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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 luglio 1994

Cassazione n. 35946/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/07/1994 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso generico, contestando l'omessa motivazione senza confrontarsi con le puntuali - per quanto sintetiche - indicazioni contenute nella sentenza di appello relativamente alla condotta violenta integrante i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali; rilevato che manifestamente infondate sono le censure concernenti il trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello indicato gli elementi ritenuti - con giudizio di merito non affetto da censure rilevabili in questa sede - incompatibili con il richiesto trattamento più favorevole; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/07/1994 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso generico, contestando l'omessa motivazione senza confrontarsi con le puntuali - per quanto sintetiche - indicazioni contenute nella sentenza di appello relativamente alla condotta violenta integrante i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali; rilevato che manifestamente infondate sono le censure concernenti il trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello indicato gli elementi ritenuti - con giudizio di merito non affetto da censure rilevabili in questa sede - incompatibili con il richiesto trattamento più favorevole; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 35946/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris