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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2021

Cassazione n. 09656/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Brasile) il 9211983 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2/2/2021 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; udito per i ricorrenti il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata ai motivi dei ricorsi e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono l'annullamento della sentenza con la quale la Corte di appello di Salerno, dato atto della rinuncia ai motivi di impugnazione, ha rideterminato, a seguito richiesta delle parti, in anni due di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e in anni uno e mesi quattro di reclusione, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 377, comma 3, cod. pen. commesso il 9 ottobre 2015 e in date precedenti in danno di [OSCURATO:PERSONA], teste in separato procedimento a carico dei predetti.

La Corte di appello ha confermato nel resto le statuizioni di primo grado da intendersi: l'interdizione dai pubblici uffici a carico degli odierni ricorrenti per la durata di anni cinque; la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati nell'importo di euro cinquemila, in solido con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — assolti dal reato loro ascritto con la sentenza di appello - e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sopportate dalla parte civile nel giudizio di primo grado, liquidate in euro 3.870,00 oltre accessori di legge. 2.Con i comuni motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione i ricorrenti denunciano: 2.1.violazione di legge e connessi vizio di motivazione in merito all'entità delle spese processuali liquidate in primo grado alla parte civile.

La sentenza impugnata, pur dandone atto, non ha poi rilevato, per correggerlo, l'errore della sentenza di primo grado che aveva condannato tutti i ricorrenti al risarcimento de danno, benché non vi fosse costituzione di parte civile nei confronti dei Materazzi e l'erroneità dell'importo liquidato dal momento che l'attività difensiva della parte civile era da intendersi limitata ali soli odierni ricorrenti (e non ai quattro imputati).

La rinuncia ai motivi di impugnazione e la scelta di addivenire a pena concordata non poteva riverberare i suoi effetti sulle statuizioni civili, in particolare sulla determinazione delle spese processuali, in quanto frutto di errore;

2.2. erronea applicazione della legge penale con riguardo alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, non consentita in relazione all'entità della pena, inferiore a tre anni di reclusione.

3. La parte civile, con memoria inviata tramite posta elettronica certificata, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la liquidazione delle spese processuali dell'odierno giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per le ragioni di seguito specificate, relative all'applicazione della pena accessoria.

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili nel resto.

2. Premesso che non costituivano oggetto di impugnazione in grado di appello le statuizioni civili della sentenza di primo grado, deve rilevarsi che all'udienza di trattazione dell'appello del 2 febbraio 2021, nel convenire l'applicazione di pena concordata con il Procuratore generale, gli imputati "rinunciavano a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello sulla pena, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 377 cod. pen.".

La rinuncia ai motivi di impugnazione, in una materia governata dal principio dispositivo, delimita i poteri del giudice di appello e, di conseguenza quelli del giudizio di legittimità non potendo in questa sede ricomprendersi né violazioni di legge, non devolute al giudice di appello né motivi oggetti di rinuncia.

3. E', invece, deducibile il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della pena accessoria, trattandosi di statuizione che non rientra nell'accordo delle parti e che, nel caso in esame, il giudice di appello ha confermato in carenza di una specifica motivazione sulla sua durata, quale mero automatismo della conferma delle statuizioni accessorie della sentenza di primo grado.

Rileva, in particolare, il Collegio che non è fondato il rilievo della difesa, secondo la quale la pena accessoria non è consentita in relazione all'entità della pena inflitta (inferiore a tre anni di reclusione) poiché l'ultimo comma dell'art. 377 cod. pen richiama espressamente l'applicazione della interdizione dai pubblici uffici nei confronti della persona condannata per il delitto di intralcio alla giustizia.

Né l'applicazione della pena accessoria è preclusa in ragione della irrogazione di una pena detentiva inferiore ad anni due di reclusione, poiché tale effetto è limitato alla sentenza di applicazione della pena di cui all'art. 444 cod. pen., ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., che costituisce norma di stretta interpretazione e, pertanto, non applicabile né al regime delle pene accessorie (cfr. sul cd. patteggiamento in appello, Sez. 1, n. 1760 del 25/03/1998, Boreale, Rv. 210346).

La Corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto motivare in concreto, richiamando i parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., le ragioni dell'applicazione della pena accessoria e determinare la sua durata, anche tenuto conto che la durata della pena principale applicata ai ricorrenti è inferiore ai tre anni di reclusione, con la conseguenza che non trova applicazione l'art. 29 cod. pen., che determina in cinque anni la durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per reati comuni che abbiano dato luogo a condanna a pena non inferiore ai tre anni di reclusione.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente all'applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici ed alla sua durata.

4. Nulla deve essere statuito in ordine alla richiesta della parte civile di liquidazione delle spese del presente grado.

Va, invero, rilevato che, a seguito della richiesta di trattazione orale avanzata dagli imputati, non ha trovato applicazione la definizione del ricorso con rito a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito nella legge n. 176 del 18 dicembre 2020 e prorogata con d.l. 228 del 31 dicembre 2021, e che nel giudizio di cassazione non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese. (Sez. 6, n. 9430 del 20/02/2019, S., Rv. 275882).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.

Così deciso il 3 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Brasile) il 9211983 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2/2/2021 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; udito per i ricorrenti il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata ai motivi dei ricorsi e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono l'annullamento della sentenza con la quale la Corte di appello di Salerno, dato atto della rinuncia ai motivi di impugnazione, ha rideterminato, a seguito richiesta delle parti, in anni due di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e in anni uno e mesi quattro di reclusione, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 377, comma 3, cod. pen. commesso il 9 ottobre 2015 e in date precedenti in danno di [OSCURATO:PERSONA], teste in separato procedimento a carico dei predetti. La Corte di appello ha confermato nel resto le statuizioni di primo grado da intendersi: l'interdizione dai pubblici uffici a carico degli odierni ricorrenti per la durata di anni cinque; la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati nell'importo di euro cinquemila, in solido con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — assolti dal reato loro ascritto con la sentenza di appello - e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sopportate dalla parte civile nel giudizio di primo grado, liquidate in euro 3.870,00 oltre accessori di legge. 2.Con i comuni motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione i ricorrenti denunciano: 2.1.violazione di legge e connessi vizio di motivazione in merito all'entità delle spese processuali liquidate in primo grado alla parte civile. La sentenza impugnata, pur dandone atto, non ha poi rilevato, per correggerlo, l'errore della sentenza di primo grado che aveva condannato tutti i ricorrenti al risarcimento de danno, benché non vi fosse costituzione di parte civile nei confronti dei Materazzi e l'erroneità dell'importo liquidato dal momento che l'attività difensiva della parte civile era da intendersi limitata ali soli odierni ricorrenti (e non ai quattro imputati). La rinuncia ai motivi di impugnazione e la scelta di addivenire a pena concordata non poteva riverberare i suoi effetti sulle statuizioni civili, in particolare sulla determinazione delle spese processuali, in quanto frutto di errore; 2.2. erronea applicazione della legge penale con riguardo alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, non consentita in relazione all'entità della pena, inferiore a tre anni di reclusione. 3. La parte civile, con memoria inviata tramite posta elettronica certificata, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la liquidazione delle spese processuali dell'odierno giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per le ragioni di seguito specificate, relative all'applicazione della pena accessoria. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili nel resto. 2. Premesso che non costituivano oggetto di impugnazione in grado di appello le statuizioni civili della sentenza di primo grado, deve rilevarsi che all'udienza di trattazione dell'appello del 2 febbraio 2021, nel convenire l'applicazione di pena concordata con il Procuratore generale, gli imputati "rinunciavano a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello sulla pena, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 377 cod. pen.". La rinuncia ai motivi di impugnazione, in una materia governata dal principio dispositivo, delimita i poteri del giudice di appello e, di conseguenza quelli del giudizio di legittimità non potendo in questa sede ricomprendersi né violazioni di legge, non devolute al giudice di appello né motivi oggetti di rinuncia. 3. E', invece, deducibile il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della pena accessoria, trattandosi di statuizione che non rientra nell'accordo delle parti e che, nel caso in esame, il giudice di appello ha confermato in carenza di una specifica motivazione sulla sua durata, quale mero automatismo della conferma delle statuizioni accessorie della sentenza di primo grado. Rileva, in particolare, il Collegio che non è fondato il rilievo della difesa, secondo la quale la pena accessoria non è consentita in relazione all'entità della pena inflitta (inferiore a tre anni di reclusione) poiché l'ultimo comma dell'art. 377 cod. pen richiama espressamente l'applicazione della interdizione dai pubblici uffici nei confronti della persona condannata per il delitto di intralcio alla giustizia. Né l'applicazione della pena accessoria è preclusa in ragione della irrogazione di una pena detentiva inferiore ad anni due di reclusione, poiché tale effetto è limitato alla sentenza di applicazione della pena di cui all'art. 444 cod. pen., ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., che costituisce norma di stretta interpretazione e, pertanto, non applicabile né al regime delle pene accessorie (cfr. sul cd. patteggiamento in appello, Sez. 1, n. 1760 del 25/03/1998, Boreale, Rv. 210346). La Corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto motivare in concreto, richiamando i parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., le ragioni dell'applicazione della pena accessoria e determinare la sua durata, anche tenuto conto che la durata della pena principale applicata ai ricorrenti è inferiore ai tre anni di reclusione, con la conseguenza che non trova applicazione l'art. 29 cod. pen., che determina in cinque anni la durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per reati comuni che abbiano dato luogo a condanna a pena non inferiore ai tre anni di reclusione. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente all'applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici ed alla sua durata. 4. Nulla deve essere statuito in ordine alla richiesta della parte civile di liquidazione delle spese del presente grado. Va, invero, rilevato che, a seguito della richiesta di trattazione orale avanzata dagli imputati, non ha trovato applicazione la definizione del ricorso con rito a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito nella legge n. 176 del 18 dicembre 2020 e prorogata con d.l. 228 del 31 dicembre 2021, e che nel giudizio di cassazione non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese. (Sez. 6, n. 9430 del 20/02/2019, S., Rv. 275882). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso il 3 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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