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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 ottobre 2025

Cassazione n. 34632/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6560-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 321/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/09/2020 R.G.N. 1001/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] superiore R.G.N.6560/2021 Cron.

Rep.

Ud.02/10/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Bologna respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 519/2018, che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di detta società, aveva accertato il diritto del [OSCURATO:PERSONA] all’inquadramento al parametro 193 (Specialista tecnico amministrativo) del CCNL Autoferrotranvieri dal febbraio 2012, aveva condannato TPER a detto inquadramento ed al pagamento delle relative differenze retributive, con decorrenza dall’agosto 2012, oltre accessori.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, richiamata la motivazione resa dal primo giudice, giudicata sintetica ma efficace ed esaustiva, disattendeva una prima censura, a mezzo della quale, per la Corte, l’appellante società si limitava a riprodurre le deposizioni dei testi escussi in primo grado, sottolineando le parti di testo da cui emergeva che il lavoratore, unico addetto dal 2012 all’Ufficio gare, acquisti e acquisizione nuovi fornitori prima in Dirigente affari legali, cioè circostanze negative di cui aveva già dato espressamente conto il primo giudice; mentre difettava smentita in fatto delle circostanze testimonialmente emerse e valorizzate nella sentenza di primo grado, che consentivano di ascrivere le mansioni svolte dal ricorrente a quelle dei “lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa, e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell’ambito di direttive di massima” (parametro 193).

3. La Corte, in ordine alla seconda censura mossa dall’appellante alla sentenza del Tribunale, in punto di errata applicazione della speciale disciplina ex art. 18 del R.D. n. 148/1931 ai fini del riconoscimento della promozione automatica in presenza di almeno due dei tre requisiti previsti (svolgimento delle mansioni superiori per almeno sei mesi nello spazio di un anno; riferibilità delle mansioni superiori ad un posto rimasto vacante, per l’accesso al quale non sia richiesto il superamento di un esame; assegnazione della mansione superiore con formale provvedimento scritto del Direttore), riteneva che ancora una volta detta censura non si confrontava col contenuto della sentenza che, dato conto dell’ininterrotto svolgimento delle mansioni a decorrere dal 2012, da parte del [OSCURATO:PERSONA], aveva condivisibilmente ritenuto la sussistenza del secondo requisito dando seguito al principio espresso da questa Corte Suprema.

4. Avverso tale decisione TPER ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

5. Resiste l’intimato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ.”. per avere la Corte di Appello di Bologna reso una motivazione “apparente”, avendo tratto il proprio convincimento senza un’approfondita disamina logico - giuridica delle argomentazioni avanzate da TPER nell’atto di appello ed, anzi, attribuendo una diversa tesi difensiva .

2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 (Classificazione) CCNL Autoferrotranvieri”.

Censura la sentenza per non avere “la Corte di Appello tenuto conto (o comunque avendone fornito un’applicazione in aperto contrasto con le espresse previsioni) delle declaratorie professionali contenute nell’articolo 2 CCNL applicato al rapporto di lavoro e a cui il Giudice di appello ha fatto riferimento”.

4. Il primo motivo è infondato.

5. Secondo un ormai consolidato indirizzo di questa Corte, più volte espresso anche a Sezioni unite, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto si riferisce all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (così, ex plurimis , più di recente Cass., sez. un., 21.12.2022, n. 37406).

6. Ebbene, sostiene la ricorrente che: “In definitiva, l’errore della Corte di Appello di Bologna è stato nel non aver considerato che TPER ha censurato la sentenza del Tribunale di Bologna, per non aver quest’ultimo esaminato le risultanze istruttorie, da cui era emerso che il signor [OSCURATO:PERSONA] non ha mai svolto compiti di notevole contenuto professionale”.

7. Rileva, allora, il Collegio che il vizio di “motivazione apparente” è denunciato dalla ricorrente facendo riferimento a talune proprie deduzioni contenute nell’atto di appello (cfr. pag. 7 e pagg. 8-9 del ricorso per cassazione), e quindi ad atto estrinseco rispetto al testo dell’impugnata sentenza, laddove qualsiasi anomalia motivazionale, per essere denunciabile per cassazione nei limiti sopra specificati, deve risultare dal solo testo del provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con diverse risultanze processuali.

8. Nota, inoltre, il Collegio che la ricorrente considera parzialmente la motivazione resa dalla Corte di merito per disattendere il primo motivo d’appello dell’attuale ricorrente per cassazione (cfr. pag. 6 del ricorso in esame).

La Corte, infatti, nel ritenere quanto riassunto in narrativa, ha considerato che difettava smentita in fatto delle circostanze testimonialmente emerse e valorizzate in sentenza (il riconoscimento da parte del Dirigente affari legali del Baisi quale unicoreferente dell’ufficio gare e acquisti; l’esercizio da parte di questi di una discrezionalità pur limitata all’ambito operativo –“in sostanza sulla gestione di come impostare una determinata procedura”: teste Stefanelli -; l’autonomia, pur sotto la supervisione della Dirigente, per la modifica, secondo le necessità del caso, degli schemi di acquisto e per l’individuazione di nuovi fornitori) .

10. Inammissibile è il secondo motivo (da ricondurre, pur in difetto d’indicazioni di parte, al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.).

11. Nello sviluppo di tale censura la ricorrente addebita alla Corte d’appello di aver ritenuto di dovere confermare la decisione di primo grado – che aveva riconosciuto il diritto del sig. [OSCURATO:PERSONA] al parametro 193 - non per essere emerso dalla istruttoria che al lavoratore è stata affidata la realizzazione di un intero processo produttivo (peraltro, neppure dedotta da controparte) o lo svolgimento di compiti di notevole contenuto professionale, ma per due circostanze, asseritamente emerse nel corso della istruttoria, assolutamente irrilevanti, quali: “il riconoscimento da parte della Dirigente affari legali del [OSCURATO:PERSONA] quale unico referente dell’ufficio gare e acquisti; l’esercizio da parte di questi di una discrezionalità pur limitata nell’ambito operativo” (così a pag. 12 del ricorso in esame).

12. Ebbene, ancora una volta la critica della ricorrente si fonda su una parziale considerazione dell’effettiva motivazione resa dai giudici di secondo grado.

Come si è visto nel disattendere il primo motivo di ricorso, la Corte distrettuale in ordine alla pur limitata “discrezionalità” del lavoratore, richiamando la deposizione del teste Stefanelli, aveva specificato che essa era “in sostanza sulla gestione di come impostare una determinata procedura”.

Inoltre, nuovamente la ricorrente non tiene conto che la Corte territoriale aveva fondato il suo convincimento in ordine alla sussunzione delle mansioni svolte dal lavoratore nel parametro 193, non solo sulle “due circostanze”, che la ricorrente apoditticamente giudica “assolutamente irrilevanti”, ma anche su un terzo aspetto; vale a dire, “l’autonomia, pur sotto la supervisione del Dirigente, per la modifica, secondo le necessità del caso, degli schemi di acquisto e per l’individuazione di nuovi fornitori”.

13. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6560-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 321/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/09/2020 R.G.N. 1001/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] superiore R.G.N.6560/2021 Cron. Rep. Ud.02/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Bologna respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 519/2018, che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di detta società, aveva accertato il diritto del [OSCURATO:PERSONA] all’inquadramento al parametro 193 (Specialista tecnico amministrativo) del CCNL Autoferrotranvieri dal febbraio 2012, aveva condannato TPER a detto inquadramento ed al pagamento delle relative differenze retributive, con decorrenza dall’agosto 2012, oltre accessori. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, richiamata la motivazione resa dal primo giudice, giudicata sintetica ma efficace ed esaustiva, disattendeva una prima censura, a mezzo della quale, per la Corte, l’appellante società si limitava a riprodurre le deposizioni dei testi escussi in primo grado, sottolineando le parti di testo da cui emergeva che il lavoratore, unico addetto dal 2012 all’Ufficio gare, acquisti e acquisizione nuovi fornitori prima in Dirigente affari legali, cioè circostanze negative di cui aveva già dato espressamente conto il primo giudice; mentre difettava smentita in fatto delle circostanze testimonialmente emerse e valorizzate nella sentenza di primo grado, che consentivano di ascrivere le mansioni svolte dal ricorrente a quelle dei “lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa, e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell’ambito di direttive di massima” (parametro 193). 3. La Corte, in ordine alla seconda censura mossa dall’appellante alla sentenza del Tribunale, in punto di errata applicazione della speciale disciplina ex art. 18 del R.D. n. 148/1931 ai fini del riconoscimento della promozione automatica in presenza di almeno due dei tre requisiti previsti (svolgimento delle mansioni superiori per almeno sei mesi nello spazio di un anno; riferibilità delle mansioni superiori ad un posto rimasto vacante, per l’accesso al quale non sia richiesto il superamento di un esame; assegnazione della mansione superiore con formale provvedimento scritto del Direttore), riteneva che ancora una volta detta censura non si confrontava col contenuto della sentenza che, dato conto dell’ininterrotto svolgimento delle mansioni a decorrere dal 2012, da parte del [OSCURATO:PERSONA], aveva condivisibilmente ritenuto la sussistenza del secondo requisito dando seguito al principio espresso da questa Corte Suprema. 4. Avverso tale decisione TPER ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 5. Resiste l’intimato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ.”. per avere la Corte di Appello di Bologna reso una motivazione “apparente”, avendo tratto il proprio convincimento senza un’approfondita disamina logico - giuridica delle argomentazioni avanzate da TPER nell’atto di appello ed, anzi, attribuendo una diversa tesi difensiva . 2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 (Classificazione) CCNL Autoferrotranvieri”. Censura la sentenza per non avere “la Corte di Appello tenuto conto (o comunque avendone fornito un’applicazione in aperto contrasto con le espresse previsioni) delle declaratorie professionali contenute nell’articolo 2 CCNL applicato al rapporto di lavoro e a cui il Giudice di appello ha fatto riferimento”. 4. Il primo motivo è infondato. 5. Secondo un ormai consolidato indirizzo di questa Corte, più volte espresso anche a Sezioni unite, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto si riferisce all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (così, ex plurimis , più di recente Cass., sez. un., 21.12.2022, n. 37406). 6. Ebbene, sostiene la ricorrente che: “In definitiva, l’errore della Corte di Appello di Bologna è stato nel non aver considerato che TPER ha censurato la sentenza del Tribunale di Bologna, per non aver quest’ultimo esaminato le risultanze istruttorie, da cui era emerso che il signor [OSCURATO:PERSONA] non ha mai svolto compiti di notevole contenuto professionale”. 7. Rileva, allora, il Collegio che il vizio di “motivazione apparente” è denunciato dalla ricorrente facendo riferimento a talune proprie deduzioni contenute nell’atto di appello (cfr. pag. 7 e pagg. 8-9 del ricorso per cassazione), e quindi ad atto estrinseco rispetto al testo dell’impugnata sentenza, laddove qualsiasi anomalia motivazionale, per essere denunciabile per cassazione nei limiti sopra specificati, deve risultare dal solo testo del provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con diverse risultanze processuali. 8. Nota, inoltre, il Collegio che la ricorrente considera parzialmente la motivazione resa dalla Corte di merito per disattendere il primo motivo d’appello dell’attuale ricorrente per cassazione (cfr. pag. 6 del ricorso in esame). La Corte, infatti, nel ritenere quanto riassunto in narrativa, ha considerato che difettava smentita in fatto delle circostanze testimonialmente emerse e valorizzate in sentenza (il riconoscimento da parte del Dirigente affari legali del Baisi quale unicoreferente dell’ufficio gare e acquisti; l’esercizio da parte di questi di una discrezionalità pur limitata all’ambito operativo –“in sostanza sulla gestione di come impostare una determinata procedura”: teste Stefanelli -; l’autonomia, pur sotto la supervisione della Dirigente, per la modifica, secondo le necessità del caso, degli schemi di acquisto e per l’individuazione di nuovi fornitori) . 10. Inammissibile è il secondo motivo (da ricondurre, pur in difetto d’indicazioni di parte, al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.). 11. Nello sviluppo di tale censura la ricorrente addebita alla Corte d’appello di aver ritenuto di dovere confermare la decisione di primo grado – che aveva riconosciuto il diritto del sig. [OSCURATO:PERSONA] al parametro 193 - non per essere emerso dalla istruttoria che al lavoratore è stata affidata la realizzazione di un intero processo produttivo (peraltro, neppure dedotta da controparte) o lo svolgimento di compiti di notevole contenuto professionale, ma per due circostanze, asseritamente emerse nel corso della istruttoria, assolutamente irrilevanti, quali: “il riconoscimento da parte della Dirigente affari legali del [OSCURATO:PERSONA] quale unico referente dell’ufficio gare e acquisti; l’esercizio da parte di questi di una discrezionalità pur limitata nell’ambito operativo” (così a pag. 12 del ricorso in esame). 12. Ebbene, ancora una volta la critica della ricorrente si fonda su una parziale considerazione dell’effettiva motivazione resa dai giudici di secondo grado. Come si è visto nel disattendere il primo motivo di ricorso, la Corte distrettuale in ordine alla pur limitata “discrezionalità” del lavoratore, richiamando la deposizione del teste Stefanelli, aveva specificato che essa era “in sostanza sulla gestione di come impostare una determinata procedura”. Inoltre, nuovamente la ricorrente non tiene conto che la Corte territoriale aveva fondato il suo convincimento in ordine alla sussunzione delle mansioni svolte dal lavoratore nel parametro 193, non solo sulle “due circostanze”, che la ricorrente apoditticamente giudica “assolutamente irrilevanti”, ma anche su un terzo aspetto; vale a dire, “l’autonomia, pur sotto la supervisione del Dirigente, per la modifica, secondo le necessità del caso, degli schemi di acquisto e per l’individuazione di nuovi fornitori”. 13. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore import
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