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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36296/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05M43IQ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sen- tenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Roma,11 16 novembre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dail'irnputato, con la quale (Tri- bunale di Roma, all'esito del giudizio abbreviato, 1113 giugno 2022 ha riconosciuto lo stesso responsabile dei reati di detenzione a fine di cessionídi cocaina e di hashish (art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatti accertati il 5 maggio 2022, in conseguenza condannandolo, senza attenuanti, con la diminu- zione per il rito, alla pena stimata di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione a tre profili: alla mancata derubricazione del fatto contestato nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ed alla mancata applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità, poiché non scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con cui non si confronta, oltre che asser- tivo e meramente reiterativo delle doglianze già svolte in appello, che hanno tro- vato già adeguata risposta (alla p. 4 della sentenza impugnata), quanto alle invo- cate attenuanti ed al complessivo trattamento sanzionatorio, mentre la questione della qualificazione giuridica non risulta essere stata previamente posta con l'atto di appello (art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.).

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che appare conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05M43IQ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sen- tenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Roma,11 16 novembre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dail'irnputato, con la quale (Tri- bunale di Roma, all'esito del giudizio abbreviato, 1113 giugno 2022 ha riconosciuto lo stesso responsabile dei reati di detenzione a fine di cessionídi cocaina e di hashish (art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatti accertati il 5 maggio 2022, in conseguenza condannandolo, senza attenuanti, con la diminu- zione per il rito, alla pena stimata di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione a tre profili: alla mancata derubricazione del fatto contestato nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ed alla mancata applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità, poiché non scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con cui non si confronta, oltre che asser- tivo e meramente reiterativo delle doglianze già svolte in appello, che hanno tro- vato già adeguata risposta (alla p. 4 della sentenza impugnata), quanto alle invo- cate attenuanti ed al complessivo trattamento sanzionatorio, mentre la questione della qualificazione giuridica non risulta essere stata previamente posta con l'atto di appello (art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che appare conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 10
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