CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 02956/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 217 I. fall.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si prospettano non meglio precisate carenze motivazionali rispetto all'affermazione di responsabilità dell'odierno imputato, alle circostanze attenuanti e alla commisurazione della pena - è indeterminato, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi alla base della censura formulata e segnatamente le allegazioni difensive che sarebbero state disattese senza un'adeguata argomentazione (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, 13,, Rv. 264879 - 01), così non consentendo di individuare i rilievi in relazione ai quali è stato chiesto il sindacato di questa Corte; ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con cui, adducendo la violazione della legge penale, si invoca l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è inammissibile perché «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.), senza che possa deporre in senso contrario la modifica dell'art. 131-bis cod. pen. ex art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 150/2022, invocata dalla difesa, in vigore dal 30 dicembre 2022, ossia anteriormente alla pronuncia impugnata; ritenuto che il terzo motivo di ricorso - con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. - è inammissibile in quanto la Corte di merito ha adeguatamente argomentato in relazione al motivo di appello (che aveva addotto il ruolo marginale dell'imputato e la sua condotta collaborativa e negato rilievo ai suoi precedenti; e, quanto all'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, cit., non aveva indicato alcun elemento rilevante), in particolare facendo riferimento allo specifico ruolo del ricorrente e al mancato aggiornamento pressocché totale, da parte sua, delle scritture contabili e negando la sussistenza di elementi passibili di favore apprezzamento per la richiesta modifica in mitius del trattamento sanzionatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent.n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere esten