CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 maggio 2022
Cassazione n. 14656/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30407-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2875/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/09/2019; F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 30407/2020 Numero sezionale 637/2022 Numero di raccolta generale 14656/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in sede di rinvio disposto con ordinanza di questa Corte n. 256 del 2018, pronunciando “nei limiti del devoluto” sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 19 luglio 2005, ha così statuito: “conferma la nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro intercorso fra le parti e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti con decorrenza dal 02/07/2003 e ancora in atto a tutt'oggi se non cessato per altra causa; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della indennità risarcitoria ex art. 32 della l. n. 183/2010 che determina nella misura di tre mensilità della ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla medesima, con decorrenza di tali accessori dal 19 luglio 2005; per l'effetto, e dato atto della già avvenuta corresponsione di somma maggiore, condanna [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della differenza tra quanto percepito al netto in attuazione della sentenza di primo grado (come da busta paga in atti) e l'indennità risarcitoria nei termini sopra indicati, oltre interessi legali su tale differenza con decorrenza dal 26/10/2007 sino al saldo; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite dell'intero giudizio che liquida in complessivi euro 2.000,00 per il primo grado, in complessivi euro 3.000,00 per il grado di appello, in complessivi euro 3.500,00 per il giudizio di Cassazione e in complessivi euro 2.800,00 per il presente giudizio di rinvio”; Ric. 2020 n. 30407 sez. ML - ud. 20-01-2022 -2- F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 30407/2020 Numero sezionale 637/2022 Numero di raccolta generale 14656/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 2. la Corte, per quanto qui ancora rileva, ritenuta la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti, ha quantificato l’indennità risarcitoria ex art. 32 l. n. 183 del 2010 nella misura indicata, considerando “da un lato che tra le parti è intercorso soltanto un contratto di lavoro a termine; che l'attesa prima della pronuncia di riassunzione è stata contenuta in pochi mesi; che la società ha stipulato plurimi accordi sindacali per la stabilizzazione del personale al termine; ma dall'altro lato, che la ricorrente ha reagito tempestivamente alla sua illegittima estromissione, lasciando trascorrere circa un anno prima di contestarla giudizialmente; che la società ha notevoli e notorie dimensioni”; 3. la Corte, altresì, ha accolto la richiesta di condanna avanzata dalla società di restituzione delle somme pari alla differenza fra quanto percepito dalla lavoratrice in esecuzione della sentenza di primo grado e la condanna ex art. 32, “non avendo la Barbuzza contestato la percezione”; 4. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Barbuzza con 3 motivi, illustrati da memoria; ha resistito con controricorso la società; 5. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni legali, sostanziali e processuali, nonché “vizio di omessa pronuncia” con riferimento all’art. 112 c.p.c., “in relazione al mancato riconoscimento del diritto a percepire le retribuzioni per il periodo successivo alla sentenza di conversione e per aver ritenuto ripetibili dette retribuzioni”; si deduce che il giudice di primo grado, nella sentenza del 19 luglio 2005, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 30407 sez. ML - ud. 20-01-2022 -3- F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 30407/2020 Numero sezionale 637/2022 Numero di raccolta generale 14656/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 al pagamento in favore della Barbuzza “delle retribuzioni maturate dalla 7 maggio 2004 all'attualità, salve le successive”; si argomenta che, nel ricorso in riassunzione all’esito del giudizio di rinvio innanzi a questa Corte, si erano formulate richieste di “conferma” della condanna della società “al pagamento delle retribuzioni dalla data di emissione della sentenza di primo grado (05/05/2005) e sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro”; si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi su tale richiesta, così come sull'ammontare della ultima retribuzione globale di fatto percepita alla data di scadenza del contratto dichiarato nullo e ammontante ad euro 1.713,27; si eccepisce, poi, che la Corte territoriale avrebbe condannato alla restituzione delle somme incassate dalla Barbuzza, senza distinguere tra le retribuzioni relative al periodo dalla data della messa in mora e quella della sentenza del Tribunale di Roma e quelle relative al periodo successivo a detta sentenza; 2. il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni del codice di rito e del comma 6 dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010, nonché “vizio di motivazione assente”, con riferimento alla liquidazione dell’indennità risarcitoria nella misura di 3 mensilità della retribuzione globale di fatto che – secondo l’avviso del ricorrente – sarebbe stata liquidata dalla Corte territoriale applicando la riduzione del 50% in presenza di accordi sindacali per la stabilizzazione del personale a termine; 3. con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 24 della l. n. 794 del 1942, del DM. N. 127 del 2004 e del D.M. n. 55 del 2014, nonché “vizio di motivazione assente in relazione ai criteri utilizzati nella liquidazione degli importi” lamentando che la Corte avrebbe liquidato le spese dell’intero giudizio Ric. 2020 n. 30407 sez. ML - ud. 20-01-2022 -4- F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 30407/2020 Numero sezionale 637/2022 Numero di raccolta generale 14656/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 “in modo unitario, senza distinguere tra spese, diritti ed onorari di giudizio” e senza specificare “il valore attribuito alla controversia”; 4. il Collegio reputa che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, primo comma, numeri 1) e 5), c.p.c., per la decisione in Sesta Sezione, per cui, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 3, c.p.c., occorre disporre la rimessione della causa alla Quarta Sezione. P.Q.M. La Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione, rimette la causa alla Quarta Sezione. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 30407 sez. ML - ud. 20-01-2022 -5- F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : E S P