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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 13 novembre 2025

Cassazione n. 22465/2026

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to [OSCURATO:PERSONA]controWeber [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 3174/2025depositata il 13/11/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2577/2026Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 22465/2026Data pubblicazione 30/06/2026Immobiliare Magri S.r.l., con sede in Garda (VR), esercente attivitàd’intermediazione immobiliare quasi esclusivamente nella zona dellasponda orientale del Lago di Garda, con distinti atti di citazionedinanzi al Tribunale di Verona chiamò in giudizio Heinrich GerhardKobus e [OSCURATO:PERSONA], per ottenerne la condanna alpagamento delle provvigioni maturate per l’attività di intermediazionesvolta su incarico conferito dal Kobus, per la ricerca di acquirentiinteressati all’immobile di sua proprietà sito nel Comune di Torri delBenaco.In entrambe le domande dedusse che, nella vigenza dell’incarico,[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva identificato il Weber quale potenzialeacquirente, dopo che questi, presa visione dell’annuncio sul sitointernet dell’agenzia immobiliare (nel quale la provvigione eraindicata nella misura del 3%), aveva contattato la stessa via mail,informandola che era interessato ad un sopralluogo nell’unitàabitativa.Effettuata la visita, [OSCURATO:PERSONA] per diverse settimane nonaveva ricevuto notizia da alcuna delle due parti, per poi apprendere,del 03.08.2020 il signor Kobus aveva venduto l’immobile oggetto delconferito incarico proprio al signor Weber, ossia al soggetto che erastato individuato dalla società immobiliare quale possibile acquirente,senza tuttavia darne notizia al mediatore [OSCURATO:PERSONA].Appurato che nell’atto di compravendita il prezzo era stato convenutotra le parti in € 250.000,00, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha emessodistinte fatture nei confronti delle parti del contratto, nel rispetto delleNumero registro generale 2577/2026Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 22465/2026Data pubblicazione 30/06/2026percentuali di provvigione convenute, senza ottenere il pagamentodel dovuto.Ambedue i convenuti, costituendosi, eccepivano il difetto digiurisdizione del giudice italiano, indicando la giurisdizionedell’autorità giurisdizionale territorialmente competente dello Statomembro nel cui territorio si trovava il domicilio del convenuto.Riuniti i giudizi, il Tribunale - dopo avere rigettato l’eccezione didifetto di giurisdizione in base al rilievo che la domanda giudiziale dipagamento di una somma di danaro a titolo di provvigione perun’attività di mediazione sorta e da eseguire in Italia poteva essereproposta davanti al giudice italiano, sussistendo il criterio dicollegamento che giustificava la competenza speciale di cui all'art. 7,n. 1), del Regolamento U.E. n. 1215 del 12 dicembre 2012 – con lasentenza n. 2724/2024 del 5 gennaio 2024 accoglieva le domande diImmobiliare Magri e condannava i convenuti a pagare la provvigioneex art. 1755 c.c. rispettivamente dovuta.Kobus e Weber hanno impugnato la sentenza dinanzi alla Corted’appello di Venezia, riproponendo l’eccezione di difetto digiurisdizione del giudice italiano, indicando la giurisdizione del giudicetedesco, e cioè delle autorità giurisdizionale territorialmentecompetenti dello Stato membro nel cui territorio erano domiciliati gliappellanti Kobus e Weber.La Corte d’appello ha accolto l’eccezione svolta da [OSCURATO:PERSONA] eMarkus [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza impugnata, hadichiarato inammissibile la domanda di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. perdifetto di giurisdizione dell’autorità giurisdizionale italiana, ritenendoassorbiti gli ulteriori motivi di gravame.Numero registro generale 2577/2026Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 22465/2026Data pubblicazione 30/06/2026Secondo la Corte d’appello, la sussistenza di un credito pecuniario dinatura contrattuale, preteso a titolo di provvigione per l’attività diintermediazione immobiliare svolta a favore di Kobus e Weber, non èdi per sé sufficiente perché possa farsi applicazione della competenzaspeciale in materia contrattuale di cui all’articolo 7, comma 1, letteraa), del Regolamento U.E. n. 1215/2012, come invece ritenuto dalprimo giudice: si debbono invece applicare, ai fini dell’individuazionedel giudice al quale spetta la giurisdizione, i criteri stabiliti dalsuccessivo art. 17, comma 1, lettera c), Reg.

U.E. n. 1215/2012, inmateria di contratti conclusi da consumatori.In relazione al requisito richiesto dalla norma per giustificare lacompetenza dell’autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato ilconsumatore - cioè l’avere il consumatore concluso il contrattoconcluso con una persona le cui attività commerciali o professionali sisvolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore osono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o versouna pluralità di Stati che comprende tale Stato membro - la Corted’appello ha precisato che [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente“diretto” la propria attività verso altri Stati membri.

Si leggetestualmente nella sentenza impugnata: «la natura internazionaledell’attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché l’intenzionedella medesima di dirigere stabilmente la propria attività diintermediazione immobiliare anche verso potenziali clienti domiciliati,non solo in Italia, ma anche in altri Stati membri», si era manifestatamanifesta, tra l’altro, tramite: a) le informazioni pubblicate sul sitointernet di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., del quale esisteva sia la versionein lingua italiana, sia la versione in lingua tedesca, che riportano leindicazioni generali in ordine alle attività e ai servizi svoltiNumero registro generale 2577/2026Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 22465/2026Data pubblicazione 30/06/2026dall’[OSCURATO:PERSONA]; b) nel fatto che, nello specifico canale“dicono di noi”, le impressioni/recensioni risultavano rilasciate dallaclientela prevalentemente straniera, domiciliata in una pluralità distati membri dell’UE, come Germania e Austria, indice questo,secondo la Corte di merito, della “direzione verso l’estero”dell’attività di procacciamento/reperimento dei soggettipotenzialmente interessati all’investimento immobiliare; c) nel canaledei “contatti”, il recapito telefonico dell’agenzia era indicato con ilrelativo prefisso internazionale; d) l’utilizzo di lingue diverse nellacorrispondenza e nella comunicazione con la propria clientela,effettuata del tutto prevalentemente mediante canali di trasmissionea distanza; d) la pubblicazione di annunci di vendita immobiliare suportali online con dominio di primo livello (TLD, top-level domain)tedesco, come ad esempio il portale https://www.immowelt.de/ dilingua tedesca (sito rivolto prevalentemente a utenti domiciliati inGermania, o comunque in Stati membri europei di lingua tedesca),sul quale era stato pubblicato l’annuncio dell’immobile oggetto dicausa letto dal Weber, che in seguito, e proprio per tale motivo, si erainterfacciato con l’[OSCURATO:PERSONA]; e) le risultanze della visuracamerale della [OSCURATO:PERSONA], che nella parte relativa all’oggetto,precisava che le attività in affari di mediazione di beni immobili eaziende erano esercitate “sia in Italia che all'estero”; f) ledichiarazioni rese in sede di interrogatorio dalla stessa legalerappresentante, e principale azionista della società, [OSCURATO:PERSONA],le cui risposte confermavano l’insieme delle circostanze sopraindicate».Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha propostoricorso, affidato a un unico motivo.Numero registro generale 2577/2026Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 22465/2026Data pubblicazione 30/06/2026Kobus [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso.Il Procuratore generale ha depositato memoria, con la quale hachiesto il rigetto del ricorso.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA]’unico motivo di ricorso denunzia «ex art. 360, comma 1, n. 1 e n. 3c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, comma 1, letteraa), in combinato con gli artt. 17, co. 1, lettera c), e 18, co. 2, delregolamento UE n. 1215/2012 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consigliodel 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, ilriconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile ecommerciale.

Sussistenza di giurisdizione del giudice italiano».La ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia, laquale, con la sentenza del 2010 nelle cause C-585/08 e C-144/09, inriferimento all'art. 15 del Regolamento CE n. 44, il quale avevaidentico tenore dell'art. 17, comma 1 lett. c) del successivoRegolamento n. 1215 del 2012, ha avuto modo di precisare che, aifini della sua applicabilità, è necessario che il professionista abbiamanifestato la propria volontà di stabilire rapporti con i consumatoridi uno o più Stati membri, tra cui quello ove il consumatore èdomiciliato.

A tal fine occorre che il professionista utilizzi forme dicomunicazione o di pubblicità intenzionalmente indirizzate a svolgerel'attività in un Paese diverso da quello in cui normalmente la svolge,implicanti a tal fine l'utilizzo di risorse finanziarie, dovendosiescludere l’esistenza di tale requisito per il solo fatto che tale attivitàNumero registro generale 2577/2026Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 22465/2026Data pubblicazione 30/06/2026sia svolta a mezzo internet, che per sua natura è accessibile in tutti ipaesi dell'Unione, indipendentemente dalla volontà del professionistadi rivolgersi o meno ai consumatori di altri Stati membri, fatta salvacomunque la valutazione di concomitanti indizi.La ricorrente sostiene che “tali concomitanti indizi” nel caso in esameerano insussistenti, essendo irrilevanti gli elementi che componevanoil quadro indiziario delineato dalla Corte d’appello di Venezia.

Perquanto sopra, nella specie, argomenta ancora la ricorrente, sidoveva applicare il criterio di collegamento stabilito dalla competenzaspeciale di cui all'art. 7, n. 1), del Regolamento U.E. n. 1215/2012 del12 dicembre 2012, che dispone che una persona domiciliata in unoStato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, inmateria contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo diesecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio.Il ricorso è infondato.Giova richiamare in primo luogo Cass., S.U., n. 18092 del 2024, cheè intervenuta in una vicenda nella quale un mediatore immobiliareitaliano aveva pubblicato un'offerta di vendita in lingua inglese su unsito web accessibile a tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

Nelcaso deciso, la questione centrale riguardava se tale attività potesseessere considerata come diretta verso il paese di domicilio di unconsumatore austriaco, radicandosi così la giurisdizione del foro delconsumatore ai sensi del Regolamento UE n. 1215 del 2012, il quale,all’art. 17, comma 1, lett. c), stabilisce che la giurisdizione può esserediretta verso lo Stato di domicilio del consumatore.

In quellaoccasione, le Sezioni Unite hanno sottolineato che non basta la meraaccessibilità dell'offerta online per ritenere che ci sia un'attivitàNumero registro generale 2577/2026Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 22465/2026Data pubblicazione 30/06/2026diretta verso un altro Stato membro.

A tale fine è necessario l'utilizzodi forme di comunicazione o di pubblicità intenzionalmenteindirizzate, con impiego di risorse finanziarie, a svolgere l'attività inun paese diverso da quello del professionista, dovendosi escludere laricorrenza di una tale ipotesi normativa in caso di mero svolgimentodell'attività a mezzo internet, per sua natura accessibile in tutti ipaesi indipendentemente dalla volontà di rivolgersi a consumatori dialtri Stati.

Nella fattispecie, in relazione ad un contratto di mediazionestipulato in Italia e riguardante un immobile ivi situato, le SezioniUnite hanno confermato la giurisdizione del giudice italiano,affermando che non costituiva attività del mediatore diretta versol'Austria (Stato in cui era domiciliato il consumatore) la pubblicazionesu un sito internet dell'avviso di vendita, nemmeno in ragione dell'usodella lingua inglese, essendo tale lingua la più diffusa in ambitointernazionale e non principale idioma di detto Paese.

La pronunzia haquindi riconosciuto la giurisdizione del giudice italiano per lamediazione immobiliare, evidenziando che la semplice pubblicazioneonline non è sufficiente per configurare un'attività diretta verso unaltro Stato, a meno che non ci siano evidenti sforzi di marketing ecomunicazione volti a quel mercato specifico.Di recente la Corte di Giustizia (Corte giustizia Unione Europea, Sez.V, Sent., 27/04/2023, n. 104/22) ha chiarito, con riguardoall'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), delregolamento n. 1215/2012, «che diversi indizi possono consentire diritenere che un commerciante diriga le proprie attività verso lo Statomembro di domicilio del consumatore, vale a dire, in particolare, lanatura internazionale dell'attività, l'utilizzazione di una lingua o di unamoneta diverse dalla lingua o dalla moneta abitualmente utilizzateNumero registro generale 2577/2026Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 22465/2026Data pubblicazione 30/06/2026nello Stato membro in cui il commerciante è stabilito, l'indicazione direcapiti telefonici unitamente ad un prefisso internazionale, il dispiegodi risorse finanziarie per un servizio di posizionamento su Internet alfine di facilitare ai consumatori domiciliati in altri Stati membril'accesso al sito del commerciante o a quello del suo intermediario,l'utilizzazione di un nome di dominio di primo livello diverso da quellodello Stato membro in cui il commerciante è stabilito e la menzione diuna clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Statimembri differenti».Sulla scia di tali indicazioni, la presente fattispecie, da un lato,presenta un significativo punto di divergenza rispetto a quella su cui èintervenuta la citata Cass., S.U., n. 18092 del 2024, già per il solofatto che le informazioni pubblicate sul sito internet di ImmobiliareMagri S.r.l. furono pubblicate non solo nella versione in linguaitaliana, ma anche nella versione in lingua tedesca.

Inoltre, glielementi considerati dalla Corte d’appello, sopra richiamati, non sonoirrilevanti, come sostiene la ricorrente, posto che essi coincidono inpiù punti con quelli richiamati dalla Corte di Giustizia nella pronunziasopra indicata, il che consente di concludere che [OSCURATO:PERSONA] “diretto” la propria attività verso lo Stato del consumatore,come correttamente statuito dalla sentenza impugnata.Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato, con inevitabileaddebito di spese alla parte soccombente.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono inoltre presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.Numero registro generale 2577/2026Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 22465/2026Data pubblicazione 30/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, infavore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di cassazione, cheliquida nella misura di € 3.400,00, per compensi per compensi oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unitecivili, il 23 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] f.f.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA]controWeber [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 3174/2025depositata il 13/11/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2577/2026Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 22465/2026Data pubblicazione 30/06/2026Immobiliare Magri S.r.l., con sede in Garda (VR), esercente attivitàd’intermediazione immobiliare quasi esclusivamente nella zona dellasponda orientale del Lago di Garda, con distinti atti di citazionedinanzi al Tribunale di Verona chiamò in giudizio Heinrich GerhardKobus e [OSCURATO:PERSONA], per ottenerne la condanna alpagamento delle provvigioni maturate per l’attività di intermediazionesvolta su incarico conferito dal Kobus, per la ricerca di acquirentiinteressati all’immobile di sua proprietà sito nel Comune di Torri delBenaco.In entrambe le domande dedusse che, nella vigenza dell’incarico,[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva identificato il Weber quale potenzialeacquirente, dopo che questi, presa visione dell’annuncio sul sitointernet dell’agenzia immobiliare (nel quale la provvigione eraindicata nella misura del 3%), aveva contattato la stessa via mail,informandola che era interessato ad un sopralluogo nell’unitàabitativa.Effettuata la visita, [OSCURATO:PERSONA] per diverse settimane nonaveva ricevuto notizia da alcuna delle due parti, per poi apprendere,del 03.08.2020 il signor Kobus aveva venduto l’immobile oggetto delconferito incarico proprio al signor Weber, ossia al soggetto che erastato individuato dalla società immobiliare quale possibile acquirente,senza tuttavia darne notizia al mediatore [OSCURATO:PERSONA].Appurato che nell’atto di compravendita il prezzo era stato convenutotra le parti in € 250.000,00, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha emessodistinte fatture nei confronti delle parti del contratto, nel rispetto delleNumero registro generale 2577/2026Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 22465/2026Data pubblicazione 30/06/2026percentuali di provvigione convenute, senza ottenere il pagamentodel dovuto.Ambedue i convenuti, costituendosi, eccepivano il difetto digiurisdizione del giudice italiano, indicando la giurisdizionedell’autorità giurisdizionale territorialmente competente dello Statomembro nel cui territorio si trovava il domicilio del convenuto.Riuniti i giudizi, il Tribunale - dopo avere rigettato l’eccezione didifetto di giurisdizione in base al rilievo che la domanda giudiziale dipagamento di una somma di danaro a titolo di provvigione perun’attività di mediazione sorta e da eseguire in Italia poteva essereproposta davanti al giudice italiano, sussistendo il criterio dicollegamento che giustificava la competenza speciale di cui all'art. 7,n. 1), del Regolamento U.E. n. 1215 del 12 dicembre 2012 – con lasentenza n. 2724/2024 del 5 gennaio 2024 accoglieva le domande diImmobiliare Magri e condannava i convenuti a pagare la provvigioneex art. 1755 c.c. rispettivamente dovuta.Kobus e Weber hanno impugnato la sentenza dinanzi alla Corted’appello di Venezia, riproponendo l’eccezione di difetto digiurisdizione del giudice italiano, indicando la giurisdizione del giudicetedesco, e cioè delle autorità giurisdizionale territorialmentecompetenti dello Stato membro nel cui territorio erano domiciliati gliappellanti Kobus e Weber.La Corte d’appello ha accolto l’eccezione svolta da [OSCURATO:PERSONA] eMarkus [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza impugnata, hadichiarato inammissibile la domanda di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. perdifetto di giurisdizione dell’autorità giurisdizionale italiana, ritenendoassorbiti gli ulteriori motivi di gravame.Numero registro generale 2577/2026Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 22465/2026Data pubblicazione 30/06/2026Secondo la Corte d’appello, la sussistenza di un credito pecuniario dinatura contrattuale, preteso a titolo di provvigione per l’attività diintermediazione immobiliare svolta a favore di Kobus e Weber, non èdi per sé sufficiente perché possa farsi applicazione della competenzaspeciale in materia contrattuale di cui all’articolo 7, comma 1, letteraa), del Regolamento U.E. n. 1215/2012, come invece ritenuto dalprimo giudice: si debbono invece applicare, ai fini dell’individuazionedel giudice al quale spetta la giurisdizione, i criteri stabiliti dalsuccessivo art. 17, comma 1, lettera c), Reg. U.E. n. 1215/2012, inmateria di contratti conclusi da consumatori.In relazione al requisito richiesto dalla norma per giustificare lacompetenza dell’autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato ilconsumatore - cioè l’avere il consumatore concluso il contrattoconcluso con una persona le cui attività commerciali o professionali sisvolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore osono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o versouna pluralità di Stati che comprende tale Stato membro - la Corted’appello ha precisato che [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente“diretto” la propria attività verso altri Stati membri. Si leggetestualmente nella sentenza impugnata: «la natura internazionaledell’attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché l’intenzionedella medesima di dirigere stabilmente la propria attività diintermediazione immobiliare anche verso potenziali clienti domiciliati,non solo in Italia, ma anche in altri Stati membri», si era manifestatamanifesta, tra l’altro, tramite: a) le informazioni pubblicate sul sitointernet di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., del quale esisteva sia la versionein lingua italiana, sia la versione in lingua tedesca, che riportano leindicazioni generali in ordine alle attività e ai servizi svoltiNumero registro generale 2577/2026Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 22465/2026Data pubblicazione 30/06/2026dall’[OSCURATO:PERSONA]; b) nel fatto che, nello specifico canale“dicono di noi”, le impressioni/recensioni risultavano rilasciate dallaclientela prevalentemente straniera, domiciliata in una pluralità distati membri dell’UE, come Germania e Austria, indice questo,secondo la Corte di merito, della “direzione verso l’estero”dell’attività di procacciamento/reperimento dei soggettipotenzialmente interessati all’investimento immobiliare; c) nel canaledei “contatti”, il recapito telefonico dell’agenzia era indicato con ilrelativo prefisso internazionale; d) l’utilizzo di lingue diverse nellacorrispondenza e nella comunicazione con la propria clientela,effettuata del tutto prevalentemente mediante canali di trasmissionea distanza; d) la pubblicazione di annunci di vendita immobiliare suportali online con dominio di primo livello (TLD, top-level domain)tedesco, come ad esempio il portale https://www.immowelt.de/ dilingua tedesca (sito rivolto prevalentemente a utenti domiciliati inGermania, o comunque in Stati membri europei di lingua tedesca),sul quale era stato pubblicato l’annuncio dell’immobile oggetto dicausa letto dal Weber, che in seguito, e proprio per tale motivo, si erainterfacciato con l’[OSCURATO:PERSONA]; e) le risultanze della visuracamerale della [OSCURATO:PERSONA], che nella parte relativa all’oggetto,precisava che le attività in affari di mediazione di beni immobili eaziende erano esercitate “sia in Italia che all'estero”; f) ledichiarazioni rese in sede di interrogatorio dalla stessa legalerappresentante, e principale azionista della società, [OSCURATO:PERSONA],le cui risposte confermavano l’insieme delle circostanze sopraindicate».Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha propostoricorso, affidato a un unico motivo.Numero registro generale 2577/2026Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 22465/2026Data pubblicazione 30/06/2026Kobus [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso.Il Procuratore generale ha depositato memoria, con la quale hachiesto il rigetto del ricorso.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA]’unico motivo di ricorso denunzia «ex art. 360, comma 1, n. 1 e n. 3c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, comma 1, letteraa), in combinato con gli artt. 17, co. 1, lettera c), e 18, co. 2, delregolamento UE n. 1215/2012 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consigliodel 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, ilriconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile ecommerciale. Sussistenza di giurisdizione del giudice italiano».La ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia, laquale, con la sentenza del 2010 nelle cause C-585/08 e C-144/09, inriferimento all'art. 15 del Regolamento CE n. 44, il quale avevaidentico tenore dell'art. 17, comma 1 lett. c) del successivoRegolamento n. 1215 del 2012, ha avuto modo di precisare che, aifini della sua applicabilità, è necessario che il professionista abbiamanifestato la propria volontà di stabilire rapporti con i consumatoridi uno o più Stati membri, tra cui quello ove il consumatore èdomiciliato. A tal fine occorre che il professionista utilizzi forme dicomunicazione o di pubblicità intenzionalmente indirizzate a svolgerel'attività in un Paese diverso da quello in cui normalmente la svolge,implicanti a tal fine l'utilizzo di risorse finanziarie, dovendosiescludere l’esistenza di tale requisito per il solo fatto che tale attivitàNumero registro generale 2577/2026Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 22465/2026Data pubblicazione 30/06/2026sia svolta a mezzo internet, che per sua natura è accessibile in tutti ipaesi dell'Unione, indipendentemente dalla volontà del professionistadi rivolgersi o meno ai consumatori di altri Stati membri, fatta salvacomunque la valutazione di concomitanti indizi.La ricorrente sostiene che “tali concomitanti indizi” nel caso in esameerano insussistenti, essendo irrilevanti gli elementi che componevanoil quadro indiziario delineato dalla Corte d’appello di Venezia. Perquanto sopra, nella specie, argomenta ancora la ricorrente, sidoveva applicare il criterio di collegamento stabilito dalla competenzaspeciale di cui all'art. 7, n. 1), del Regolamento U.E. n. 1215/2012 del12 dicembre 2012, che dispone che una persona domiciliata in unoStato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, inmateria contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo diesecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio.Il ricorso è infondato.Giova richiamare in primo luogo Cass., S.U., n. 18092 del 2024, cheè intervenuta in una vicenda nella quale un mediatore immobiliareitaliano aveva pubblicato un'offerta di vendita in lingua inglese su unsito web accessibile a tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Nelcaso deciso, la questione centrale riguardava se tale attività potesseessere considerata come diretta verso il paese di domicilio di unconsumatore austriaco, radicandosi così la giurisdizione del foro delconsumatore ai sensi del Regolamento UE n. 1215 del 2012, il quale,all’art. 17, comma 1, lett. c), stabilisce che la giurisdizione può esserediretta verso lo Stato di domicilio del consumatore. In quellaoccasione, le Sezioni Unite hanno sottolineato che non basta la meraaccessibilità dell'offerta online per ritenere che ci sia un'attivitàNumero registro generale 2577/2026Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 22465/2026Data pubblicazione 30/06/2026diretta verso un altro Stato membro. A tale fine è necessario l'utilizzodi forme di comunicazione o di pubblicità intenzionalmenteindirizzate, con impiego di risorse finanziarie, a svolgere l'attività inun paese diverso da quello del professionista, dovendosi escludere laricorrenza di una tale ipotesi normativa in caso di mero svolgimentodell'attività a mezzo internet, per sua natura accessibile in tutti ipaesi indipendentemente dalla volontà di rivolgersi a consumatori dialtri Stati. Nella fattispecie, in relazione ad un contratto di mediazionestipulato in Italia e riguardante un immobile ivi situato, le SezioniUnite hanno confermato la giurisdizione del giudice italiano,affermando che non costituiva attività del mediatore diretta versol'Austria (Stato in cui era domiciliato il consumatore) la pubblicazionesu un sito internet dell'avviso di vendita, nemmeno in ragione dell'usodella lingua inglese, essendo tale lingua la più diffusa in ambitointernazionale e non principale idioma di detto Paese. La pronunzia haquindi riconosciuto la giurisdizione del giudice italiano per lamediazione immobiliare, evidenziando che la semplice pubblicazioneonline non è sufficiente per configurare un'attività diretta verso unaltro Stato, a meno che non ci siano evidenti sforzi di marketing ecomunicazione volti a quel mercato specifico.Di recente la Corte di Giustizia (Corte giustizia Unione Europea, Sez.V, Sent., 27/04/2023, n. 104/22) ha chiarito, con riguardoall'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), delregolamento n. 1215/2012, «che diversi indizi possono consentire diritenere che un commerciante diriga le proprie attività verso lo Statomembro di domicilio del consumatore, vale a dire, in particolare, lanatura internazionale dell'attività, l'utilizzazione di una lingua o di unamoneta diverse dalla lingua o dalla moneta abitualmente utilizzateNumero registro generale 2577/2026Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 22465/2026Data pubblicazione 30/06/2026nello Stato membro in cui il commerciante è stabilito, l'indicazione direcapiti telefonici unitamente ad un prefisso internazionale, il dispiegodi risorse finanziarie per un servizio di posizionamento su Internet alfine di facilitare ai consumatori domiciliati in altri Stati membril'accesso al sito del commerciante o a quello del suo intermediario,l'utilizzazione di un nome di dominio di primo livello diverso da quellodello Stato membro in cui il commerciante è stabilito e la menzione diuna clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Statimembri differenti».Sulla scia di tali indicazioni, la presente fattispecie, da un lato,presenta un significativo punto di divergenza rispetto a quella su cui èintervenuta la citata Cass., S.U., n. 18092 del 2024, già per il solofatto che le informazioni pubblicate sul sito internet di ImmobiliareMagri S.r.l. furono pubblicate non solo nella versione in linguaitaliana, ma anche nella versione in lingua tedesca. Inoltre, glielementi considerati dalla Corte d’appello, sopra richiamati, non sonoirrilevanti, come sostiene la ricorrente, posto che essi coincidono inpiù punti con quelli richiamati dalla Corte di Giustizia nella pronunziasopra indicata, il che consente di concludere che [OSCURATO:PERSONA] “diretto” la propria attività verso lo Stato del consumatore,come correttamente statuito dalla sentenza impugnata.Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato, con inevitabileaddebito di spese alla parte soccombente.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono inoltre presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.Numero registro generale 2577/2026Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 22465/2026Data pubblicazione 30/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, infavore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di cassazione, cheliquida nella misura di € 3.400,00, per compensi per compensi oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unitecivili, il 23 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] f.f.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22465/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris