CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2024
Cassazione n. 29487/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 10932/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo unico di ricorso con cui si deduce la intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza di appello, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è manifestamente infondato; Considerato, invero, che, tenuto conto della contestata e riconosciuta recidiva reiterata e infraquinquennale e degli atti interruttivi, il termine massimo di prescrizione è pari ad anni dieci e non a sette anni e mesi sei come sostenuto dal ricorrente (con scadenza al 9/12/2024); Ritenuto, inoltre, che occorre tenere conto delle cause di sospensione della prescrizione, pari a giorni 669, dimodoché la scadenza del termine risulta ancora successiva (13/10/2026); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1