CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 12341/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di GenovaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica del difensore dell’indagata, avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha insistito per l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Genova ha rigettatoil ricorso proposto dall’indagata nei confronti dell’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Imperia che aveva applicato alla stessa lamisura della custodia cautelare in carcere per una serie di contestazioni di furto.2. Avverso la richiamata ordinanza l’indagata ha proposto ricorso percassazione, affidandosi, con il proprio difensore d’ufficio, a due motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti strettamente necessari per ladecisione.2.1. Con il primo, deduce carenza assoluta di motivazione rispetto al primomotivo di impugnazione al Tribunale del Riesame afferente la nullità della notificadella fissazione dell’udienza dinanzi al predetto Tribunale.Al riguardo lamenta che l’ordinanza impugnata si è limitata a disattenderedetto motivo perché il decreto di latitanza non assume rilievo rispetto alla vicendacautelare, senza tuttavia considerare che, per contro, l’emanazione del decreto dilatitanza incide sulle modalità di notifica, che, invero, solo in forza di detto decretoera stata effettuata nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 165 e 296, commi 1 e 5cod. proc. pen., mentre, in mancanza, avrebbe dovuto essere compiuta nelleforme di cui agli artt. 156 e ss. cod. proc. pen.2.2. Mediante il secondo motivo deduce inosservanza di norme processuali evizio di motivazione rispetto alla scelta della misura applicata ai sensi dell’art. 275cod. proc. pen., nonché violazione dell’art. 280, comma 2, del medesimo codice.In particolare, sottolinea che, a fronte dell’accoglimento della doglianzadifensiva rispetto ai fatti di cui ai capi A), H), C) limitatamente a quello in data 10settembre 2024, F) e I), residuavano solo i fatti degli altri capi rispetto ai quali,tuttavia, è evidente che le relative azioni furtive erano state solo tentate (attesoche: quanto ai capi E) e G) la merce era stata reperita nell’immediatezza inprossimità degli edifici commerciali; rispetto al capo C), la merce del valore di euro225,00, era stata recuperata nell’immediatezza dall’addetto alla sicurezza; inordine al capo L), l’azione era stata costantemente osservata dall’addetto allasicurezza). Dacché l’inapplicabilità della misura cautelare della custodia in carcere.Evidenzia, inoltre, la violazione del criterio di proporzionalità nella scelta dellamisura, a fronte della sottrazione complessiva di merce di un valore di circa euro410,00, merce che, tuttavia, era stata subito restituita alle persone offese, cheavevano subito, così, un danno minimo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo è inammissibile.Occorre considerare, infatti, che il provvedimento che dichiara la latitanzapresuppone il verbale di vane ricerche, che la polizia redige a seguito dellamancata esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, indicando in modospecifico le indagini svolte nei luoghi in cui si presume l'imputato possa trovarsi,senza essere vincolata quanto ai luoghi di ricerca, dai criteri indicati in tema diirreperibilità (Sez. 5, n. 4114 del 09/12/2009, dep. 2010, Hasanbelliu,Rv. 246098).Le stesse Sezioni Unite hanno chiarito, sul punto, che, ai fini delladichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendonocompatibile tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuatedalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo esseretali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutarel'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintracciodell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione dellamisura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprenderequelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione diirreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano lecondizioni previste dall'art. 169, comma quarto, dello stesso codice (Sez. U, n.18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792).A fronte di tali superiori principi, il motivo proposto appare generico efinanche confuso nella sua esposizione, poiché neppure indica le concrete ragioniper le quali il decreto di latitanza sarebbe stato emesso in difetto dei relativipresupposti, rinviando a quanto assume di aver dedotto dinanzi al Tribunale delRiesame.2. Il secondo motivo non è fondato, per le ragioni di seguito esposte.Sotto un primo aspetto, non solo dalla prospettazione accusatoria (rispettoalla quale, per i capi per i quali è stata presentata querela, i giudici della cautelahanno ritenuto integrati gravi indizi di colpevolezza), ma dalle stesse deduzioni delricorrente si evince che le azioni furtive sono state consumate perché in tutti i casil’indagata si era già appropriata della merce prima che fosse restituita orecuperata.Quanto alla proporzionalità della misura applicata, il motivo non siconfronta con le congrue argomentazioni sottese al provvedimento impugnato cheha valorizzato la ripetitività delle condotte dell’indagata, il probabile diniego dellasospensione condizionale della pena all’esito del giudizio di merito e la mancanzadi una fissa dimora, circostanza, quest’ultima, ostativa all’applicazione dellamisura cautelare meno grave degli arresti domiciliari.3. In definitiva il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 11/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]