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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 4 agosto 2022

Cassazione n. 31034/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/7/2022 dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedono l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello, con l'impugnata sentenza, accoglieva la richiesta di consegna avanzata con mandato di arresto dall'autorità giudiziaria tedesca, in ordine al reato di truffa aggravata.

Veniva inizialmente fissata l'udienza del 4 agosto 2022 per la trattazione del ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; alla suddetta udienza, si dava atto dell'omessa notifica dell'udienza all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - nominato in data 20 luglio 2022 con contestuale proposizione di un ulteriore ricorso in cassazione - sicchè la trattazione veniva differita all'il agosto 2022 al fine di sanare la nullità nell'instaurazione del contraddittorio.

2. Avverso la suddetta sentenza, i difensori del ricorrente hanno proposto autonomi motivi di ricorso.

2.1. Prendendo le mosse dal ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], questi con il primo motivo deduce violazione dell'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., sul presupposto che il mandato di arresto europeo sarebbe stato "messo a disposizione" del difensore solo il giorno prima dell'udienza di discussione.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento all'art. 18-bis,

I. 22 aprile 2005, n. 69, evidenziando come il reato contestato sarebbe stato commesso, almeno in parte, in territorio italiano, come riconosciuto anche dalla sentenza impugnata.

Nonostante tale dato, la Corte di appello avrebbe ritenuto prevalente l'interesse allo svolgimento del procedimento dinanzi all'autorità tedesca, in considerazione del luogo di residenza delle persone offese.

Infine, si rappresenta che la causa di rifiuto facoltativa, prevista dall'art. 18- bis, comma 1, lett.b),

I. 22 aprile 2005, n. 69, non presuppone affatto l'effettiva iscrizione "pregressa" del procedimento per i medesimi fatti dinanzi all'autorità giudiziaria italiana.

Nel caso di specie, peraltro, è stata depositata un'autodenuncia presentata dal ricorrente, atto che - imponendo l'iscrizione della notizia di reato - determinerebbe la sicura applicabilità della causa ostativa alla consegna.

3. Con il primo motivo proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si deduce la violazione dall'art. 18-bis, comma 1, lett.a),

I. 22 aprile 2005, n.

I. 22 aprile 2005, n. 69, sul presupposto che il reato per il quale si procede sarebbe stato integralmente commesso in Italia e non rientrerebbe tra quelli per cui la legislazione nazionale non consente che sia perseguiti se integralmente commessi all'estero.

La Corte di appello avrebbe superato la questione ritenendo che il reato sarebbe stato commesso solo in parte in Italia, in tal modo dando prevalenza alla giurisdizione tedesca, ma tale conclusione non sarebbe corretta, in quanto la condotta è stata interamente realizzata a Milano.

3.1. Con il secondo motivo di ricorso, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 6

I. 22 aprile 2005, n. 69, ritenendo che il mandato di arresto difetterebbe di alcuni requisiti essenziali quali, in particolare, l'indicazione della pena minima, essendo indicata solo quella massima (pari a 10 anni di reclusione); difetterebbe la compiuta descrizione della condotta, nonché delle modalità che avrebbero condotto all'individuazione di Ilic quale autore del reato.

4. [OSCURATO:PERSONA] depositava copiosa documentazione a dimostrazione dello stabile radicamento del ricorrente in Italia. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati.

2. Per quanto concerne i motivi di ricorso proposti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si rileva in primo luogo la genericità della dedotta violazione del diritto di difesa, conseguente all'intempestiva "messa a disposizione" del mandato di arresto.

Nell'impugnata sentenza, infatti, si dà atto che il ricorrente è stato tratto in arresto e il 6 luglio 2022 si è svolta l'udienza di convalida, dal che ne consegue che fin da quella data il ricorrente aveva piena conoscenza dell'esistenza del mandato di arresto emesso a suo carico.

A fronte di tale dato, nel ricorso si deduce genericamente che solo il giorno prima dell'udienza del 15 luglio 2022 il mandato di arresto sarebbe stato "messo a disposizione" del difensore, in tal modo volendosi presumibile dedurre che, in precedenza, al difensore non è stato consentito l'accesso agli atti.

Tale eventualità, tuttavia, risulta in concreto contraddetta dalla celebrazione dell'udienza di convalida tenutasi in data precedente, senza che il difensore abbia in alcun modo dedotto che in quella sede al ricorrente non è stato consegnato il mandato di arresto.

3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce la configurabilità del motivo ostativo alla consegna previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett.b),

I. 22 aprile 2005, n. 69.

La Corte di appello ha condivisibilmente disatteso la tesi difensiva, evidenziando come, al momento dell'emissione del m.a.e., in Italia non risultava avviata alcuna indagine a carico del ricorrente.

3.1. Per consolidata giurisprudenza, la pendenza in Italia di un procedimento per i medesimi reati costituisce impedimento alla consegna nella misura in cui risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul reato oggetto del m.a.e. (Sez.6, n. 27992 del 13/6/2018, Huseini, non mass.).

Anche recentemente si è ribadito che quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, o in altro luogo allo stesso assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto della consegna, previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b) della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificata dalla legge 4 ottobre 2019, n. 117, sussiste solo quando risulti "già pendente" un procedimento penale per il fatto oggetto del mandato di arresto europeo (Sez.6, n. 2959 del 22/1/2020, Rv.278197-02).

3.2. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, quindi, il motivo ostativo alla consegna presuppone la pregressa esistenza di un procedimento penale interno per i medesimi fatti oggetto del mandato di arresto europeo.

Ciò comporta che nessun rilievo può assumere la presentazione di un'autodenuncia da parte del soggetto richiesto in consegna, dopo che gli sia stato reso noto il mandato di arresto europeo.

Deve, pertanto, affermarsi il principio secondo cui la sussistenza dell'elemento ostativo alla consegna va valutata al momento in cui la richiesta è stata ricevuta dall'autorità nazionale, sicchè solo qualora il procedimento penale in Italia sia "già pendente" si pone l'effettiva esigenza di privilegiare l'attività svolta dagli organi nazionali (Sez.6, 20539 del 24/5/2022, Radulovic, non massimata).

4. Passando all'esame del primo motivo di ricorso formulato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], la questione - peraltro in parte evocata anche nel ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - attiene alla sussistenza o meno della causa di rifiuto facoltativo prevista dall'art. 18 -bis, lett.a),

I. 22 aprile 2005, n. 69.

Sul punto, la Corte di appello ha escluso che il reato per il quale si procede è stato interamente commesso sul territorio italiano, ritenendo che la condotta si sia svolta, almeno in parte, anche all'estero (in particolare la condotta aveva inizio in Germania, ove venivano individuate le persone offese e convinte a recarsi in Italia sulla base della prospettazione di possibili investimenti), il che rende facoltativo il diniego della consegna.

Nel momento in cu la Corte di appello ha ritenuto che il reato è stato commesso in parte in Italia, viene meno la dedotta violazione di legge, posto che l'art. 18 -bis, comma 1, lett.a)

I. 22 aprile 2005, n.

I. 22 aprile 2005, n. 69 non obbliga al rifiuto della consegna, bensì impone al giudice una valutazione comparativa.

A tal riguardo, è utile richiamare la pregressa giurisprudenza formatasi prima dell'introduzione dell'attuale art. 18 -bis, lett.a), secondo cui, qualora la richiesta di consegna riguardi reati in parte commessi in Italia, è opportuno far giudicare tutte le imputazioni nello Stato richiedente, ove vi siano ragioni che rendono preferibili la celebrazione del processo dinanzi all'autorità estera, avendo riguardo sia ai profili fattuali oggetto della regiudicanda (natura dei reati, contiguità temporale, riferibilità ai medesimi soggetti), sia allo stato delle indagini nei Paesi interessati, sia al grado di coinvolgimento degli interessi delle persone offese dal reato, in relazione all'eventuale pregiudizio derivante dalla trattazione del procedimento in territorio estero (Sez. 6, n. 42536 del 09/10/2014, Galal, Rv. 260728).

Il giudice di merito, invero, ha fornito una spiegazione logica ed immune da censure in ordine alle ragioni per cui deve privilegiarsi la giurisdizione estera, rilevando non solo lo stato avanzato delle indagini in Germania, testimoniato dall'emissione del mandato di arresto, ma anche dal fatto che le persone offese sono tutte ivi residenti, senza che tale motivazione sia suscettibile di sindacato in sede di legittimità.

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, è stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito», essendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c) (Sez.6, n.8299 del 8/03/2022, Rv. 282911).

Ne consegue che essendo stata esclusa la dedotta violazione di legge e non essendo sindacabile la motivazione resa sulla scelta facoltativa di dar seguito alla consegna, la sentenza va confermata anche su tale aspetto.

5. Parimenti infondate sono le doglianze proposte dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo di ricorso.

Per quanto concerne, in particolare, l'omessa indicazione del limite minimo della pena applicabile, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza secondo cui ai fini della valutazione della completezza delle informazioni contenute nel m.a.e. processuale relativamente all'indicazione della pena stabilita dalla legge dello Stato di emissione (art. 6, comma 1, lett. f), della legge 22 aprile 2005, n. 69), deve aversi riguardo non alla pena minima, bensì solo all'indicazione della pena detentiva edittale massima, l'unica rilevante ai fini della decisione sulla consegna, sia nella decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, che nella su citata legge di attuazione nell'ordinamento italiano (Sez.6, n. 30006 del 26/10/2020, Donati, Rv. 279782 - 02).

5.1. Infondate sono le doglianze relative alle presunte carenze del mandato di arresto, in ordine all'indicazione del ruolo del ricorrente e delle modalità che hanno condotto all'accertamento del suo coinvolgimento.

A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il controllo che l'autorità giurisdizionale interna è chiamata a svolgere sui fatti oggetto del mandato di arresto europeo è di natura essenzialmente formale, essendo richiesta l'astratta descrizione di un fatto costituente reato e l'addebito della stessa al soggetto richiesto.

Nel caso di mandato di arresto processuale, non è più richiesta, invece, la valutazione in ordine ai gravi indizi.

L'impostazione della disciplina sul mandato di arresto europeo, per come emergente a seguito della riforma, si fonda essenzialmente sulla valorizzazione del principio di reciproco affidamento tra gli Stati, demandando la verifica circa la fondatezza dell'accusa all'autorità giurisdizionale richiedente.

In quest'ottica, pertanto, si giustifica la notevole semplificazione dell'art. 6,

I. 22 aprile 2005, n. 69, conseguente all'abrogazione del comma 3, che richiedeva l'allegazione del provvedimento cautelare, nonché del comma 4, concernente l'allegazione della relazione sui fatti addebitati, con l'indicazione delle fonti di prova.

Eliminata tutta la parte dedicata alle allegazioni al m.a.e. (non previste dalla decisione quadro), sono venute meno anche le corrispondenti ipotesi di rifiuto (Sez.6, n.35462 del 23/09/2021, Rv. 282253), ivi compresa quella più rilevante, concernente i presupposti dei gravi indizi di colpevolezza (Sez.6, n.39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118).

5.2. Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue che alcuna causa di rifiuto può discendere dalla dedotta incompletezza delle ragioni che hanno indotto l'autorità tedesca all'individuazione di Ilic quale autore dei reati, posto che tale questione è demandata interamente al giudizio dell'autorità richiedente.

Parimenti irrilevanti sono le mere carenze circa l'indicazione del ruolo, della condotta e delle circostanze di tempo e di luogo, dovendosi ritenere che, ove sia fornita una descrizione sommaria del fatto, sufficiente ad individuare l'ipotesi criminosa per la quale si procede nei suoli elementi basilari, non può rifiutarsi la consegna.

6. Alla luce di tali considerazioni, ,(k ricorse( vategettaq con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/7/2022 dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedono l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello, con l'impugnata sentenza, accoglieva la richiesta di consegna avanzata con mandato di arresto dall'autorità giudiziaria tedesca, in ordine al reato di truffa aggravata. Veniva inizialmente fissata l'udienza del 4 agosto 2022 per la trattazione del ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; alla suddetta udienza, si dava atto dell'omessa notifica dell'udienza all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - nominato in data 20 luglio 2022 con contestuale proposizione di un ulteriore ricorso in cassazione - sicchè la trattazione veniva differita all'il agosto 2022 al fine di sanare la nullità nell'instaurazione del contraddittorio. 2. Avverso la suddetta sentenza, i difensori del ricorrente hanno proposto autonomi motivi di ricorso. 2.1. Prendendo le mosse dal ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], questi con il primo motivo deduce violazione dell'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., sul presupposto che il mandato di arresto europeo sarebbe stato "messo a disposizione" del difensore solo il giorno prima dell'udienza di discussione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento all'art. 18-bis, I. 22 aprile 2005, n. 69, evidenziando come il reato contestato sarebbe stato commesso, almeno in parte, in territorio italiano, come riconosciuto anche dalla sentenza impugnata. Nonostante tale dato, la Corte di appello avrebbe ritenuto prevalente l'interesse allo svolgimento del procedimento dinanzi all'autorità tedesca, in considerazione del luogo di residenza delle persone offese. Infine, si rappresenta che la causa di rifiuto facoltativa, prevista dall'art. 18- bis, comma 1, lett.b), I. 22 aprile 2005, n. 69, non presuppone affatto l'effettiva iscrizione "pregressa" del procedimento per i medesimi fatti dinanzi all'autorità giudiziaria italiana. Nel caso di specie, peraltro, è stata depositata un'autodenuncia presentata dal ricorrente, atto che - imponendo l'iscrizione della notizia di reato - determinerebbe la sicura applicabilità della causa ostativa alla consegna. 3. Con il primo motivo proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si deduce la violazione dall'art. 18-bis, comma 1, lett.a), I. 22 aprile 2005, n. I. 22 aprile 2005, n. 69, sul presupposto che il reato per il quale si procede sarebbe stato integralmente commesso in Italia e non rientrerebbe tra quelli per cui la legislazione nazionale non consente che sia perseguiti se integralmente commessi all'estero. La Corte di appello avrebbe superato la questione ritenendo che il reato sarebbe stato commesso solo in parte in Italia, in tal modo dando prevalenza alla giurisdizione tedesca, ma tale conclusione non sarebbe corretta, in quanto la condotta è stata interamente realizzata a Milano. 3.1. Con il secondo motivo di ricorso, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 6 I. 22 aprile 2005, n. 69, ritenendo che il mandato di arresto difetterebbe di alcuni requisiti essenziali quali, in particolare, l'indicazione della pena minima, essendo indicata solo quella massima (pari a 10 anni di reclusione); difetterebbe la compiuta descrizione della condotta, nonché delle modalità che avrebbero condotto all'individuazione di Ilic quale autore del reato. 4. [OSCURATO:PERSONA] depositava copiosa documentazione a dimostrazione dello stabile radicamento del ricorrente in Italia. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 2. Per quanto concerne i motivi di ricorso proposti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si rileva in primo luogo la genericità della dedotta violazione del diritto di difesa, conseguente all'intempestiva "messa a disposizione" del mandato di arresto. Nell'impugnata sentenza, infatti, si dà atto che il ricorrente è stato tratto in arresto e il 6 luglio 2022 si è svolta l'udienza di convalida, dal che ne consegue che fin da quella data il ricorrente aveva piena conoscenza dell'esistenza del mandato di arresto emesso a suo carico. A fronte di tale dato, nel ricorso si deduce genericamente che solo il giorno prima dell'udienza del 15 luglio 2022 il mandato di arresto sarebbe stato "messo a disposizione" del difensore, in tal modo volendosi presumibile dedurre che, in precedenza, al difensore non è stato consentito l'accesso agli atti. Tale eventualità, tuttavia, risulta in concreto contraddetta dalla celebrazione dell'udienza di convalida tenutasi in data precedente, senza che il difensore abbia in alcun modo dedotto che in quella sede al ricorrente non è stato consegnato il mandato di arresto. 3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce la configurabilità del motivo ostativo alla consegna previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett.b), I. 22 aprile 2005, n. 69. La Corte di appello ha condivisibilmente disatteso la tesi difensiva, evidenziando come, al momento dell'emissione del m.a.e., in Italia non risultava avviata alcuna indagine a carico del ricorrente. 3.1. Per consolidata giurisprudenza, la pendenza in Italia di un procedimento per i medesimi reati costituisce impedimento alla consegna nella misura in cui risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul reato oggetto del m.a.e. (Sez.6, n. 27992 del 13/6/2018, Huseini, non mass.). Anche recentemente si è ribadito che quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, o in altro luogo allo stesso assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto della consegna, previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b) della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificata dalla legge 4 ottobre 2019, n. 117, sussiste solo quando risulti "già pendente" un procedimento penale per il fatto oggetto del mandato di arresto europeo (Sez.6, n. 2959 del 22/1/2020, Rv.278197-02). 3.2. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, quindi, il motivo ostativo alla consegna presuppone la pregressa esistenza di un procedimento penale interno per i medesimi fatti oggetto del mandato di arresto europeo. Ciò comporta che nessun rilievo può assumere la presentazione di un'autodenuncia da parte del soggetto richiesto in consegna, dopo che gli sia stato reso noto il mandato di arresto europeo. Deve, pertanto, affermarsi il principio secondo cui la sussistenza dell'elemento ostativo alla consegna va valutata al momento in cui la richiesta è stata ricevuta dall'autorità nazionale, sicchè solo qualora il procedimento penale in Italia sia "già pendente" si pone l'effettiva esigenza di privilegiare l'attività svolta dagli organi nazionali (Sez.6, 20539 del 24/5/2022, Radulovic, non massimata). 4. Passando all'esame del primo motivo di ricorso formulato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], la questione - peraltro in parte evocata anche nel ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - attiene alla sussistenza o meno della causa di rifiuto facoltativo prevista dall'art. 18 -bis, lett.a), I. 22 aprile 2005, n. 69. Sul punto, la Corte di appello ha escluso che il reato per il quale si procede è stato interamente commesso sul territorio italiano, ritenendo che la condotta si sia svolta, almeno in parte, anche all'estero (in particolare la condotta aveva inizio in Germania, ove venivano individuate le persone offese e convinte a recarsi in Italia sulla base della prospettazione di possibili investimenti), il che rende facoltativo il diniego della consegna. Nel momento in cu la Corte di appello ha ritenuto che il reato è stato commesso in parte in Italia, viene meno la dedotta violazione di legge, posto che l'art. 18 -bis, comma 1, lett.a) I. 22 aprile 2005, n. I. 22 aprile 2005, n. 69 non obbliga al rifiuto della consegna, bensì impone al giudice una valutazione comparativa. A tal riguardo, è utile richiamare la pregressa giurisprudenza formatasi prima dell'introduzione dell'attuale art. 18 -bis, lett.a), secondo cui, qualora la richiesta di consegna riguardi reati in parte commessi in Italia, è opportuno far giudicare tutte le imputazioni nello Stato richiedente, ove vi siano ragioni che rendono preferibili la celebrazione del processo dinanzi all'autorità estera, avendo riguardo sia ai profili fattuali oggetto della regiudicanda (natura dei reati, contiguità temporale, riferibilità ai medesimi soggetti), sia allo stato delle indagini nei Paesi interessati, sia al grado di coinvolgimento degli interessi delle persone offese dal reato, in relazione all'eventuale pregiudizio derivante dalla trattazione del procedimento in territorio estero (Sez. 6, n. 42536 del 09/10/2014, Galal, Rv. 260728). Il giudice di merito, invero, ha fornito una spiegazione logica ed immune da censure in ordine alle ragioni per cui deve privilegiarsi la giurisdizione estera, rilevando non solo lo stato avanzato delle indagini in Germania, testimoniato dall'emissione del mandato di arresto, ma anche dal fatto che le persone offese sono tutte ivi residenti, senza che tale motivazione sia suscettibile di sindacato in sede di legittimità. A seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, è stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito», essendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c) (Sez.6, n.8299 del 8/03/2022, Rv. 282911). Ne consegue che essendo stata esclusa la dedotta violazione di legge e non essendo sindacabile la motivazione resa sulla scelta facoltativa di dar seguito alla consegna, la sentenza va confermata anche su tale aspetto. 5. Parimenti infondate sono le doglianze proposte dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo di ricorso. Per quanto concerne, in particolare, l'omessa indicazione del limite minimo della pena applicabile, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza secondo cui ai fini della valutazione della completezza delle informazioni contenute nel m.a.e. processuale relativamente all'indicazione della pena stabilita dalla legge dello Stato di emissione (art. 6, comma 1, lett. f), della legge 22 aprile 2005, n. 69), deve aversi riguardo non alla pena minima, bensì solo all'indicazione della pena detentiva edittale massima, l'unica rilevante ai fini della decisione sulla consegna, sia nella decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, che nella su citata legge di attuazione nell'ordinamento italiano (Sez.6, n. 30006 del 26/10/2020, Donati, Rv. 279782 - 02). 5.1. Infondate sono le doglianze relative alle presunte carenze del mandato di arresto, in ordine all'indicazione del ruolo del ricorrente e delle modalità che hanno condotto all'accertamento del suo coinvolgimento. A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il controllo che l'autorità giurisdizionale interna è chiamata a svolgere sui fatti oggetto del mandato di arresto europeo è di natura essenzialmente formale, essendo richiesta l'astratta descrizione di un fatto costituente reato e l'addebito della stessa al soggetto richiesto. Nel caso di mandato di arresto processuale, non è più richiesta, invece, la valutazione in ordine ai gravi indizi. L'impostazione della disciplina sul mandato di arresto europeo, per come emergente a seguito della riforma, si fonda essenzialmente sulla valorizzazione del principio di reciproco affidamento tra gli Stati, demandando la verifica circa la fondatezza dell'accusa all'autorità giurisdizionale richiedente. In quest'ottica, pertanto, si giustifica la notevole semplificazione dell'art. 6, I. 22 aprile 2005, n. 69, conseguente all'abrogazione del comma 3, che richiedeva l'allegazione del provvedimento cautelare, nonché del comma 4, concernente l'allegazione della relazione sui fatti addebitati, con l'indicazione delle fonti di prova. Eliminata tutta la parte dedicata alle allegazioni al m.a.e. (non previste dalla decisione quadro), sono venute meno anche le corrispondenti ipotesi di rifiuto (Sez.6, n.35462 del 23/09/2021, Rv. 282253), ivi compresa quella più rilevante, concernente i presupposti dei gravi indizi di colpevolezza (Sez.6, n.39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). 5.2. Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue che alcuna causa di rifiuto può discendere dalla dedotta incompletezza delle ragioni che hanno indotto l'autorità tedesca all'individuazione di Ilic quale autore dei reati, posto che tale questione è demandata interamente al giudizio dell'autorità richiedente. Parimenti irrilevanti sono le mere carenze circa l'indicazione del ruolo, della condotta e delle circostanze di tempo e di luogo, dovendosi ritenere che, ove sia fornita una descrizione sommaria del fatto, sufficiente ad individuare l'ipotesi criminosa per la quale si procede nei suoli elementi basilari, non può rifiutarsi la consegna. 6. Alla luce di tali considerazioni, ,(k ricorse( vategettaq con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda all
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