CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 33954/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto a R.G.n. 84/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore. -intimata - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. Lazio sez. dist. Latina n. 3050/2017, depositata il 26/05/2017. Sul ricorso iscritto a R.G.n. 264/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, inpersona del direttore pro tempore. -resistente - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. Lazio sez. dist. Latina n. 3048/2017, depositata il 26/05/2017. Sul ricorso iscritto a R.G.n. 267/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore. -resistente - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. Lazio sez. dist. Latina n. 3049/2017, depositata il 26/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Ricorso n. 84/2018 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la cartella di pagamento, emessa da Equitalia in data 17/04/2015 nei suoi confronti, quale coobbligato, per interessi aggiuntivi (euro 3.745,47) dovuti dalla “Ristorante di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, di cui era socio, cancellata dal R.I. in data 30/05/2013, in forza di avviso di accertamento che recuperava a tassazione Ires, per il 2005, utili extracontabili (euro 117.772,00), oggetto della sentenza n. 1350/2014 della C.T.R. del Lazio (sezione di Latina), passata in giudicato, che aveva rigettato l’appello della società; 2. la C.T.P. di Frosinone rigettò il ricorso con sentenza (n. 227/2016) che la C.T.R. del Lazio (sezione staccata di Latina) ha confermato sulla base delle seguenti considerazioni: (i) in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese si verifica la successione dei soci nei debiti dell’ente collettivo estinto; (ii) l’art. 36, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, norma analoga all’art. 2495, cod. civ., detta la regola sostanziale di responsabilità dei soci se vi sia stata la messa in liquidazione della società; (iii) generalmente spetta all’Amministrazione finanziaria provare il presupposto dell’imputabilità fiscale del socio, ossia se e in che misura egli abbia ricevuto denari o beni della società; (iv) nella specie, una simile prova era persino ultronea in presenza di un giudicato, sicché sarebbe stato compito del socio dimostrare il contrario; 3. il contribuente ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza di appello; l’Agenzia delle entrate non partecipa al giudizio; 4. con ordinanza interlocutoria n. 2505/19 della VI-5 sezione, la causa è stata rimessa a questa sezione; Ricorso n. 264/2018 5. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la cartella di pagamento, emessa da Equitalia in data 17/04/2015 nei suoi confronti, quale coobbligato, per interessi aggiuntivi (euro 3.745,47) dovuti dalla “Ristorante di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, di cui era socio, cancellata dal R.I. in data 30/05/2013, in forza di avviso di accertamento cherecuperava a tassazione Ires, per il 2005, utili extracontabili (euro 117.772,00), oggetto della sentenza n. 1350/2014 della C.T.R. del Lazio (sezione di Latina), passata in giudicato, che aveva rigettato l’appello della società; 6. la C.T.P. di Frosinone rigettò il ricorso con sentenza (n. 228/2016) che la C.T.R. del Lazio (sezione staccata di Latina) ha confermato sulla base delle medesime considerazioni svolte nelle sentenze “gemelle”, emesse all’esito della stessa udienza, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; 7. il contribuente ricorre, con due motivi (identici ai motivi del ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA]), per la cassazione della sentenza di appello; l’Agenzia delle entrate resiste ex art. 370, cod. proc. civ.; 8. con ordinanza interlocutoria n. 2507/19 della VI-5 sezione, la causa è stata rimessa a questa sezione; Ricorso n. 267/2018 9. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la cartella di pagamento, emessa da Equitalia in data 17/04/2015 nei suoi confronti, quale coobbligato, per interessi aggiuntivi (euro 3.745,47) dovuti dalla “Ristorante di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, di cui era socio, cancellata dal R.I. in data 30/05/2013, in forza di avviso di accertamento che recuperava a tassazione Ires, per il 2005, utili extracontabili (euro 117.772,00), oggetto della sentenza n. 1350/2014 della C.T.R. del Lazio (sezione di Latina), passata in giudicato, che aveva rigettato l’appello della società; 10. la C.T.P. di Frosinone rigettò il ricorso con sentenza (n. 229/2016) che la C.T.R. del Lazio (sezione staccata di Latina) ha confermato sulla base delle medesime considerazioni svolte nelle sentenze “gemelle”, emesse all’esito della stessa udienza, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; 11. il contribuente ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza di appello; l’Agenzia delle entrate resiste ex art. 370, cod. proc. civ.; 12. con ordinanza interlocutoria n. 2508/19 della VI-5 sezione, la causa è stata rimessa a questa sezione; Considerato che: a. prima di tutto, in adesione alla richiesta formulata in ciascun ricorso, occorre disporre la riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, ai sensi dell’art. 274, cod. proc. civ., trattandosi di cause connesse, aventi ad oggetto l’impugnazione di cartelle identiche (Cass. n. 2/2022, la quale, in motivazione, richiama Cass. Sez. U., 13/09/2005, n. 18125). Sul piano redazionale, per effetto della riunione delle cause connesse, i motivi di impugnazione, uguali nei tre ricorsi per cassazione, vengono esaminatiuna tantum; 1. con il primo motivo di ricorso [«1) Violazione o falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., dell’art. 36 del d.P.R. n. 602/73, dell’art. 299 c.p.c., degli artt. 3, 24 e 53 Cost., in relazione all’art.360 c.p.c., comma 1, n. 3»], il ricorrente deduce che, dopo l’estinzione della società, avvenuta in pendenza del giudizio di impugnazione dell’accertamento che la riguardava, e quindi in presenza di una chiara ipotesi disciplinata dall’art. 299, cod. proc. civ., la causa non è stata riassunta nei confronti dei soci. Sotto altro profilo, prosegue il contribuente, detto che il bilancio finale di liquidazione non è stato contestato, non è stato dimostrato che i soci abbiano percepito utili e/o beni nell’anno della liquidazione e negli anni precedenti; 2. con il secondo motivo [«2) Violazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell’art. 1282 c.c., degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3»], si lamenta che i giudici di appello, proprio come i giudici di primo grado, testualmente (cfr. pag. 7 del ricorso per cassazione), «sono andati ultra ed extra petita partium ». E infatti, sottolinea il ricorrente, le sentenze di primo e di secondo grado non accennano all’eccezione del contribuente riguardante la violazione dell’art. 2495, cod. civ. Da un diverso punto di vista, si addebita alla sentenza impugnata di avere trascurato che l’Amministrazione finanziaria, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato il presupposto dell’imputabilità fiscale del socio, ossia il riparto dell’attivo a favore dei soci, dovendosi tenere conto del fatto che l’accertamento fiscale verso la società si riferiva al periodo d’imposta 2005 e che la società era cessata otto anni dopo, nel 2013. Infine, il ricorrente deduce che la sentenza impugnata lo ha condannato al pagamento delle spese del giudizio — liquidate nella misura di euro 1.500,00, di cui euro 700,00, per il primo grado, ed euro 800,00, per il secondo grado —benché il valore della causa fosse pari a euro 3.760,00, e in assenza di appello incidentale dell’ufficio avverso il capo della decisione di primo grado che aveva compensato le spese processuali; 3. la prima censura del primo motivo non è fondata; 3.1. il contribuente lamenta, per la prima volta in sede di legittimità, la violazione dell’art. 299, cod. proc. civ., con riferimento alla controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, il cui esame è estraneo al perimetro del giudizio, sia perché sulla causa relativa all’avviso di accertamento si è formato il giudicato, sia perché questo processo, ovviamente, non riguarda detto avviso, ma l’impugnazione (da parte dell’ex socio della società di capitali, a ristretta base azionaria [cfr. p. 4.3.], cancellata dal R.I.) di una cartella di pagamento per il debito tributario (sub speciedi interessi maturati sul debito Ires) dell’ente collettivo estinto; 3.2. la seconda censura del medesimo motivo, pressoché uguale ad uno degli addebiti del secondo motivo, va esaminata congiuntamente a quest’ultimo; 4. il secondo motivo, articolato in tre distinti profili di critica, è fondato nei limiti appresso indicati; 4.1. in primo luogo, non è fondato il rilievo mosso alla C.T.R. di avere omesso di considerare il motivo di appello poggiante sulla violazione, da parte del primo giudice, dell’art. 2495, cod. civ. La sentenza impugnata, piuttosto, spiega che la fattispecie concreta è disciplinata dall’art. 36, terzo comma, d.P.R. n. 602 del 1973, e si sofferma sul fatto che si tratta di una norma “analoga” all’art. 2495, cod. civ.; 4.2. in secondo luogo, non è fondata neppure la censura (in termini pressoché identici anticipata nel primo motivo, donde la trattazione congiunta delle due doglianze) in base alla quale l’Amministrazione finanziaria, in violazione dell’art. 2495, cod. civ. (o meglio dell’art. 36, terzo comma, d.P.R. n. 602 del 1973), non avrebbe dimostrato il riparto tra i soci dell’attivo della società posta in liquidazione. Per il giudice tributario di appello la prova della distribuzione tra i soci degli utili extracontabili sarebbe “ultrone[a]” perché, in sostanza, già asseverata dal giudicato formatosi sull’avviso di accertamento recante la ripresa a tassazione degli utili occulti della società; 4.3. sulla premessa che (come accennato al p. 3.1.) nella specie si tratta di una società di capitali a ristretta base partecipativa, risultando dalle visure camerali prodotte dai contribuenti che questi ultimi erano effettivamente gli unici soci della S.r.l., l’asserto della C.T.R. è in linea con i princìpi di diritto assolutamente pacifici, affermati da questa Corte (ex multisCass. 15/07/2022, n. 22447), in tema di distribuzione degli utili ai soci di società di capitali a ristretta base azionaria. Ed infatti, l’applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, pure in assenza di un’espressa previsione normativa a riguardo, quale quella contenuta nell’art. 5, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per le società di persone, non può ritenersi «illogica […] stante la complicità che normalmente avvince un gruppo così composto e l’appartenenza del patrimonio sociale e degli stessi utili, come per tutte le società, proporzionalmente ai soci» (cfr. Cass., 31/03/2021, n. 8903). La ratio di tale principio si fonda sul dato di esperienza che nella generalità dei casi tali società di capitali sono composte da soci legati da rapporti di coniugio o di stretta parentela, venendosi in tal modo a generare un elevato grado di compartecipazione degli stessi alla gestione della società e al reciproco controllo tra i soci medesimi. Del resto, la prospettazione dei ricorrenti, enunciata nelmezzo di impugnazione, è smentita dall’orientamento sezionale (Cass. n. 28955/2020) –che va qui riaffermato –in base al quale «la questione della limitazione della responsabilità dei soci alle sole somme riscosse in sede di liquidazione non appare dirimente […] [quando, come nella specie] si verte in tema di ricavi occultati e, dunque, non rilevabili documentalmente, che, in ragione della ristrettezza della base societaria, si presumono distribuiti a favore dei soci, essendo palese che l’assenza di evidenza contabile di utili non [rende] necessarie particolari rilevazioni ai fini della legittimazione passiva dei soci, né ai fini dei requisiti di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973» (cfr., in termini, Cass. n. 16546/2019 (punto 3.8.) e n. 27791/2020(punto 5.2.); 4.4. è fondata, invece, la censura in punto di spese del giudizio di primo grado; 4.4.1. la C.T.P. aveva rigettato la domanda del contribuente e compensato le spese del giudizio; l’Amministrazione finanziaria, vittoriosa in primo grado, nonaveva appellato il capo della decisione che compensava le spese; la C.T.R., che ha rigettato l’appello del contribuente, non era autorizzata a regolare diversamente le spese di primo grado ed ha quindi errato nel condannare l’appellante al pagamento delle spese dei due gradi di merito (liquidandole in complessivi euro 1.500,00, di cui euro 700,00 per il primo grado ed euro 800,00 per il secondo grado); 4.4.2. la sentenza è dunque viziata da ultrapetizione e va riformata in parte qua(in termini, Cass. n. 18533/2009); 5. in conclusione, i ricorsi riuniti debbono essere accolti nei termini sopra indicati, con cassazione delle sentenze impugnate; 6. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ciascuna causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto dei ricorsi introduttivi e con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, data la soccombenza reciproca; P.Q.M. riunisce i ricorsi nn. 264/2018 e 267/2018 al ricorso n. 84/2018, accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui i