CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43886/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. dott. E. Pedicini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. I ,/ Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, di concessione della misura alternativa della liberazione condizionale ex art. 16-nonies I. n. 82 del 1991. Ha a tal fine osservato che non vi sono elementi per ritenere il "sicuro ravvedimento", non andandosi al di là della regolarità della condotta e dello svolgimento dell'attività lavorativa. Ha aggiunto che non risulta che si sia attivato per risarcire le vittime dei suoi tanti e gravi reati, nemmeno in forma simbolica attraverso lo svolgimento di attività anche di tipo volontario in favore delle associazioni e delle comunità di recupero della tossicodipendenza o altro. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha dedotto difetto di motivazione. Il "sicuro ravvedimento" non può identificarsi tout court con il risarcimento del danno ovvero con iniziative di solidarietà. Il "sicuro ravvedimento" si differenzia dalla ordinaria buona condotta carceraria, e non è in discussione che implichi una verifica complessiva sull'opportunità di concedere la liberazione condizionale, alla luce di tutti gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria e della condizione di collaboratore di giustizia. Il Tribunale non ha opportunamente valorizzato la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'opera di rieducazione, che questi sta scontando la pena in regime di detenzione domiciliare sin dal 7 luglio 2015, che ha beneficiato della remissione del debito. Non ha poi considerato che non è ostativo alla concessione della liberazione condizionale in favore del collaboratore di giustizia il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato. Ha ritenuto, con motivazione implicita, che questi sia nelle condizioni di adempiere l'obbligazione nonostante l'Ufficio di sorveglianza abbia attestato la precarietà delle di lui condizioni economiche. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale di sorveglianza, a fronte di elementi favorevoli quali la regolarità della condotta carceraria e lo svolgimento di attività lavorativa, oltre che il parere della Procura nazionale antimafia in ordine alla validità e alla completezza dell'apporto collaborativo, ha negato il beneficio desumendo l'assenza del "sicuro ravvedimento" dall'assenza di iniziative risarcitorie in favore delle vittime dei tanti reati o, in alternativa, da attività di volontariato. In tal modo si è discostato dal principio di diritto per il quale "ai fini della concessione della liberazione condizionale chiesta da un collaboratore di giustizia, ai sensi dell'art. art. 16-nonies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 il giudice, nel valutare il sicuro ravvedimento dell'istante, deve tener conto di indici sintomatici del sicuro ravvedimento, quali l'ampiezza dell'arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali, successive alla collaborazione, non potendo assumere rilievo determinante la sola assenza di iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime dei reati commessi" - Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Rv. 281360 -. Ciò non significa che il dato dell'assenza di iniziative risarcitorie non possa essere preso in considerazione. Si è infatti precisato nella giurisprudenza di legittimità che "ai fini della concessione della liberazione anticipata ad un collaboratore di giustizia, il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, pur non assumendo valenza ostativa all'accoglimento dell'istanza, stante la deroga alle disposizioni ordinarie contenuta all'art. 16-nonies della legge 15 gennaio 1991, n. 8, rileva, unitamente agli altri indici di valutazione - quali i rapporti con i familiari, il personale giudiziario e gli altri soggetti qualificati nonchè il proficuo svolgimento di attività di lavoro o di studio - ai fini del giudizio sul ravvedimento del condannato" - Sez. 1 , n. 19854 del 22/06/2020, Rv. 279321 -. Ma, appunto, occorre che si provveda ad una valutazione complessiva, in uno con altri aspetti che abbiano efficacia significante. 3. Nel caso in esame il Tribunale ha finito per dare rilievo preponderante, in modo pressoché esclusivo, al dato che non può invece avere un valore dirimente. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. , P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorvegl