpi di diritto sopra richiamati, non deve necessariamente essere esclusiva, nelsenso che ben può accompagnarsi ad esigenze egoistiche ed a finalità di vantaggio,assolutamente personale, che si coniughi con l'esigenza di agevolazione,manifestamente infondate sono le censure difensive relative alla mancataconsiderazione delle dichiarazioni dell’imputato rese all’udienza del 4 marzo 2025,che aveva affermato che aveva agito per perseguire interessi personali.E ciò senza considerare che si tratta di affermazioni veicolate mediante lostrumento delle dichiarazioni spontanee che, come chiarito da questa Corte, nonsono idonee a confutare il quadro probatorio complessivamente considerato, nonpotendo essere equiparate alle dichiarazioni rese in sede di esame (tra le altre:Sez. 2, n. 30653 del 24/09/2020, Capasso, Rv. 279911 – 01).Ne consegue che non sussistono i vizi denunciati, atteso che la Corte di appelloha fatto corretta applicazione dei suindicati princìpi di diritto con una motivazioneche non è affatto carente, illogica o contraddittoria, a fronte di un motivo di ricorsodel tutto generico.5. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11592/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANDREA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 291/2026MARIA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 42363/2025DANIELA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte di Appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, MariaLuisa Miranda, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 4 marzo 2025, la Corte di Appello di Napoli ha confermatola sentenza del Tribunale di Napoli del 10 giugno 2014 di condanna di VincenzoZagaria per i delitti di cui agli articoli 648-bis cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991(ora art. 416-bis.1 cod. pen.), descritti nei capi 9, 10, 11, 11-bis, 12, 13, 14, 15,16, 18 e 19, alla pena di dodici anni e otto mesi di reclusione ed euro 7000,00 dimulta.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato, deducendo:2.1. Vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 192, commi 3 e 4,cod. proc. pen. e 648-bis cod. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione.Si contesta la motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene provata laprovenienza delittuosa delle somme di denaro transitate sui conti correntipresumibilmente riferibili all’imputato, in assenza di elementi idonei a dimostrarela causale illecita dei trasferimenti e l’esistenza di rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] edEnrico, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti appartenenti alla “banda dellaMagliana”. Inoltre, la sussistenza di tali rapporti sarebbe stata desunta dalledichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], rese negli interrogatori del 20giugno 2006 e 20 luglio 2006; dichiarazioni che, tuttavia, riguardavanoesclusivamente [OSCURATO:PERSONA], senza alcun riferimento né a [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA].Si deduce, inoltre, che non risulta adeguatamente dimostrata la disponibilità,da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in un periodo antecedente o prossimo allecondotte contestate, di proventi illeciti confluiti nelle società coinvolte nelleoperazioni di riciclaggio e risultate beneficiarie o emittenti dei versamentiintercorsi con società o conti correnti riconducibili a [OSCURATO:PERSONA].2.2. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza nellacircostanza aggravante della agevolazione del sodalizio mafioso.Si rappresenta che, come evidenziato nelle argomentazioni a pagina 14 dellasentenza impugnata, l’aggravante della agevolazione mafiosa sarebbe statariferita unicamente al rafforzamento della posizione criminale di [OSCURATO:PERSONA],senza estendersi al sodalizio camorristico dei “casalesi”.L’imputato, inoltre, collegato in videoconferenza all’udienza del 4 marzo 2025,aveva reso dichiarazioni spontanee affermando che tutte le operazioni contestateerano riconducibili a interessi esclusivamente personali ed erano prive diqualunque collegamento con la “banda della Magliana”. Invero, secondo laprospettazione difensiva, tali dichiarazioni, volte a escludere qualsiasi contributoagevolativo alla consorteria criminale, non sarebbero state adeguatamenteconsiderate nella sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi manifestamenteinfondati e non consentiti.2. A prescindere dai vizi formalmente denunciati, i motivi di ricorso risultanoprevalentemente orientati a riproporre una serie di argomentazioni giàampiamente vagliate dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazionemeramente fattuale delle correlative risultanze processuali, in tal modorichiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte dellalinearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione dellesequenze motivazionali dell'impugnata decisione.Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa letturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione èriservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare un viziodi legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanzeprocessuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997,Dessimone, Rv. 207944 – 01).Sono, invero, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi difatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovie diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrentecome maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispettoa quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv.280601 – 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 – 01; Sez. 2,n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01).3. Il primo motivo di ricorso, relativo alla asserita illogicità della motivazionee violazione di legge sulla provenienza delittuosa delle somme di denaro oggettodi riciclaggio, è manifestamente infondata.Sul punto, va ricordato che la Corte ha chiarito che integra il delitto diriciclaggio la condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienzadelittuosa di una rilevante somma di denaro, qualora, per il luogo e le modalitàdell'occultamento, possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, non essendonecessario, a tal fine, l'accertamento giudiziale della commissione del delittopresupposto, della sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice puòaffermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023,Scordamaglia, Rv. 284522 – 01).La Corte di appello, con una motivazione che non è affatto carente, illogica ocontraddittoria e che risulta conforme ai suindicati princìpi di diritto, haargomentato che, nella fattispecie, la provenienza illecita delle somme oggetto ditransazioni emerge dall'entità degli importi, dall'assenza di qualsivogliagiustificazione alternativa lecita e dall'evidente finalità di “ripulitura” del denaro,successiva restituzione del denaro; inoltre, la finalità elusiva delle operazioni erarisultata con chiarezza anche dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che eranostate univoche nell’attestare la provenienza del denaro dalle attività criminaligestite dai [OSCURATO:PERSONA] e l'utilizzazione, a tal fine, delle società riferibili a [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], soggetti tuttiperaltro collegati, come emerso dall'attività di polizia giudiziaria, alla famigliaNicoletti (pag. 13 e 14 della sentenza impugnata).Le censure articolate dal ricorrente non scalfiscono la tenuta logico-giuridicadella sentenza impugnata, né valgono a evidenziarne profili di manifesta illogicitàrilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Esse, infatti, al dilà della formale prospettazione di vizi deducibili in sede di legittimità, difettanodella necessaria specificità e si risolvono nella sollecitazione di una rivalutazionedel merito e del compendio probatorio, attività preclusa a questa Corte in quantoestranea al perimetro del sindacato di legittimità, con conseguente richiesta di uninammissibile intervento sostitutivo rispetto alle valutazioni operate dal giudice dimerito.4. Anche il secondo motivo di ricorso, vertente sulla ritenuta insussistenzadella aggravante ex art. art. 416-bis.1 cod. pen. nella forma dell’agevolazionedell’organizzazione camorristica del “clan dei casalesi” di cui [OSCURATO:PERSONA] eraesponente dirigenziale, appare finalizzato a riproporre alla Corte una valutazionein fatto delle medesime doglianze già dedotte con l’atto di appello e motivatamentedisattese dalla Corte di Appello, con una motivazione congrua e logica.Si evidenzia preliminarmente come la circostanza aggravante della c.d.agevolazione mafiosa richieda per la sua integrazione che il reato sia commessoal fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, implicandoquindi necessariamente l'esistenza reale e non semplicemente supposta di essa(tra le tante: Sez. 6, n. 1738 del 14/11/2018, dep. 2019, Mancuso, Rv. 274842 –01; Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515 – 01; Sez. 1, n.1327 del 18/03/1994, Torcasio, Rv. 197430 – 01). Inoltre, non dovrà essereprovata l'effettiva agevolazione dell'associazione mafiosa, essendo sufficienteaccertare l'oggettiva finalizzazione dell'azione all'agevolazione del gruppocriminale e non già a favorire soltanto un partecipe di detto gruppo (Sez. 2, n.49090 del 04/12/2015, Maccariello, cit.)Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cuiall'art. 416-bis.1 cod. pen., la finalità perseguita dall'autore del delitto, ondeevitare il rischio della diluizione della circostanza nella semplice contestualitàambientale, dev'essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione dellaprova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso alfine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezzadell'ausilio prestato al sodalizio (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv.284199 – 02; Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Basile, Rv. 266464 – 01).È necessario, quindi, affinché il reato non sia privo di offensività, che talerappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale,all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416-bis cod. pen. e all'effettiva possibilità che l'azione illecita si inscriva nelle possibiliutilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di talecompagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamentecoordinata con i componenti dell'associazione, non dovendo peraltro tale finalitàessere esclusiva, nel senso che ben può accompagnarsi ad esigenze egoistichequali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affidabile al finedell'ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assolutamentepersonale, che si coniughi con l'esigenza di agevolazione.La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei suindicati princìpi didiritto e, con motivazione immune da vizi logici, previa ricostruzione dei fatticomprovanti la sussistenza della condotta, ha puntualmente argomentato che lemodalità della condotta concretamente posta in essere consentono di configurarenei confronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] la circostanza aggravantedell’agevolazione dell'associazione di tipo camorristico denominata “clan deicasalesi”, della quale egli era esponente di vertice già condannato per il delitto dicui all'art 416-bis, primo comma, cod. pen. commesso fino al 12 dicembre 1996,con sentenza della Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA] del 15 settembre2005, irrevocabile il 15 gennaio 2010.Ed invero, la Corte di appello, confermando il giudizio del Tribunale, osservache i rapporti che [OSCURATO:PERSONA] intrattenne con [OSCURATO:PERSONA] erano diretti a crearecollegamenti con altri gruppi criminali di notevole rilevanza, quale quello facentecapo ad [OSCURATO:PERSONA], a sua volta collegato, come emergente dai provvedimentigiudiziari acquisiti, con organizzazioni mafiose e camorristiche attive sul territorionazionale; in tale ottica, sono state valorizzate le dichiarazioni rese da GennaroMessina, anch’egli condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. peravere partecipato al “clan dei casalesi”, quale componente del gruppo facente capoa [OSCURATO:PERSONA], di cui era uomo di fiducia nel settore economico edimprenditoriale, e che aveva dichiarato che tale collegamento tra le dueconsorterie criminali era stato sollecitato da [OSCURATO:PERSONA] al fine di equilibrarei rapporti di forza tra le stesse e con l'intento di creare una collaborazione tra diesse, in funzione di accrescerne le capacità criminali; di qui la sussistenza deipresupposti per l'addebito aggravante, sul presupposto che l'agevolazioneprestata dall'imputato all'occultamento del denaro di [OSCURATO:PERSONA] fosse funzionale adaccrescere l'espansione del “clan dei casalesi” e, dunque, consisteva in unacondotta oggettivamente finalizzata all’agevolazione del gruppo criminale.Peraltro, tale valutazione del Tribunale risultava per la Corte di appellosenz'altro condivisibile anche alla luce del ruolo dirigenziale svolto dall'imputatonell'ambito del sodalizio camorristico, proprio con specifici compiti nel settoreimprenditoriale, nonché nel coinvolgimento nelle operazioni di [OSCURATO:PERSONA],suo uomo di fiducia, condannato per il reato di partecipazione all’associazione perdelinquere di tipo camorristico denominata “clan dei casalesi” proprio con ilcompito, emerso anche nel presente procedimento, di fornire un continuo supportologistico e tecnico-contabile al proprio gruppo criminale (a pag. 14 della sentenzaimpugnata).Infine, considerato che la finalità agevolatrice del sodalizio, alla luce deiprincìpi di diritto sopra richiamati, non deve necessariamente essere esclusiva, nelsenso che ben può accompagnarsi ad esigenze egoistiche ed a finalità di vantaggio,assolutamente personale, che si coniughi con l'esigenza di agevolazione,manifestamente infondate sono le censure difensive relative alla mancataconsiderazione delle dichiarazioni dell’imputato rese all’udienza del 4 marzo 2025,che aveva affermato che aveva agito per perseguire interessi personali.E ciò senza considerare che si tratta di affermazioni veicolate mediante lostrumento delle dichiarazioni spontanee che, come chiarito da questa Corte, nonsono idonee a confutare il quadro probatorio complessivamente considerato, nonpotendo essere equiparate alle dichiarazioni rese in sede di esame (tra le altre:Sez. 2, n. 30653 del 24/09/2020, Capasso, Rv. 279911 – 01).Ne consegue che non sussistono i vizi denunciati, atteso che la Corte di appelloha fatto corretta applicazione dei suindicati princìpi di diritto con una motivazioneche non è affatto carente, illogica o contraddittoria, a fronte di un motivo di ricorsodel tutto generico.5. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]